n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento in via provvisoria e con prescrizioni struttura sanitaria privata denominata "Fondazione Flaminia Agopuntura Ambulatorio di Medicina Generale e Anestesia" - Ravenna

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Richiamate:

la legge regionale n. 34/1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la domanda per il rilascio dell'accreditamento presentata dalla struttura sanitaria privata denominata “Fondazione Flaminia Agopuntura Ambulatorio di Medicina Generale e Anestesia”, con sede in una palazzina dell’Ospedale di Ravenna – AUSL della Romagna - via Missiroli n. 10, Ravenna, in data 11.10.2016, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, per attività di Visite Anestesiologiche con Agopuntura;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità della struttura di che trattasi, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2017/674 del 16/1/2017 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto che la relazione motivata sopracitata evidenzia che la struttura possiede solo parzialmente i seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali di accreditamento (DGR 327/2004);

- requisiti specifici relativi ad Ambulatorio medico (DGR 419/2012);

per quanto applicabili alle attività indicate nella domanda della struttura, consistenti in attività di Visite Anestesiologiche con Agopuntura; infatti, dall’esame dell’autovalutazione dei requisiti applicabili presentata dalla struttura, la stessa relazione evidenzia che sono emersi elementi di criticità nei sottoelencati requisiti:

- Requisito Generale A7: “Sono state redatte procedure per l’accesso alla struttura (eleggibilità, liste d’attesa, …)”;

- Requisito Generale A10: “Sono state redatte procedure per la sicurezza e la gestione del rischio sui pazienti e addetti”;

- Requisito Generale A11: “Esiste un piano di verifica periodica comprendente la valutazione documentata dell’attività annuale pianificata…”;

- Requisito Generale A12: “Esiste un processo documentato per lo sviluppo di azioni correttive, preventive e di miglioramento”;

- Requisito Specifico 14121: “La struttura dispone di carrello per l’emergenza anche in condivisione con altre strutture adiacenti”;

rilevando tuttavia che la struttura ha iniziato a sviluppare un Sistema di gestione della qualità che deve essere ancora completato. Si rileva inoltre che la presenza di riscontri negativi nell’autovalutazione dei Requisiti Generali e Specifici è contraddetto, in parte, da quanto la struttura dichiara nel materiale inviato. In tale materiale sono infatti presenti documenti da cui risulta:

  • l’attenzione alla verifica delle attività svolte, relativamente agli esiti sul paziente, e alla formazione del personale;
  • l’applicazione di procedure per l’evacuazione, l’emergenza, la disinfezione e la pulizia, la gestione delle attrezzature, procedure già in essere nell’Area ospedaliera dell’Ospedale di Ravenna - AUSL della Romagna – essendo la struttura di che trattasi ubicata in una palazzina dell’Ospedale stesso;

Dato atto che con la relazione motivata di cui sopra:

  • si esprime comunque una valutazione favorevole all’accreditamento in via provvisoria della struttura sanitaria privata denominata “Fondazione Flaminia Agopuntura Ambulatorio di Medicina Generale e Anestesia”, via Missiroli n. 10, Ravenna, per le attività sopracitate;
  • si prescrive alla struttura di elaborare ed inoltrare le procedure e la documentazione prevista dai requisiti attualmente non completamente soddisfatti, entro un tempo stabilito, al fine di dimostrare la completa autonomia e responsabilità nella gestione dell’attività svolta;

Ritenuto:

- di poter procedere alla concessione dell’accreditamento in via provvisoria, con le prescrizioni sopra riportate, sulla base dell’esame unicamente documentale svolto dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, dando mandato alla stessa di effettuare entro i prossimi diciotto mesi, una visita di verifica sul campo, per esaminare il volume di attività svolto e la qualità dei suoi risultati, al fine della conferma dell’accreditamento concesso;

- di evidenziare per quanto concerne l'Agopuntura, di cui si chiede l’accreditamento all’interno dell’attività di Anestesia, che questa prestazione è stata posta a carico del Servizio Sanitario Regionale come complemento di terapie tradizionali ed esclusivamente per specifiche indicazioni previste dalla DGR 741/2014 individuate dall’OMNCER, di cui ai D.M. 22 luglio 1996 e 18 ottobre 2012 (Cod. 99.91 “Agopuntura per anestesia” e Cod. 99.92 “Altra agopuntura - Escluso: quella con moxa revulsivante (93.35.1)”), quali:

  • Dolore ricorrente o cronico muscoloscheletrico lombare, con o senza sciatalgia;
  • Profilassi della cefalea muscolo-tensiva;
  • Profilassi della cefalea emicranica;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 89/2017;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina:

1) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria privata denominata “Fondazione Flaminia Agopuntura Ambulatorio di Medicina Generale e Anestesia”, via Missiroli n. 10, Ravenna, l’accreditamento in via provvisoria e con prescrizioni, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il parziale possesso su base documentale, e alle indicazioni ivi riportate:

  • Visite Anestesiologiche con Agopuntura;

2) l’accreditamento di cui al punto precedente viene concesso con le seguenti prescrizioni, la cui piena osservanza deve essere assicurata entro il 30 giugno 2017, data entro cui la struttura dovrà dimostrare di aver implementato il proprio Sistema di gestione della qualità:

  • elaborare ed inoltrare all’Agenzia sanitaria e sociale regionale le procedure e la documentazione prevista dai requisiti attualmente non completamente soddisfatti (elencati in premessa), al fine di dimostrare la completa autonomia e responsabilità nella gestione dell’attività svolta;

3) di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro il tempo stabilito al punto 2) e di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 3) comporta la revoca dell’accreditamento temporaneamente concesso;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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