SUPPLEMENTO SPECIALE N.232 DEL 27.12.2013
Relazione
RelazioneIl presente progetto di legge adegua l’ordinamento regionale al contenuto di alcune disposizioni dell’art. 3 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 ed il particolare i commi 4, 5, 6 e 9 che per le Regioni e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale costituiscono mere disposizioni di principio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
In particolare le disposizioni dell’art. 3 sopracitate fanno riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dalle amministrazioni centrali dello Stato nonché dalle autorità indipendenti. La norma dispone una riduzione imperativa dei canoni di locazione in questione a decorrere dal 1° gennaio 2015, nella misura del 15% del canone attualmente corrisposto. Inoltre la prevista riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Resta salvo il diritto del locatore di recedere dal contratto. La riduzione del 15% sul canone di locazione congruito si applica anche ai contratti di locazione passiva di nuova stipulazione.
La norma in esame contiene disposizioni anche per i rinnovi dei rapporti di locazione, consentendoli a condizione che sussista la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per i pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione e a condizione della permanenza per le amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative che sono rapportate ai fabbisogni espressi nei piani di razionalizzazione, che le predette amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009. Difettando le richiamate condizioni, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza e le amministrazioni sono chiamate a individuare in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l’erario.
Altre disposizioni riguardano la razionalizzazione degli spazi. Il comma 9 dell’articolo 3 impone alle amministrazioni in questione di perseguire l’obiettivo della ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, rapportando questi ultimi alle effettive esigenze funzionali degli uffici ed alle risorse umane impiegate. A tal fine la stessa norma prevede quale parametro di riferimento uno spazio tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Saranno quindi necessari appositi piani di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio nel rispetto del parametro soprarichiamato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, in sede di predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi, le amministrazioni dovranno comunque considerare i già previsti meccanismi di riduzione dei rispettivi assetti organizzativi, ivi compresi quelli ulteriori recati dagli interventi in materia di spending review. Anche questo gruppo di disposizioni costituisce principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
Il presente progetto di legge è composto da 5 articoli.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione della Legge regionale che si applica ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dall’Amministrazione Regionale stessa per proprio uso o ad uso di Istituti o Agenzie regionali. L’Azienda Regionale per la prevenzione e l’ambiente applica le disposizioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
L’articolo 2 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione automatica dei canoni di locazione passiva del 15% di quanto attualmente corrisposto. Per i contratti scaduti o rinnovati anteriormente a tale data ma successivamente all’entrata in vigore della legge regionale la diminuzione di cui sopra si applica con decorrenza dalla data di scadenza o del rinnovo contrattuale. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 del Codice Civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.
Il rinnovo del rapporto di locazione e consentito solo in presenza delle disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni di locazione e della permanenza della esigenza allocativa espressa nei piani di razionalizzazione, in mancanza di tali condizioni i contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza.
In tal caso l’Amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative ed economicamente più vantaggiose.
Per gli immobili per i quali il locatore abbia esercitato il diritto di recesso alla scadenza la Regione ricerca soluzioni allocative alternative e meno onerose, nelle more di darà continuità ai contratti in essere previa autorizzazione della Giunta regionale.
Per i contratti di locazione passiva di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15% sul canone valutato congruo dal Servizio regionale competente.
L’articolo 3 prevede la predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle Legge Regionale.
Il piano tiene conto degli standard di riferimento previsti per le amministrazioni dello Stato e ha valenza triennale.
L’articolo 4 contiene le disposizioni finali e transitorie facendo salvi i contratti per i quali si sia già ottenuto, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2013 un adeguamento volontario da parte dei locatori alla riduzione del 15% del canone di locazione, mentre per quello che riguarda i contratti per i quali la riduzione volontaria sia stata inferiore al 15% si prevede una ulteriore detrazione automatica per raggiungere tale percentuale.
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore.