n.274 del 16.08.2024 (Parte Seconda)
Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli anno 2024 ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii. e n. 2018/274 nonché del decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010/2022
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e successive modifiche e integrazioni, in particolare quelle riportate nel Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante, tra l’altro, modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, e ss.mm.ii.;
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 69 “Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo”, commi 3, 4 e 5;
Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013, parte II, titolo I, capo III, istituisce un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e prevede le norme sulla gestione e sul controllo del sistema stesso, ed in particolare:
- all'art. 62 che le autorizzazioni sono concesse dagli Stati membri su istanza dei produttori, sono corrispondenti ad una specifica superficie espressa in ettari e sono valide per 3 anni dalla data di concessione; il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto alle sanzioni amministrative imposte dagli Stati membri in conformità con la normativa unionale;
- all'art. 63, denominato “Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti”, che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti, equivalenti a:
- l'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o
- l'1% di una superficie che comprende la superficie vitata effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta da diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità dell'articolo 85 nonies, dell'articolo 85 decies o dell'articolo 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento;
Evidenziato che l’art. 7, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/274 prevede che se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50% della superficie richiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro un mese dalla data di rilascio della stessa e, in tal caso, non è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa applicabile;
Visto inoltre il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (da ora in poi denominato: MASAF o Ministero) n. 649010 del 19 dicembre 2022, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”, che stabilisce tra l’altro:
- all’art. 4 che la gestione del sistema di autorizzazioni è attuata mediante l’implementazione e l’aggiornamento nell’ambito del SIAN del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, il quale consultabile nell’ambito dei servizi del fascicolo aziendale. Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, il beneficiario comunica alla Regione la fruizione totale o parziale dell’autorizzazione, ai fini dell’aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello Schedario viticolo grafico;
- all’articolo 5:
· comma 2, che le richieste precisino la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta e contengano l’impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di 5 anni, salvo i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale e nazionale e motivi fitosanitari;
· comma 3, che l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;
- all’articolo 8:
· comma 1, i criteri di priorità che le Regioni possono applicare alle domande, ed in particolare il criterio previsto alla lettera C), recante “superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e dell’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, all'intera superficie vitata annualmente condotta.”;
· comma 2: che l’istruttoria della verifica di tale criterio dovrà essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione del criterio stesso;
· comma 3: ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri applicati;
· comma 5: che è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni che vogliono applicare un limite massimo per domanda inferiore comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità e secondo i termini previsti al citato comma 3;
- all’articolo 9, comma 2, che il Ministero comunica alle Regioni competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito SIAN dell’elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto;
- all’articolo 10, comma 1, che le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti, entro il 1° agosto di ogni anno, sulla base dell’elenco trasmesso dal Ministero. Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale Regionale, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
- all’articolo 11:
· comma 5, che nel caso in cui le domande ammissibili superino la superficie di cui al citato articolo 6, comma 1, calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti. Tale limite viene comunicato con le modalità e secondo i termini previsti al citato articolo 8, comma 3, e sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti;
· comma 6, che le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui al citato articolo 8, comma 1, ovvero sulla base di un elenco nel caso di non applicazione dei criteri di priorità;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, con nota del 30 gennaio 2024, protocollo n.30/01/2024.0092022.U, ha comunicato al MASAF le scelte di:
- applicare, quale criterio di priorità, quello relativo alla produzione biologica, previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera C)
- ridurre il limite massimo di assegnazione per ogni domanda a 0,7000 ha;
- garantire l’assegnazione di una superficie minima pari a 0,15 ha alle richieste di nuove autorizzazioni all’impianto di vigneti nel territorio regionale;
Richiamata la circolare AGEA n. 20042 del 17 marzo 2023 recante “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio” come modificata dalla nota protocollo n. 03/06/2024.0572279.E che dispone, tra l’altro, che:
- gli esiti dell’istruttoria sulle domande per la verifica dei requisiti per accedere alla graduatoria delle superfici da autorizzare per i criteri di priorità dovranno essere trasmessi dalle Regioni ad Agea Coordinamento nel termine previsto dall’art. 8, comma 2, del Decreto;
- ai fini della formazione della graduatoria, la superficie regionale autorizzabile, al netto della superficie minima garantita già assegnata, è prioritariamente riservata a tutte le richieste con criteri di priorità validi. Se la superficie disponibile è sufficiente per la totalità delle superfici richieste con priorità, queste saranno accolte totalmente. In caso contrario, saranno soddisfatte per prime tutte le richieste con punteggio più alto (al 100%, oppure parzialmente, con una ripartizione proporzionale alle superfici richieste con priorità non soddisfatte), e solo successivamente quelle con punteggio inferiore, a scalare, sino all’esaurimento della superficie disponibile. A seguito delle attribuzioni di cui ai punti precedenti, le eventuali superfici ancora disponibili per ciascuna Regione/P.A. sono assegnate ai singoli richiedenti proporzionalmente alla quota parte delle superfici richieste ammissibili non ancora soddisfatte.
