n.249 del 09.08.2022 (Parte Seconda)

Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8. Proposta di perimetrazione di istituti di protezione della fauna di cui all'art. 19 in territorio di Bologna in attuazione del Piano faunistico regionale 2018-2023 e contestuale loro istituzione come zone di rifugio ai sensi dell'art. 22. Istituzione delle zone di rifugio denominate "Guzzano" in territorio di Bologna e "Ripapersico" in territorio di Ferrara ai sensi dell'art. 22

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- i commi 7, e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete, rispettivamente, alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 5, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 10, il quale dispone, al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l’art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1, che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di Rifugio;

- ai commi 5 e 6, l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:

- la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;

- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 22, che nello specifico:

- al comma 1, attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta, tra l’altro, che:

- le Oasi:

  1. sono normativamente finalizzate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;
  2. sono caratterizzate dalla presenza dell’UTO 1 per il 53% circa del proprio territorio, dall’UTO 2 per il 33% e dall’UTO 3 per il 14% circa;
  3. il contesto ambientale del 90% delle Oasi è definito da una sola UTO, mentre il restante 10% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
  4. dal punto di vista gestionale raramente sono soggette a gestione attiva delle popolazioni faunistiche, anche se alcune di esse, a livello regionale (Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e Modena), sono state interessate da catture di lepre e fagiano;

- le Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC):

  1. sono normativamente finalizzate all’incremento e alla riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
  2. sono caratterizzate dalla presenza di UTO 1 per l’85% circa del proprio territorio e dall’UTO 2 per il 13%; la presenza di UTO 3 è pari solo al 2%;
  3. il contesto ambientale del 92% delle ZRC è definito da una sola UTO, mentre il restante 8% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
  4. sono uno strumento di forte gestione attiva, in particolare per quanto riguarda le finalità di ripopolamento mediante irradiamento naturale e la possibilità di cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al punto 3 - parte seconda - recante “PIANIFICAZIONE DELL’ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIONALI”, stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:

- raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);

- organizzazione territoriale e la gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;

- revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche anche sull’assetto esistente, come di seguito specificato:

- per quanto riguarda le Oasi occorre:

- dare particolare attenzione ai casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali, prevedendo la riperimetrazione nei casi di sovrapposizione parziale e la revoca del vincolo per quelle Oasi incluse totalmente;

- salvaguardare situazioni faunistiche particolari e di elevato valore ambientale per quanto attiene l’istituzione di nuove Oasi sul territorio regionale avvalendosi, tra l’altro, dei seguenti criteri di base:

  1. in ragione della presenza stabile e dell’utilizzo per la sosta durante i movimenti migratori, delle specie contemplate all’art. 2 della Legge 157/1992 e/o nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE; nonché negli allegati II, III, IV della Direttiva 92/43/CEE;
  2. vicinanza o contiguità con aree classificate di rilevante interesse ambientale (Parchi, Riserve, ecc.), limitatamente alla possibilità di individuare corridoi ecologici;

- prevedere vincoli esclusivamente per le Oasi nei Comprensori Faunistici 2 e 3, che dovranno essere di limitata estensione (massimo 150 ettari) e con un tasso di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;

- individuare quali obiettivi del prossimo quinquennio l’effettuazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi e di piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;

- per quanto riguarda le ZRC occorre:

- valutare la vocazione ambientale per le duespecie oggetto non solo di tutela ma anche di gestione attiva all’interno di questi istituti, cioè quasi esclusivamente lepre e fagiano, tenuto conto cheil Comprensorio faunistico C1 è considerato il comparto preferenziale ad ospitare ZRC finalizzate all’incremento di lepre e fagiano a scopo sia di cattura sia di irradiamento e che nel Comprensorio faunistico C2 si osserva un progressivo decremento dell’idoneità per il fagiano, e la presenza di aree a medio-alta vocazionalità per la lepre, fattore che raccomanda di prevedere ZRC di ridotte dimensioni (massimo 400 ettari) finalizzate unicamente all’irradiamento, con un tasso interno di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;

- privilegiare la costituzione di ZRC di estensione non superiore ai 700 ettari, dislocate sul territorio in modo tale da creare una rete di zone di protezione che permetta un efficace scambio di individui tra meta-popolazioni e massimizzi il fenomeno dell’irradiamento, senza escludere la possibilità di mantenere in essere alcune ZRC a gestione “tradizionale”, garantendo la possibilità di ricorrere alle catture nel caso le condizioni lo consentano;

