n.178 del 15.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Istituzione zona tampone per Erwinia Amylovora. Anno 2016. 2° determinazione

IL RESPONSABILE

Visti:

  • il D.M. 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";
  • la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08/05/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
  • il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni;
  • il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;
  • l a propria determinazione del 21 aprile 2016, n. 6505, relativa alla "Istituzione zone tampone per Erwinia amylovora. Anno 2016 ";
  • le richieste e comunicazioni avanzate da tre aziende viv aistiche, pervenute in ritardo, conservate agli atti del Servizio stesso, relative alla conferma di attività vivaistica in "zona tampone" per Erwinia amylovora;
  • che in base a quanto riportato nell’Allegato I, lettera b), punto 2, del citato regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini non risultano fra quelli definiti zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
  • che l’introduzione e la circolazione nelle zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno, elencate nell’allegato V, Parte A, Sezione II, del D. Lgs. n. 214/2005, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, del medesimo decreto;
  • che l’allegato IV, Parte B, Punto 21, del D.Lgs. n. 214/2005 prevede, fra l’altro, che per poter circolare nelle zone protette i vegetali ospiti di Erwinia amylovora devono essere originari delle zone protette espressamente elencate, oppure debbono essere "ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un’estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati.";

Preso atto delle comunicazioni di conferma di attività vivaistica in "zona tampone" di cui all'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, comunicazioni successive rispetto alla citata determinazione n. 6505/2016;

Verificato che i campi delle suddette ditte ricadono entro le zone tampone già costituite con la determinazione n. 6505 del 21/04/2016 e che non sono ancora iniziate le ispezioni previste dalla citata normativa;

Ritenuto:

  • di accogliere le richieste di istituzione di "zone tampone" da parte delle aziende vivaistiche riportate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto;
  • di autorizzare le suddette aziende vivaistiche che hanno confermato l'attività in "zone tampone" istituite nell'anno 2015, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2016 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D.Lgs. n. 214/2005;

Visti:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013” e n. 66 del 25 gennaio 2016, recante “Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamento 2016-2018”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016, recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28/2/2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 16/5/2016, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

determina:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dis positivo;
  2. di accogliere le richieste di conferma di attività vivaistica in "zona tampone" per Erwinia amylovora, riportate nell'allegato 1 alla presente determinazione, anche se giunte in ritardo, conservate agli atti del Servizio stesso;
  3. di confermare tutte le disposizioni contenute nella determinazione n. 6505/2016 e, in particolare, di darne attuazione nelle "zone tampone" riguardo ai controlli e alle prescrizioni previsti nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, lettere cc) e dd), del D. Lgs. n. 214/2005 e quelle contenute nel D.M. 10 set tembre 1999, n. 356;
  4. di autorizzare le aziende vivaistiche di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto, che hanno avanzato comunicazioni di conferma di attività vivaistica in "zona tampone" istituite nell'anno 2015, a emettere il passaporto per zona protetta per le specie coltivate ospiti di Erwinia amylovora a partire dal mese di novembre 2016, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta abbiano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005;
  5. di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
  6. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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