- il Ministero comunica telematicamente alle Regioni/PP.AA. competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito SIAN dell'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto. Il sistema centrale genera automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni Regione indicata in domanda; le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro il 1° agosto, tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni, e saranno rese visibili al produttore nell’area dedicata del proprio fascicolo aziendale del portale SIAN;
- le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie e da cui decorre la durata triennale delle autorizzazioni;
- se l’autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, senza penalità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni disponibili sul SIAN;
- “considerato che è stato riscontrato un effettivo impedimento tecnico operativo al recupero della documentazione caricata nel SIAN, le Regioni possono autonomamente reperire la documentazione utile ad eseguire la predetta verifica (dell’articolo 8 comma I lettera c) del DM 6490010/2022) secondo le modalità dalle stesse definite o utilizzare i dati già presenti nel SIAN in relazione al sistema biologico.” (come da nota protocollo n. 03/06/2024.0572279.E);
Preso atto della comunicazione AGEA, pervenuta tramite messaggio di posta elettronica in data 29 maggio 2024 e acquisita agli atti del Settore, con la quale è stata comunicata la disponibilità delle funzioni del SIAN necessarie per lo svolgimento da parte della Regione dell’istruttoria per la verifica del criterio di priorità sulle domande presentate attraverso il SIAN stesso;
Visto i verbali dell’istruttoria svolta dall’Area Settore vegetale - Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, per la verifica del criterio di priorità sulle domande, prot. n. 28/06/2024.0707062.I e n. 05/07/2024.0736313.I , dai quali risulta, tra l’altro, che:
- si è provveduto a verificare il possesso del requisito attraverso l’interrogazione delle banche dati disponibili (agribio, anagrafe delle aziende agricole e SIAG per le domande di misure agroambientali e per i piani colturali) e per le istanze in cui non era riconoscibile il criterio di priorità del biologico si è adempiuto al contradditorio con il titolare della richiesta;
- in n. 29 domande presentate a SIAN per superfici localizzate nel territorio regionale, è stata richiesta l’assegnazione della priorità “produzione biologica”, per una superficie richiesta complessiva di 18,20 ha;
- sussistono i requisiti per il riconoscimento del suddetto criterio di priorità per n. 23 domande, per una superficie richiesta di 14 ha;
- per le n. 6 domande per cui non si è riconosciuto il criterio di priorità si è provveduto ad espletare il relativo contradditorio ai sensi della Legge 241/1990 e ssmmii;
Dato atto che, con nostra nota formale in data 5 luglio 2024 (prot. n. 05/07/2024.0736595.U) è stata comunicata ad AGEA Coordinamento l’esito della sopracitata istruttoria;
Preso atto della nota MASAF, trasmessa via mail il 13 agosto 2024, nostro protocollo 13/08/2024.0870623.E, con la quale il Ministero ha comunicato alle Regioni la disponibilità sul SIAN dell’elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto per l’anno 2024, dando contestualmente indicazione alle Regioni di caricare sul SIAN il numero e la data dell’atto regionale di concessione da adottare ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DM n. 649010 del 19 dicembre 2022;
Atteso che dal menzionato elenco ministeriale si evince che le autorizzazioni da concedere per nuovi impianti su superfici localizzate in Emilia-Romagna per l’anno 2024 sono n. 1.412, per una superficie complessiva richiesta pari a 826,5208 ha, a fronte di una superficie assegnata alla Regione Emilia-Romagna pari a 557,6959 ha;
Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di:
- prendere atto dell'elenco ministeriale disponibile su SIAN delle autorizzazioni da concedere per i nuovi impianti viticoli nella Regione Emilia-Romagna per l’anno 2024;
- rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 1308/2013, ai beneficiari e per le superfici rispettivamente indicati nell'allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione ai soggetti beneficiari;
Ritenuto, inoltre, di avvisare che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) decorre il termine di 3 (tre) anni per l’utilizzo dell’autorizzazione, decorso il quale le autorizzazioni di che trattasi non hanno più validità e il loro eventuale mancato totale o parziale utilizzo comporta, a carico del produttore, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 69, comma 3 della legge n. 238/2016;
