SUPPLEMENTO SPECIALE N.78 DEL 05.05.2022

PROGETTO DI LEGGE

Art.1

Modifica all’articolo 1 della Legge Regionale n.29 del 2004

1. All’articolo della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n.29 (norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) al comma 1, dopo la lettera d, vengono aggiunte le seguenti lettere:

d bis) la presa in carico del paziente, per le prestazioni che il Servizio Sanitario Regionale è tenuto a garantire entro le tempistiche previste dalle normative vigenti, deve essere sempre assicurata, escludendo l’impossibilità di accedere alla prenotazione delle prestazioni a causa dell’indisponibilità di agende o altro strumento di pianificazione delle disponibilità che costituisce causa di sospensione delle attività di prenotazione ai sensi dell’art.1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)

d tris) la garanzia della presa in carico del paziente e il contestuale miglioramento dei tempi d’attesa sono inseriti nella programmazione annuale e negli obiettivi di mandato dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Per le Aziende Sanitarie che rispetteranno i tempi di prenotazione delle prime visite ambulatoriali, sulla diagnostica e ricoveri chirurgici sarà previsto un sistema premiante. Al contrario le Aziende Sanitarie che non rispetteranno i tempi di attesa saranno previste delle decurtazioni percentuali in riferimento alla causa che ha determinato il ritardo.

Art.2

Inserimento dell’articolo 2 bis nella Legge Regionale n.29 del 2004

1. Dopo l’articolo 2 della Legge Regionale n.29 del 2004, viene inserito il seguente articolo:

Art. 2 bis

Integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari

La Regione, nel rispetto del principio di efficacia, razionalità ed economicità, promuove l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale, recuperando efficienza superando le divisioni tra la Direzione Generale e tutti i soggetti regionali organici in ambito sanitario e sociale, al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali.

Art. 3

Inserimento del comma 8 bis all’articolo 19 della Legge Regionale n.11 del 2004

1. All’articolo 19 della Legge Regionale n.11 del 2004, dopo il comma 8 quinques, viene inserito il seguente comma:

8-sexies. L’Agenzia, su indirizzo della Regione, valuta e promuove accordi con altri soggetti aggregatori, utili all’avvio di gare per l’acquisto di beni o servizi in sanità interregionale.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina