n.335 del 09.11.2022 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 975 KW - PD-IT-0205", localizzato in loc. Cedrecchia nel comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), proposto da EWT Italia Development S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di assoggettare alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 975 kW – PD-IT-0205”, localizzato in loc. Cedrecchia nel comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) proposto da EWT Italia Development S.r.l. poiché, visti i criteri pertinenti indicati nell’Allegato V alla Parte II del d.lgs 152/06, in considerazione delle mitigazioni previste nel progetto ritenute insufficienti, effettuata una attenta valutazione del progetto su base territoriale e ambientale, emergono elementi che fanno prevedere effetti negativi significativi sull’ambiente, in particolare:

- per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo, non sono stati rappresentati e quindi valutati compiutamente gli impatti legati agli sbancamenti e ai movimenti di terreno, tra l’altro in un contesto potenzialmente instabile, per la predisposizione degli accessi e soprattutto per la realizzazione della piazzola, dove sono previsti fronti di scavo di 7-8 m di altezza; l’assenza di una corretta previsione delle quantità di scavo, stimabili in 10.000-12.000 m3 sulle sezioni topografiche di progetto, comporta la non previsione delle modalità di riutilizzo dei terreni e/o della loro destinazione finale;

- per quanto riguarda le acque sotterranee, la localizzazione in zona di rispetto dei pozzi e in area di alimentazione delle sorgenti certe, come definite dal PTM, comporta il divieto di utilizzo di fanghi di circolazione o altri prodotti che possano comportare una potenziale contaminazione del terreno e, conseguentemente, delle acque sotterranee (Allegato O del PTM); inoltre le attività sono subordinate alla realizzazione di specifici indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee, in applicazione dell’art. 5.3 c.ma 6 All. A del PTM;

- per quanto riguarda la componente viabilità, si riscontrano alcune criticità tecniche che possono comportare impatti ambientali negativi significativi non valutabili nel presente procedimento:

in relazione ai trasporti eccezionali, il tragitto interessa le SP: n. 325 “Val di Setta”, n. 60 “S. Benedetto Val di Sambro” e n. 79 “Pian di Balestra”. Ad oggi il tratto di SP n. 325 “Val di Setta” in corrispondenza del km 13+500 circa (loc. Gardelletta) è completamente interdetto al transito veicolare e ciclo-pedonale a causa di un movimento franoso e se ne prevede la riapertura entro il termine contrattuale di giugno 2023, fatti salvi imprevedibili inconvenienti di varia origine;

per gli autoveicoli destinati al trasporto ed all’approvvigionamento dei materiali, si evidenzia che la SP n. 60 e la SP n. 79, nei tratti interessati dai futuri transiti degli autoveicoli, presentano una larghezza media della carreggiata stradale non adatta al transito di autoveicoli pesanti. Inoltre, l’Ufficio Ponti e Strutture della Città Metropolitana di Bologna, ha verificato che saranno interessati n. 28 ponti della SP n. 325 e n. 11 ponti della SP 60 che con molta probabilità dovranno essere adeguati in relazione alla sezione e portanza, con interventi strutturali di una certa entità;

risulta quindi necessario un approfondimento progettuale in cui siano individuati gli interventi strutturali lungo l’intero percorso dei mezzi sulle strade provinciali e comunali, in modo da permettere la valutazione della significatività degli impatti indotti su tutte le matrici ambientali interferite;

- per quanto riguarda la componente vegetazione, fauna ed ecosistemi, è stato presentato uno studio per la fase preliminare della Valutazione di incidenza ambientale (VIncA) che evidenzia la presenza di chirotteri come il Miniopterus schreibersii e del Barbastella barbastellus della famiglia dei Vespertilionidi, oltre ad alcune specie di avifauna tutelata; inoltre, nel medesimo sito, rileva la presenza di altre 10 specie importanti di chirotteri non elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE;

in relazione alla DAL 51 del 26/7/2011, in caso di progetti di impianti eolici da realizzarsi nei siti Natura 2000 o in una fascia esterna di 5 km, è obbligatorio effettuare le valutazioni di incidenza attenendosi, in particolare per i chirotteri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d’Europa con la risoluzione 5.6 “Wind Turbines and Bat Populations” del 2006;

si evidenzia pertanto che lo studio presentato per la fase preliminare di VINCA, non dà una risposta adeguata alla normativa vigente; inoltre, nella valutazione proposta non è stato effettuato lo studio definito dal Consiglio d’Europa con la risoluzione 5.6 “Wind Turbines and Bat Populations” del 2006 dovuto alla presenza dei chirotteri;

