n.20 del 30.01.2013 periodico (Parte Seconda)
Erogazione di interventi sanitari nell'ambito dell'undicesimo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15, L. 449/97 - di cui alla delibera dell'Assemblea Legislativa n. 84/2012 - assegnazione fondi all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria deliberazione n. 110/2011 per l’ erogazione di interventi sanitari nell’ambito del decimo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15, L. 449/1997 - di cui alla delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 211/09, di approvazione degli indirizzi programmatici (L.R. n. 12/2002) per il triennio 2009-2011;
Considerato che, nell’ambito del decimo Programma assistenziale sopracitato le persone straniere trattate ammontano a circa 128 casi, riguardanti prevalentemente minori di 14 anni (99 casi). Gli interventi hanno riguardato prevalentemente persone affette da patologie importanti: nell’ambito della cardiochirurgia, della chirurgia ortopedica, delle forme tumorali della oncoematologia, della nefrologia, della neurochirurgia, della audiologia. I paesi di provenienza più frequentemente interessati sono stati: Albania (37 casi) Bosnia-Erzegovina ( 25 casi), Kossovo (20 casi), Zimbabwe ( 17 casi), Serbia ( 7 casi), Ucraina (5 casi), popolo Saharawi (4 casi) Moldavia ( 4 casi) Marocco ( 3 casi) Bielorussia ( 2 casi).
Vista la deliberazione n. 84 del 25 luglio 2012 con la quale l’Assemblea Legislativa ha approvato il Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2012 - 2014, ai sensi della L.R. 12/2002, che ne prevede, tra l’altro, l’efficacia protratta sino all’approvazione del successivo documento di programmazione regionale;
Valutato necessario garantire tale tipologia di interventi sanitari con l’undicesimo Programma assistenziale, per l’anno 2012 al fine di:
- sostenere i sistemi sanitari dei Paesi individuati come aree prioritarie, attraverso le seguenti azioni:
- invio ed impiego nelle strutture ospedaliere dei Paesi terzi, di materiali ed attrezzature medico-chirurgiche dismesse, che si rendono disponibili presso le Aziende Sanitarie regionali e l’ Istituto Ortopedico Rizzoli, nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;
- scambio di esperienze professionali mediante azioni di formazione e addestramento del personale dei Paesi interessati, sia in loco che presso le Aziende Sanitarie e l’ Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna;
- sviluppare azioni d’informazione e relazioni istituzionali nei confronti dei mediatori (Ambasciate, Istituzioni, Organismi internazionali), per un’informazione sui contenuti del Programma umanitario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- erogare gli interventi di alta specialità (art. 32 comma 15, L. 449/1997) a favore di soggetti stranieri prioritariamente in età pediatrica,non erogabili nei Paesi di provenienza così come individuati negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie attività di cooperazione internazionale e non previsti da specifici rapporti convenzionali già in essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei Paesi stessi, né ricompresi in iniziative e programmi di assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o, comunque, altrimenti finanziati;
- non includere nel Programma assistenziale le casistiche relative a:
- trapianti di organi, per la complessità e la durata nel tempo del percorso assistenziale, nonché le modalità di eventuale attesa del paziente per l’organo e del periodo, piuttosto lungo, di follow up post-trapianto;
- disturbi neurologici/comportamentali che non possano trovare soluzione in un unico accesso, per i quali si rende necessaria una presa in carico multiprofessionale/interdisciplinare e che richiedono ripetute valutazioni, nel tempo, della loro evolutività;
Preso atto che, per quanto riguarda le priorità territoriali si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 84/2012: Albania, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Eritrea, Etiopia, Libia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Mozambico, Senegal, Territori dell’Autonomia Palestinese,Somalia, Tunisia, nonché al popolo Saharawi proveniente dai campi profughi algerini. Per le tipologie di intervento di cui al Progetto regionale Chernobyl si tiene conto delle richieste provenienti dalla Repubblica di Bielorussia e dalle aree ucraine contaminate dall'incidente nucleare di Chernobyl.
Si tiene, inoltre, conto delle richieste provenienti da organizzazioni non lucrative del territorio regionale, per minori provenienti dall’Africa sub-sahariana, con riferimento a Zambia e Zimbabwe, considerata la speranza di vita e il basso livello di assistenza sanitaria garantita in detti paesi.
