n.100 del 12.04.2023 periodico (Parte Seconda)

D.G.R. 1523/2022 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della Igp Salame Felino

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);

- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1523, del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;

- Il Regolamento (UE) 186/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 62/4 serie L del 6 marzo 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Salame Felino IGP) e riportante in allegato il Documento Unico della Igp Salame Felino;

- Il Decreto Direttoriale 11 marzo 2013, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 69 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Iscrizione della denominazione «Salame Felino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.” con cui è pubblicato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Salame Felino";

Dato atto che la citata deliberazione n. 1523/2022 prevede:

- ai sensi del punto 1 lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;

- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di registrazione;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- presenza di eventuali interessi contrapposti;

- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;

Acquisiti agli atti:

- al prot. n. 30/01/2023.0078744.E, la proposta di modifica del disciplinare della Igp Salame Felino inoltrata dal Consorzio di Tutela del Salame Felino Igp, con sede in Parma (PR) Strada al Ponte Caprazucca 6/A;

- al prot. n. 10/03/2023.0222349.E, ad integrazione della proposta di modifica, il verbale di Assemblea straordinaria del suddetto Consorzio che approva le modifiche proposte e delega il legale rappresentante ad apportare le modifiche che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in corso di istruttoria dalle competenti autorità;

Considerato che tale proposta di modifica riguarda:

- correzioni di ripetizioni e semplificazioni, alcune modifiche di carattere redazionale volte a chiarire e precisare e migliorie fra cui:

- il raffreddamento più rapido della carne per abbassamento della temperatura ma senza congelamento e la riduzione del contenuto in sale e parziale sostituzione con il cloruro di potassio (modifica Art. 5 del disciplinare e di conseguenza modifica al punto 3.3 del documento unico);

- modifica della soglia minima e massima di temperatura di asciugatura rendendola più realistica senza alterare la qualità del prodotto (Art.5);

- uso di pepe macinato anziché a pezzi e di aglio secco o in polvere a integrazione dell’aglio pestato (Art.5);

- descrizione più analitica delle modalità e tipologie di immissione al consumo (Art. 8 disciplinare e 3.7 documento unico);

- modifiche sostanziali che hanno richiesto un’analisi tecnica di supporto:

- possibilità di ampliamento, nel caso di carne di animali di altre razze (diverse da quelle già ammesse), meticci e ibridi, di tutte le classi di carnosità EUROP (Art. 5 disciplinare e 3.3 documento unico);

- revisione del peso minimo dei suini da 160 kg. più o meno 10% (peso vivo) a 110 kg. (carcassa) (Art. 5 disciplinare e 3.3 documento unico);

- sostituzione del peso vivo medio per partita con il peso della singola carcassa, misurato per ogni suino in fase di macellazione (Art. 5 disciplinare e 3.3 documento unico);

- viene ammesso l’impiego di aceto di vino, in sostituzione totale o parziale del vino (Art. 5 disciplinare e 3.3 documento unico);

- si aggiunge il paragrafo relativo all’affettamento che viene fatto con taglio inclinato cd. a “becco di clarino” al fine di ottenere una fetta ellissoidale derivante da esigenze gastronomiche ma anche di carattere sensoriale (Art. 5 disciplinare e 3.6 documento unico);

Rilevato che:

- il testo delle modifiche proposte non coincide totalmente con il disciplinare approvato dall’assemblea straordinaria del 27 settembre 2021, poiché solo il primo introduce, in fase di macellazione, il peso della singola carcassa, corrispondente al peso minimo per la categoria del suino pesante, piuttosto che il peso vivo medio per partita;

- tuttavia, tale condizione sarà di fatto acquisita in seguito alla recente approvazione della modifica del disciplinare del prosciutto di Parma, che incide su tutta la filiera in merito all’approvvigionamento della materia prima per i salumi e sulla quale la Regione Emilia-Romagna ha espresso parere positivo;

- si dovrà comunque intervenire sul disciplinare con la suddetta modifica, al fine di uniformare le modalità produttive del salame Felino e quelle del prosciutto di Parma;

- pertanto, non appare essenziale evidenziare tale difformità nell’espressione del parere regionale;

Rilevato altresì che:

- anche il riferimento alle classi di carnosità EUROP non coincide letteralmente con la modifica licenziata dall’assemblea straordinaria, che ha invece eliminato il riferimento alle classi U, R e O;

- tuttavia, entrambe le proposte hanno lo stesso obiettivo, cioè l’ammissibilità di ogni classe di carnosità;

- pertanto, anche in questo caso non appare essenziale sottolineare tale differenza nell’espressione del parere regionale;

Considerato inoltre che:

- il giorno 15 febbraio 2023 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 38 il Comunicato del Responsabile del Settore Organizzazioni di Mercato, Qualità e Promozione relativo alla modifica del disciplinare della Igp “Salame Felino”, mentre nei giorni seguenti la comunicazione è stata pubblicata anche nel portale della Regione Emilia-Romagna “Agricoltura, caccia e pesca”, nella sezione Dop, Igp e produzioni di qualità;

- nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

Acquisito agli atti al Prot. 21/03/2023.0266515.I apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;

Considerato che la proposta di modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1523/2022;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica sopra citata è trattenuta agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:

- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata:

- dalla possibilità, estendendo l’approvvigionamento alle carcasse dei maiali pesanti “E” e “P”, di valorizzare quote rilevanti della produzione suinicola nazionale pur non pregiudicando le caratteristiche distintive del prodotto;

- dall’opportunità di impiegare un ingrediente alternativo al vino quale l’aceto di vino, che permette oltre al recupero di una prassi tradizionale anche il contenimento della quantità di sale, in linea con le raccomandazioni delle organizzazioni sanitarie;

- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dall’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla valorizzazione del ruolo della zootecnia e delle produzioni a base di carne all’interno della filiera agroalimentare;

- la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;

- non si rilevano eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere l’approvazione della modifica;

Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Igp Salame Felino;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1846 del 2 novembre 2022 recante “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024”;

Dato atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 e le circolari attuative PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative al sistema dei controlli interni nella

regione Emilia-Romagna;

Viste, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 324 del 7 marzo 2022;

- n. 325 del 7 marzo 2022;

- n. 426 del 21 marzo 2022;

Viste altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 5643 del 25 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca ha conferito gli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione di appartenenza conferendo, tra gli altri, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione fino al 31 marzo 2025;

- n. 2604 dell’8 febbraio 2023, con la quale sono stati individuati, tra gli altri, i responsabili di procedimento del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della Igp Salame Felino, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dal Consorzio di Tutela del Salame Felino Igp, con sede in Parma (PR) Strada al Ponte Caprazucca 6/A, con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- assenza di interessi contrapposti;

2) di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;

3) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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