oltre a questo, si segnala che il sito di progetto si trova ad una distanza di circa 6,9 km dal sito ZPS IT5140001 “Passo della Raticosa, Sassi di San Zenobi e della Mantesca” e ad una distanza di circa 7,8 km dal sito ZSC IT5140002 “Sasso dei Castri e Monti Beni” e che pertanto considerato il contenuto del paragrafo 6.4 delle “Linee Guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici”, pubblicate dalla Regione Toscana nel 2004, si rende necessario presentare lo Studio di Incidenza anche per tali aree protette ricadenti nel territorio Toscano localizzate ad una distanza inferiore ai 10 km;

per quanto su esposto si rende necessaria una valutazione d'impatto ambientale che comprenda i procedimenti sopra citati per entrambe le Regioni;

- in merito alla componente paesaggio e patrimonio storico-culturale si evidenzia che il progetto si inserisce all’interno di aree agricole della collina-montagna costituenti zone di interesse paesaggistico ambientale e risulta visibile dal sentiero della Via degli Dei (art. 47 del PTM) che ripercorre, tra l’altro, la viabilità storica della Via Flaminia Militare;

in merito a tale itinerario, si evidenzia che lo studio presentato non prevede sufficienti approfondimenti finalizzati alla valutazione delle interferenze e all’esclusione di impatti negativi e significativi sulla fruizione della via turistica.

inoltre, il proponente non affronta congiuntamente gli effetti cumulativi della fase di cantiere del presente progetto con quelli di un’altra pala dello stesso proponente, attualmente in fase autorizzativa, non valutando le ricadute sul contesto turistico ed economico territoriale. Si ritiene quindi necessaria una valutazione più approfondita di tali aspetti;

- in merito agli aspetti di tutela paesaggistica, si rileva che:

- non è stato approfondito lo studio dei valori paesaggistici in relazione all'interferenza delle opere proposte (collegamento elettrico e viabilità di collegamento da via delle Croci alla piazzola) con la fascia di tutela di 150 m del Rio Tresigallo, sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. c) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. L’assenza di tale valutazione non permette di escludere effetti negativi significativi delle opere di progetto in relazione alla tutela;

- in relazione al d.lgs. 199/2021, come aggiornato dal d.lgs. 50/2022, che all’art. 20 disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, il progetto non si colloca tra quelli elencati, poiché in particolare rispetto al comma 8 c-quater), sono stati individuati dei beni sottoposti a tutela presenti nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, rientranti nella fascia di rispetto di sette chilometri dall’impianto eolico proposto. Peraltro, non è stata indagata l’eventuale presenza di altri beni tutelati nel raggio di 7 chilometri rispetto ai Comuni limitrofi;

i fotoinserimenti prodotti non restituiscono la visibilità dell’opera nella sua interezza non essendo riportate tutte le opere correlate di progetto (piazzola di servizio, recinzione metallica, strada di servizio, ecc.) che potrebbero impattare significativamente sulla percezione nel contesto paesaggistico di riferimento, in particolare nei confronti della via degli Dei che ripercorre la viabilità storica della via Flaminia Militare, nonché rispetto ad altri eventuali beni tutelati nell’intorno dell’opera, anche esterni al Comune direttamente interessato;

pertanto, sulla base della documentazione resa disponibile, non è possibile valutare compiutamente la significatività degli effetti negativi sulla componente paesaggio dell’opera in progetto, rendendo quindi necessario un approfondimento progettuale;

in particolare, non essendo rappresentati gli sbancamenti e i movimenti di terreno (con fronti di scavo di 7-8 m di altezza), i fotoinserimenti dell'opera non rappresentano lo stato finale dell'area, essendo stata inserita solamente la pala eolica nel contesto attuale, non modificato dall'esecuzione dei lavori;

- in merito agli aspetti di tutela archeologica, si rileva che saranno necessarie modifiche di strade e opere d’arte come evidenziato nelle valutazioni relative alla viabilità per i trasporti dei materiali da costruzione e di accesso al sito, con conseguente possibile impatto su eventuali depositi archeologici presenti nel sottosuolo, anche al di fuori delle aree previste nel progetto proposto;

si ritiene pertanto opportuna una verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini di una adeguata valutazione degli impatti sul patrimonio archeologico, estesa anche alle opere di eventuale modifica o adeguamento delle infrastrutture stradali;

b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente EWT Italia Development S.r.l., al Comune di San Benedetto Val di Sambro, alla Città Metropolitana di Bologna, all’Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, all'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, all'ARPAE di Bologna;

c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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