Nell’ambito degli interventi a favore di popolazioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 12/2002, si realizza a favore delle popolazioni quanto viene determinato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
Tenuto conto che si ritiene necessario assicurare la continuità delle cure alle persone già assistite negli anni precedenti, anche se provenienti da aree geografiche non incluse nell’atto n. 84/2012 dell’Assemblea Legislativa e precisamente: Argentina, Brasile, Cuba, Kossovo, Libano e Serbia, con valenza che coincide con il termine di validità del Documento di Indirizzo programmatico per il triennio 2012-2014;
Considerato che il Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri, di cui alla L. 449/97, ha una valenza intersettoriale, in quanto coinvolge la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e la Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni Europee e internazionali, si avvale, nell’attuazione del Programma stesso, di un gruppo di lavoro interdirezionale, che sarà costituito con successivo atto formale del Dirigente competente per materia;
Ritenuto opportuno avviare un nuovo sistema di regolazione e di riferimento a livello aziendale per garantire l’accesso degli utenti alle prestazioni; a tal fine le Aziende Sanitarie e l’Istituto Ortopedico Rizzoli:
- garantiscono la presa in carico da parte delle strutture, in rapporto alla tipologia di domanda verso la quale orientare l’intervento;
- inviano alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali la segnalazione corredata da:
- relazione clinica sulla condizioni del paziente predisposta da una struttura ospedaliera pubblica del sistema sanitario o del Paese di provenienza;
- dichiarazione predisposta dalle Istituzioni, Organismi operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata affidabilità, o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo d’intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi presente, e/o associazioni a scopo non lucrativo operanti nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda l’ attivazione di servizi di supporto all’assistenza sanitaria, in particolare, il trasferimento in Italia, l’organizzazione del soggiorno del familiare o dell’accompagnatore dei minori assistiti e degli stessi e il rientro nel Paese d’origine;
Considerato che, in tale ottica, le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli individuano un Referente di Direzione Sanitaria, quale punto di riferimento per le Associazioni/Istituzioni richiedenti che garantirà:
- l’applicazione e un attento e costante monitoraggio del Programma, anche da un punto di vista economico;
- la gestione della casistica, esaminando i casi da trattare ed esprimendo il relativo parere a carattere sanitario.
Ritenuto opportuno verificare l’applicazione del Programma in ambito aziendale e predisporre gli elementi utili alla descrizione dell’attività svolta, avvalendosi di un gruppo di lavoro regionale che coinvolga i Referenti di Direzione Sanitaria, che sarà costituito con successivo atto formale del Dirigente competente per materia;
Tenuto conto che le Aziende Sanitarie e l’Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna devono contribuire, in modo sinergico, al conseguimento degli obiettivi previsti in questo Programma attraverso l’impiego di risorse economiche proprie nella misura del 30% delle spese sostenute e che, a tal fine:
- si conferma un finanziamento massimo regionale complessivo di € 1.550.000,00 per l’anno 2012;
- in caso di superamento del limite di € 1.550.000,00, le Aziende sanitarie coinvolte dovranno intervenire con ulteriori risorse economiche proprie per assicurare copertura finanziaria alle restanti spese sostenute per i casi trattati, in un’ottica di collaborazione e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
Dato atto che il finanziamento di tali interventi a carico della Regione è incluso nella programmazione del finanziamento del SSR per l’anno 2012 di cui alla propria deliberazione n. 653/2012 e che la copertura finanziaria è assicurata a valere sulle disponibilità presenti sul Capitolo 51638 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2012;
Valutata l’opportunità di individuare un’unica Azienda Sanitaria e nello specifico l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, quale capofila per la gestione dei fondi in argomento e di assegnare, pertanto, a favore della stessa l’intera somma pari a € 1.550.000,00;
Considerato che al Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari competono il coordinamento e la verifica della realizzazione del Programma assistenziale oggetto del presente provvedimento e che allo stesso dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2013 dalle Aziende sanitarie e dall’Istituto Ortopedico Rizzoli le rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute nel 2012 per singolo caso; ad esito di tale monitoraggio il Servizio medesimo si impegna a comunicare all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna entro il mese di gennaio 2013 le quote del finanziamento spettanti alle Aziende Sanitarie e all’Istituto Ortopedico Rizzoli coinvolti al fine di provvedere al successivo trasferimento delle quote stesse;
Considerato, inoltre, che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale. Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, il progetto oggetto del finanziamento di cui al presente atto non rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 recante”Disposizioni ordina mentali in materia di pubblica amministrazione;