Ritenuto altresì, di avvisare che stante la superficie rilasciata ad ognuno dei 1.412 richiedenti, in rapporto alla superficie dagli stessi richiesta, nessuno può rinunciare nel termine dei successivi 30 giorni senza incorrere nelle sanzioni di cui al citato art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016, in quanto tale possibilità è riconosciuta ai soli produttori che abbiano ottenuto una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, mentre tutti i 1.412 titolari delle autorizzazioni rilasciate con il presente atto hanno ottenuto una superficie superiore al 50% di quella richiesta;
Dato atto che la documentazione a supporto del presente provvedimento è conservata presso l’Area Settore vegetale - Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
Visti per gli aspetti relativi alla trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che la presente determinazione dirigenziale contiene esclusivamente dati personali la cui diffusione è prevista dall’art. 10, comma 1, del DM n. 649010 del 19 dicembre 2022;
Visti, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n.2317 del 22 dicembre 2023 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 recante “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Viste inoltre:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 1083 del 23 gennaio 2023, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione generale Agricoltura, Caccia e pesca ed in particolare l’incarico di Responsabile dell’area Settore Vegetale sino al 31 marzo 2025;
- la propria determinazione n. 9581 del 14/05/2024, ad oggetto “Individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito dell’Area Dirigenziale “Settore Vegetale” della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e pesca, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge 241/1990 e degli artt. 11 e ss. Della L.R. 32/1993”;
Preso atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
1) di prendere atto dell’elenco ministeriale disponibile su SIAN delle n. 1.412 autorizzazioni da concedere per i nuovi impianti viticoli nella Regione Emilia-Romagna per l’anno 2024;
2) di concedere le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 1308/2013, ai beneficiari indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per le superfici ivi indicate pari a complessivi 557,6959 ha;
3) di informare che le autorizzazioni saranno rese visibili ai beneficiari nell’area pubblica del portale SIAN di AGEA;
4) di provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione ai soggetti beneficiari, assicurandone la massima diffusione attraverso il portale istituzionale Agricoltura caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna;
5) di avvisare che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) decorrono i termini riportati al successivo punto 6) del presente dispositivo, come meglio dettagliato in premessa;
6) di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) n. 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide per tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT;
- il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione di che trattasi dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni e l’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari;
- il produttore che non utilizzi un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 238/2016, art. 69 comma 3;
7) di informare, che i beneficiari riportati nell’allegato 1 al presente atto NON potranno rinunciare all’autorizzazione assegnata con il presente atto senza incorrere nelle sanzioni di cui al citato art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016, in quanto è stata loro concessa una superficie superiore al 50% di quella richiesta;
8) di specificare, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2185/2015, che per i procedimenti connessi alle attività istruttorie, di verifica e controllo, nonché delle eventuali revoche definite dalla disciplina comunitaria e nazionale per la gestione delle autorizzazioni rilasciate con il presente atto, è competente il Settore di ambito territoriale “Area Finanziamenti e procedimenti comunitari” nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo per l’impresa agricola di cui al citato allegato 1 al presente atto;
9) di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, secondo quanto previsto dal Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026 (PIAO) approvato e dalla Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013.