n.40 del 16.02.2022 periodico (Parte Seconda)

Struttura sanitaria privata Centro Medico Specialistico Bolognese, sedi di Molinella (BO), Granarolo dell’Emilia (BO), Valsamoggia (BO), Vergato (BO), Castel San Pietro Terme (BO), Medicina (BO) - Rinnovo accreditamento istituzionale

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 53/2013, n. 865/2014, n. 973/2019, relativamente alle indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e, in particolare, il punto 3.1 della DGR 53/2013, che stabilisce che la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

- n. 466/2021 che ha aggiornato e approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;

- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 1315/2020 con la quale è stato individuato, ai sensi art. 3, comma 1, l.r. 22/2019, il Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento;

Visto l’accreditamento istituzionale come ambulatorio odontoiatrico per l’attività di odontoiatria, delle strutture sanitarie private:

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via Circonvallazione Sud n. 10, Molinella (BO), concesso con propria determinazione n. 20629 del 22/12/2016;

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via San Donato n. 74/3, Granarolo dell’Emilia (BO), concesso con propria determinazione n. 17679 del 7/11/2017;

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via Sarti n. 4, Valsamoggia (BO), concesso con propria determinazione n. 4429 del 16/3/2020;

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via della Repubblica n. 488/D, Vergato (BO), concesso con propria determinazione n. 4429 del 16/3/2020;

- Centro Medico Specialistico bolognese, sito in Viale Oriani n. 1, Castel San Pietro Terme (BO), concesso con propria determinazione n. 4429 del 16/3/2020;

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via Saffi n.1, Medicina (BO), concesso con propria determinazione n. 4429 del 16/3/2020;

Vista la domanda di rinnovo di accreditamento presentata dal Legale rappresentante della Società Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l., con sede legale in Bologna, pervenuta il 27/8/2021, con integrazioni del 6/9/2021, per le strutture sanitarie private:

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via Circonvallazione Sud n. 10, Molinella (BO);

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via San Donato n. 74/3, Granarolo dell’Emilia (BO);

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via Sarti n. 4, Valsamoggia (BO);

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via della Repubblica n. 488/D, Vergato (BO);

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Viale Oriani n. 1, Castel San Pietro Terme (BO);

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via Saffi n.1, Medicina (BO);

per l’attività di odontoiatria svolta in ambulatorio odontoiatrico, e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

Considerato che con la domanda inoltrata si chiede il rinnovo dell’accreditamento per tutte e sei le strutture citate, anche se la struttura in scadenza di accreditamento è solo quella con sede in Molinella (BO), mentre le sedi di Granarolo dell’Emilia (BO), Valsamoggia (BO), Vergato (BO), Castel San Pietro Terme (BO) e Medicina (BO) risultano con accreditamento vigente; pertanto, trova applicazione il punto 5. della DGR 973/2019 che prevede che l’insieme delle sei strutture sanitarie, comprese quelle con accreditamento vigente, siano valutate nel loro complesso, al fine di semplificare l’iter procedurale, e le diverse date di scadenza dell’accreditamento già concesso siano allineate alla data di scadenza della struttura che ha determinato la richiesta di accreditamento;

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;

Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per il rinnovo dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- l’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, che prevede la validità dei provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34, e ne fa salvi gli effetti per la durata di cinque anni dalla data di concessione;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al responsabile del Servizio Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, alle strutture sanitarie private:

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via Circonvallazione Sud n. 10, Molinella (BO);

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via San Donato n. 74/3, Granarolo dell’Emilia (BO);

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via Sarti n. 4, Valsamoggia (BO);

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via della Repubblica n. 488/D, Vergato (BO);

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Viale Oriani n. 1, Castel San Pietro Terme (BO);

- Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in Via Saffi n.1, Medicina (BO);

il rinnovo dell’accreditamento istituzionale, con validità quinquennale e con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, per l’attività di odontoiatria svolta in ambulatorio odontoiatrico e per la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

3. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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