n.214 del 24.06.2020 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto localizzato in Via Baiona n. 203 nel comune di Ravenna (RA) proposto dalla società Bunge Italia Spa
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE di Ravenna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG.2020.76532 del 27/5/2020 e acquisita agli atti regionali con PG.2020.392521 del 27/5/2020, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 4/2018, il progetto denominato “nuovo impianto di trattamento acque reflue e modifiche emissioni in atmosfera di impianto esistente sito in Via Baiona n.203 comune di Ravenna” dalla ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:
1. ai fini della dismissione della fossa di banchina n. 46, la ditta Bunge dovrà presentare preventivamente all’Autorità Portuale di Ravenna specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 24 R.N.M./art. 55 C.d.N. La verifica dell’ottemperanza della presente prescrizione compete all’Autorità Portuale di Ravenna;
2. ai fini dell'attuazione delle modifiche progettuali prospettate (modifiche sui camini, sui nastri trasportatori, ecc), la ditta Bunge dovrà presentare ad ARPAE SAC di Ravenna domanda di modifica di AIA ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Con la documentazione di AIA, in particolare dovrà presentare:
a. una relazione dettagliata, supportata anche da misure, in merito al reale andamento atteso delle emissioni convogliate di polveri, a sostegno dei nuovi valori limite proposti per i punti di emissione E50, E51, E52, E53, E54 ed E57;
b. le tempistiche di sostituzione dei nastri trasportatori 730B, TN01, TN02 e d’introduzione dell’elevatore EL062;
c. la definizione delle tempistiche di adeguamento/sostituzione dei restanti nastri trasportatori TN03, TN04 e TN05, al fine del contenimento delle emissioni diffuse nelle fasi di movimentazione di semi, farine e buccette;
d. adeguata documentazione che dimostri la diminuzione delle immissioni odorigene ai ricettori rispetto allo stato autorizzato e, conseguentemente, attesti la riduzione dell’apporto delle emissioni dell’azienda alla problematica odorigena nell’abitato di Marina di Ravenna e Porto Corsini nel rispetto dei valori di accettabilità per recettori in aree residenziali – Linee Guida Trentino (<1 UO/mc);
e. in relazione alla lettera precedente, si ritiene che la modifica dell’AIA sia di carattere sostanziale e la documentazione relativa dovrà tenere presente che:
. l’annualità scelta per le valutazioni già presentate (2018) risulta un anno “anomalo” in termini di diffusione degli inquinanti, come si deduce anche dai monitoraggi in continuo effettuati dalla RRQA regionale e come, del resto, rilevato anche dall’azienda (tanto è vero che le valutazioni effettuate con i dati meteorologici del 2019 – a parità di altri dati di input – risultano significativamente superiori);
. nelle planimetrie allegate, dovranno essere evidenziati i cerchi di iso-distanza dalle sorgenti a 200 e 500 metri;
. nello studio di fattibilità si dovranno riportare i singoli risultati della sperimentazione effettuata e non solo una sintesi degli abbattimenti percentuali;
. dovrà essere rivista l’identificazione dei ricettori individuati nello studio diffusionale degli odori (vedi ad es. l'identificazione non condivisa del ricettore R5).
La verifica dell’ottemperanza della presente prescrizione compete ad ARPAE di Ravenna;
3. l’AIA dovrà prevedere le tempistiche di realizzazione di tutti gli interventi e la presentazione periodica di stati di avanzamento lavori (SAL);
c) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE di Ravenna;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
e) di trasmettere copia della presente determina al proponente, al Comune di Ravenna, al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, ad ARPAE ST di Ravenna, all’AUSL della Romagna, alla Provincia di Ravenna, all’Autorità Portuale di Ravenna e alla Capitaneria di Porto di Ravenna;
f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;
f) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
Il Responsabile del Servizio
Valerio Marroni