n.226 del 26.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Rilascio di concessione di derivazione con procedura semplificata da acque sotterranee in comune di Ferrara (FE). Procedimento n. FE15A0003

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti e le competenze di terzi, all'Associazione Viale K Onlus, C.F. 93018890389, con sede in Via Mambro n. 96 del Comune di Ferrara, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice FE15A0003, presso la Casa Circondariale in Via Arginone n. 327 del Comune di Ferrara su terreno di proprietà del Demanio dello Stato (Casa Circondariale di Ferrara) con assenso presente agli atti mediante un pozzo su terreno censito al NCEU di detto Comune al foglio n. 134 mappale n. 179 sub 1, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 704.119, Y= 968.646, e il prelievo verrà utilizzato esclusivamente per uso irrigazione orto situato in aree destinate a verde pubblico;

(omissis)

k) di approvare il disciplinare di concessione - che è parte integrante del presente atto - contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 09/07/2015 n. 8607;

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2019 ai sensi della D.G.R. n. 787/2014 e del R.R. n. 41/2001, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Nel caso in cui, invece, al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

(omissis)

Art. 7 Cause di decadenza

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 32 R.R. n. 41/2001:

a) la destinazione d’uso diversa da quella concessa;

b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;

c) il mancato pagamento di due annualità del canone;

d) il non presentarsi entro il termine assegnato dal Servizio per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato, di eventuali canoni arretrati e importi integrativi delle spese di legge secondo gli importi indicati;

e) subconcessione a terzi.

Il concessionario decade, inoltre, quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera e) sopra citata la decadenza è immediata. (omissis)

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