SUPPLEMENTO SPECIALE n. 152 del 20.09.2012

Relazione

Relazione illustrativa al Progetto di Legge

La Regione Emilia-Romagna ha da tempo avviato, per il miglioramento dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale, politiche che sappiano coniugare innovazione organizzativa e tecnologica con l'attenzione ai bisogni delle comunità e si è attivata per la realizzazione di nuove politiche regionali ed aziendali di gestione e prevenzione del rischio connesso ad attività sanitarie. Tale percorso evolutivo, volto al continuo miglioramento della qualità dei servizi erogati, è iniziato con la L.R. n. 29/04, “Norme Generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, e proseguito con le direttive sugli atti aziendali di cui alla deliberazioni di Giunta regionale n. 86/2006 “Direttiva alle Aziende Sanitarie per l’adozione dell’atto aziendale”, nonché con la deliberazione di Giunta regionale n. 1706/2009, “Individuazione di aree di miglioramento della qualità delle cure e integrazione delle politiche assicurative e di gestione del rischio”, così come modificata dalla successiva deliberazione n. 2108 del 21 dicembre 2012.

In coerenza con tali provvedimenti, la presente proposta legislativa nasce dall’esigenza di prevenire gli eventi avversi e contestualmente assicurare una adeguata copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie, con l’obiettivo di perseguire la tutela complessiva della salute degli utenti che si rivolgono al sistema sanitario regionale e si traduce nella presa in carico della persona anche rispetto ai danni eventualmente causati dall’attività sanitaria. Ciò scaturisce dall’esigenza del Servizio Sanitario regionale di diventare responsabile dei percorsi di cura nella loro interezza, anche per quanto attiene alla gestione degli eventi avversi dai quali siano derivate conseguenze dannose, garantendone, in caso di accertata responsabilità, il risarcimento.

L’urgenza di ripensare a nuove forme di copertura dei rischi di responsabilità civile è strettamente connessa anche alle sempre maggiori difficoltà di reperire sul mercato Compagnie assicurative affidabili e solvibili. Le compagnie italiane, abbandonando progressivamente la tutela di questi eventi hanno creato un vuoto che è stato colmato dall’intervento di Assicuratori internazionali non sempre conosciuti e affidabili.

A questa fase è seguita una successiva rincorsa all’aumento dei costi dei nuovi contratti di assicurazione, che, oltre a non garantire più una copertura totale, prevedono franchigie a sinistro o aggregate annue sempre più alte. Il risultato è che le Aziende fanno fronte con risorse proprie alla maggior parte dei sinistri che ricadono sotto la soglia della franchigia.

Il progetto di legge si pone molteplici obiettivi: perseguire la sicurezza delle cure e lo sviluppo di un sistema integrato di identificazione, analisi e trattamento dei rischi, garantendo l’organizzazione integrata delle diverse componenti della gestione del rischio ed adottando e aggiornando il Programma aziendale con il coinvolgimento delle diverse componenti aziendali, in modo da garantire il fine ultimo di riavvicinare alle strutture gli utenti danneggiati e ricostruire con loro un rapporto di fiducia per dare luogo ad un equo ristoro del danno, quando dovuto, in tempi rapidi.

Il punto qualificante della proposta legislativa è costituito dalla gestione diretta dei sinistri da parte del Servizio Sanitario Regionale, nella logica di una collaborazione tra le Aziende sanitarie e la Regione Emilia-Romagna. Il vantaggio di costruire un tale sistema opera su più direttrici, tutte ugualmente importanti; è l’occasione per ripristinare una relazione di fiducia fra l’utente, il professionista e la struttura sanitaria; per garantire una migliore efficienza e trasparenza nella trattazione degli eventi avversi con una pronta individuazione e liquidazione del risarcimento e/o delle prestazioni sanitarie alternative al risarcimento; per ipotizzare una tangibile riduzione dell’incidenza della spesa sostenuta per consentire una adeguata copertura assicurativa alle Aziende sanitarie. Inoltre una efficace negoziazione stragiudiziale ha, nel contempo, l’innegabile vantaggio di deflazionare il contenzioso giudiziario.

Si evidenzia come la gestione diretta dei sinistri, affidata a ciascuna Azienda sanitaria, nei limiti economici ivi stabiliti, consente innanzitutto di responsabilizzare strutture ed operatori, innescando un processo virtuoso idoneo a far crescere la consapevolezza degli eventi di danno, l'analisi dei fattori di rischio e, conseguentemente, nel tempo, le azioni più efficaci a prevenire i sinistri medesimi, in linea con le determinazioni in parallelo già assunte dalla Regione Emilia-Romagna, anche in ambito aziendale, per la migliore gestione del rischio.

La gestione consapevole e diretta degli eventi avversi e la loro conseguente mappatura in ambito aziendale appare idonea a ridurre le probabilità di reiterazione di accadimenti pregiudizievoli dei diritti dei terzi in occasione dello svolgimento delle diverse attività sanitarie aziendali, comportando presumibilmente anche un alleggerimento dell'esposizione debitoria complessiva del Sistema Sanitario Regionale.

A ciò si aggiunge che, innescando la metodica della gestione diretta aziendale dei sinistri di responsabilità civile, in un processo informativo che prevede la continua trasmigrazione di dati alla Regione, vi sarà la possibilità di monitorare con efficacia e tempestività l'andamento della sinistrosità nelle diverse Aziende.

Tali attività sistematizzate comporteranno, presumibilmente, una concreta riduzione dei conflitti e conseguentemente garantiranno una migliore tutela degli assistiti che potranno trovare una rapida soluzione delle controversie.

Si tratta di raggiungere la consapevolezza della necessità di affrontare correttamente il rischio insito nell’attività sanitaria, nel diffondere la cultura della sicurezza nelle Aziende Sanitarie e di gestire il contenzioso, al fine di avere contezza della sua entità e natura, per misurarlo e contrastarlo, dato che è possibile prevenire e controllare solo ciò che si conosce.

Il Progetto di Legge si compone di 9 articoli.

L’art.1 prevede l’oggetto e le finalità della suddetta legge.

L’art.2 disciplina l’ambito di applicazione e i vari interventi regionali.

L’art.3 prevede le funzioni della Regione nell’ambito della prevenzione degli eventi avversi e della gestione diretta dei sinistri.

L’art.4 disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti attribuiti al Nucleo regionale di valutazione.

L’art. 5 prevede le funzioni dell’ “Osservatorio regionale per la sicurezza delle cure”.

L’art.6 prevede il Fondo regionale denominato “Fondo risarcimento danni da responsabilità sanitaria”.

L’art.7 contiene le norme transitorie e finali e le abrogazioni.

L’art.8 prevede la clausola valutativa dell’Assemblea legislativa.

L’art.9 stabilisce l’entrata in vigore della legge.

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