SUPPLEMENTO SPECIALE N.11 DEL 29.01.2015
Relazione
Il progetto di legge interviene su diverse direttrici intese a ridurre ulteriormente i costi di funzionamento degli organi dell’Assemblea. Infatti durante la nona legislatura il legislatore regionale è intervenuto in varie occasioni per la riduzione dei costi dell’Assemblea e in prosecuzione del lavoro dell’Ufficio di Presidenza uscente.
Il presente intervento legislativo si sostanzia in modifiche a tre leggi regionali n. 42/95 (sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali), n. 11/2013 (testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa, riduzione costi dell’Assemblea) e n. 18/2012 (istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti).
In primo luogo è stata eliminata dalla X legislatura l’indennità di fine mandato dei consiglieri attraverso la abrogazione delle corrispondenti norme della l.r. 42/95.
6.104,47 * 50 * 5 = 1.526.117,5 (risparmio totale)
Ulteriori interventi sono diretti a modificare il testo unico dell’Assemblea legislativa (l.r. 11/2013). Anzitutto è stata modificata la L.R. 11/2013, riducendo l’importo dell’indennità di carica dei consiglieri a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione è pari a 1.000 euro (diminuendo da 6.104,47 a 5.104,47 euro), con un risparmio annuo di 600.000 euro e per un totale di 3 milioni di euro per Legislatura.
Dopo l’eliminazione del vitalizio, al fine di equilibrare il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali con quello degli altri dipendenti in aspettativa per cariche pubbliche, si è ritenuto di inserire la previsione di una restituzione di parte degli oneri previdenziali ai consiglieri regionali che decideranno di effettuare versamenti alle proprie casse di appartenenza: le modalità ed il tetto massimo saranno stabiliti con atto dell’Ufficio di Presidenza.
Il progetto di legge modifica poi il Titolo IV della L.R. 11/2013, relativo al funzionamento dei gruppi assembleari, eliminando dalla X legislatura i contributi di funzionamento dei gruppi. Ulteriori interventi di modifica hanno realizzato il conseguente adeguamento della disciplina relativa ai gruppi. Pertanto ai gruppi assembleari che si costituiscono dalla X legislatura spettano esclusivamente i contributi per il personale ed assegnazioni in natura e servizi.
Eliminando il budget funzionamento erogato ai gruppi assembleari si avrà un taglio annuale pari a € 472.962,30
Viene, infine, conservata la previsione che consente all’Assemblea, ai fini del controllo sulla gestione dei contributi erogati ai gruppi, di avvalersi del Collegio dei revisori dei conti, e in tal senso si interviene sulla corrispondente legge istitutiva, la l.r. 18/2012, per prevedere esplicitamente il controllo del Collegio sui soli contributi ammessi dalla presente legge ovvero i contributi per le spese del personale dei gruppi. Viene altresì conservata la consulenza del collegio a richiesta dei gruppi.
Considerato che il presente intervento legislativo ha efficacia retroattiva ovvero dall’inizio della X legislatura, l’ultimo articolo prevede l’entrata in vigore della nuova legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, in deroga alla ordinaria vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione.
In sintesi i risparmi conseguiti per Legislatura sono pari a circa 6.890.000 euro, equivalenti a 1.370.000 euro all’anno.