Viste:
- le LL.RR n. 21 e n. 22 del 22 dicembre 2011, rispettivamente Legge Finanziaria e Legge di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;
- le LL.RR. n. 9 e n. 10 del 26 luglio 2012, rispettivamente Legge Finanziaria e Legge di Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;
Richiamati:
- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e succ. mod.;
- il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod.;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese” convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in particolare l’art. 18 “Amministrazione aperta”;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L. R. n. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto per l’importo complessivo di € 1.550.000,00;
Dato atto che alla liquidazione della somma a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, fino a un massimo di € 1.550.000,00, provvederà con proprio atto formale il Dirigente competente per materia, ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 40/2001, nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche, ad esito della verifica suindicata in capo al Servizio regionale competente;
Ritenuto che il Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, al termine della realizzazione del Programma assistenziale, predisponga una esaustiva relazione per la Giunta regionale in merito ai risultati ottenuti;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 1511 del 24 ottobre 2011;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute Carlo Lusenti;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare l’undicesimo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in Italia, ai sensi dell’art. 32 della legge 449/97, per prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri, per l’anno 2012, come specificato in premessa, all’interno delle più generali politiche di cooperazione internazionale, di cui al Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2012- 2014, approvato dall’Assemblea Legislativa regionale con deliberazione n. 84/2012;
- di prevedere un finanziamento complessivo per un massimo di € 1.550.000,00 in corrispondenza di prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri, per l’anno 2012, dando atto che lo stesso è incluso nella programmazione del finanziamento del SSR per l’anno 2012 di cui alla propria delibera n. 653/2012;
- di prevedere che le Aziende Sanitarie e l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli contribuiscano al conseguimento degli obiettivi previsti in questo Programma, anche attraverso l’impiego di risorse economiche proprie nella misura del 30% delle spese sostenute;
- di stabilire che, in caso di superamento del limite di € 1.550.000,00, le Aziende coinvolte dovranno intervenire con ulteriori risorse economiche proprie per assicurare copertura alle restanti spese sostenute per i casi trattati;
- di individuare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna quale ente capofila per la gestione dei fondi in argomento e, quindi, di assegnare a favore della stessa l’intera somma pari a € 1.550.000,00;
- di stabilire che al Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari compete il coordinamento e la verifica della realizzazione del Programma assistenziale e che allo stesso dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2013 dalle Aziende sanitarie e dall’Istituto Ortopedico Rizzoli le rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute per singolo caso;
- di disporre che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna provveda al trasferimento alle altre Aziende Sanitarie e all’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli coinvolti delle quote di rispettiva spettanza, secondo gli importi che il Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, si impegna a comunicare alla stessa entro il mese di gennaio 2013 ad esito della verifica di cui al punto 6. che precede;
- di impegnare la somma di € 1.550.000,00 registrata al n. 4276 di impegno sul capitolo 51638 “Assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie regionali ed Enti del Servizio sanitario regionale a finanziamento dei livelli di assistenza superiori ai LEA ovvero a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario” afferente all’U.P.B. 1.5.1.2.18020 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che alla liquidazione della somma a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, fino a un massimo di € 1.550.000,00, provvederà con proprio atto formale il Dirigente regionale competente per materia, ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 40/2001, nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche, ad esito delle verifica di cui al punto 6. che precede;
- di stabilire che, al termine della realizzazione del Programma assistenziale, il Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale. Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari predisponga una esaustiva relazione e l’Assessore alle Politiche per la Salute relazioni alla Giunta Regionale in merito ai risultati ottenuti;
- di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale. Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, le norme di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non sono applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;
- di pubblicare la presente deliberazione nel BURERT.