n.283 del 17.12.2012 (Parte Seconda)

Integrativa e modificativa dell’ordinanza n.63 del 25 ottobre 2012 in relazione all’articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n.122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174. Integrazioni ai sensi lettera h/bis comma 2

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto l’articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede la possibilità che, con Ordinanza del Presidente di ogni singola Regione, in qualità di Commissario delegato, vengano individuati ulteriori settori per i quali sono istituiti presso le Prefetture elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

VISTE le linee guida redatte dal CCASGO (Comitato Coordinamento per l’ Alta Sorveglianza delle Grandi Opere) pubblicate sulla G.U.R.I. n. 262 del 9/11/2012;

Considerato che dal riscontro dei settori economici interessati all’emissione di provvedimenti di interdizione da parte delle Prefetture delle Provincie interessate dal sisma e dall’attività di controllo in essere, appare frattanto opportuno, sottoporre agli obblighi previsti dall’art. 5-bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, esclusivamente tutte le Imprese che, direttamente o tramite subcontratto, eseguono lavorazioni, forniture e servizi nei sotto indicati settori.

CONSIDERATO che per il più incisivo contrasto ai pericoli di inquinamento da parte della criminalità delle attività di ricostruzione nel delicato settore delle attività produttive, appare necessario acquisire informazioni sulle imprese operanti nell’ambito dei sub contratti in modo da consentire un intenso monitoraggio dei soggetti interessati alla ricostruzione;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Considerato che sono state assunte intese, in virtù delle quali il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) provvederà ad emanare apposite Linee Guida, integrative di quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 9 novembre 2012, volte a prevedere ulteriori modalità di svolgimento dei controlli antimafia sugli interventi di ricostruzione degli insediamenti produttivi finanziati con contributi pubblici, finalizzate alla verifica, con il concorso dell’appaltatore principale, della filiera degli operatori economici coinvolti;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000 n.340;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, a specificazione e modifica dell’ordinanza n. 63 del 25/10/2012 e con riserva di individuare ulteriori settori nel prosieguo dell’attività

DISPONE

1) l’ordinanza n. 63 del 25 ottobre 2012 che individua delle macro aree verso le quali appare opportuno mantenere attenta la vigilanza e tendenzialmente sottoporre per intero ad obblighi di trasparenza e controllo, essendo indispensabile che tutti gli interventi, siano attuati da soggetti esenti da rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso, è modificata come disposto nel seguente articolo.

2) sono individuati quali soggetti obbligati all’iscrizione negli elenchi cui all’art. 5-bis comma 1, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in ragione delle integrazioni previste dalla lettera h bis del comma 2, tutte le Imprese che, direttamente o tramite subcontratto, eseguono lavorazioni, forniture e servizi nell’ambito degli interventi previsti dal Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74 e ss.mm.ii. nei seguenti settori:

a) fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi;

b) demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;  

c) movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti

d) noleggio con conducente di mezzi speciali;

e) fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;

f) fornitura, e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico ed alimentare;

g) fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli eventi sismici, nel settore farmaceutico;

3) L’elenco di cui al punto 2) potrà essere ulteriormente integrato, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. h-bis) del D.L. n. 74/2012, con l’indicazione di altre attività che, in quanto frequentemente ricorrenti nell’esecuzione degli interventi di ricostruzione degli insediamenti produttivi, potranno richiedere l’adozione di forme di controllo preventivo esercitate attraverso lo strumento degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori di cui al medesimo articolo 5-bis, comma 1, del D.L. n. 74/2012.

4) gli operatori economici che eseguono attività qualificabili come lavori, che prestano servizi o che forniscono beni a favore di soggetti destinatari di contributi in favore di attività produttive, ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 74/2012 e successive modificazioni e integrazioni, devono, anteriormente alla stipula del relativo contratto con il destinatario dei contributi o comunque anteriormente all’inizio delle attività commissionate, comunicare alla Prefettura competente per territorio il piano dei sub-affidamenti di lavori, forniture o servizi che intendono effettuare ai fini dell’esecuzione della commessa, con indicazione dei soggetti sub-affidatari nonché dell’oggetto e dell’importo del sub-affidamento.

5) di disporre la pubblicazione della presente ordinanza a cura dell’Agenzia Regionale Intercent-ER sul portale dell’Agenzia Intercent-ER;

6) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 17 dicembre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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