- prevedere programmi poliennale di gestione nei quali siano fissati gli obiettivi generali e le azioni gestionali di dettaglio e che, in particolare, contemplino: interventi di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni, miglioramento e ripristino ambientale, monitoraggio demografico della fauna selvatica presente, operazioni di cattura, interventi di immissione di capi di selvaggina e piani di controllo della fauna;

Richiamata la propria deliberazione n. 905 del 20 luglio 2020, con la quale sono state istituite nel territorio di Bologna, fra le altre, le Oasi di Protezione denominate “Destra Reno”, “Ex Risaia Bentivoglio” e “Contrafforte Pliocenico” e le Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Fantuzza Vedrana”, “Fossatone”, “Mascellaro Romita”, “Melo”, “Mirandola”, “Piave”, “Prato Grande”, “Quarto”, “Roslè”, “Sabbiuno”, “San Biagio”, “San Martino” e “Sesto Imolese”;

Preso atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara, con nota trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie e sviluppo della pesca prot. n. 0652681.I del 21 luglio 2022, con l’obiettivo di completare la revisione dei propri istituti di tutela ha individuato territori idonei a tale finalità secondo il seguente schema:

- proposta di ampliamento di 2 Oasi di protezione approvate con la citata deliberazione n. 905/2020 e denominate “Destra Reno” e “Ex Risaia Bentivoglio”;

- proposta di ampliamento delle 13 Zone di Ripopolamento e cattura approvate con la citata deliberazione n. 905/2020 e denominate “Fantuzza Vedrana”, “Fossatone”, “Mascellaro Romita”, “Melo”, “Mirandola”, “Piave”, “Prato Grande”, “Quarto”, “Roslè”, “Sabbiuno”, “San Biagio”, “San Martino” e “Sesto Imolese”;

- rettifica della perimetrazione dell’Oasi di protezione approvata con la citata deliberazione n. 905/2020 e denominata “Contrafforte Pliocenico” poiché, a seguito di successive verifiche cartografiche, è stata accertata la sovrapposizione di tale zona con parte della già esistente Riserva naturale generale denominata “Contrafforte Pliocenico”, condizione non in linea con le disposizioni del PFVR 2018-2023 che prevedono la non sovrapposizione di istituti di protezione di diversa tipologia;

- proposta di perimetrazione di 3 Oasi di protezione denominate “Bisana”, “Demanio Alto Senio” e “Laghetti di Tivoli”;

- proposta di perimetrazione di 8 Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Cavicchio”, “Corla”, “I Ronchi”, “Montecarbone”, “Paolucci”, “Spazzate Sassatelli”, “Stevanina” e “Valletta”;

Considerato che:

- il predetto Settore Agricoltura, Caccia e Pesca ha richiesto, inoltre, nelle more della conclusione dell’iter amministrativo per l’ampliamento e l’istituzione delle anzidette Oasi di protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura, per la stagione venatoria 2022/2023 la contestuale istituzione di Zone di rifugio coincidenti con le aree oggetto delle proposte di cui sopra;

- il completamento dell’iter amministrativo previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 19 della Legge Regionale n. 8/1994 non si concluderà prima dell’avvio della prossima stagione venatoria;

Preso altresì atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara, con nota trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie e sviluppo della pesca prot. n. 0630406.I del 15 luglio 2022, come aggiornata con la citata nota prot. n. 0652681.I del 21 luglio 2022, ha chiesto, ai sensi delle Direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 969 del 10 giugno 2002, l’istituzione di:

- una Zona di Rifugio denominata “Ripapersico”, a seguito del rinnovo con riduzione dell’AFV “Ripapersico” disposto con determinazione dirigenziale n. 24642 del 28 dicembre 2021, nell’ambito del territorio della provincia di Ferrara;

- una Zona di Rifugio denominata “Guzzano”, a seguito della revoca dell’AFV “Guzzano” disposta con determinazione dirigenziale n. 13921 del 19 luglio 2022, nell’ambito del territorio della provincia di Bologna;

Ritenuto pertanto necessario procedere, per il territorio di Bologna, all’approvazione delle proposte di ampliamento, rettifica e istituzione delle zone di seguito elencate, così come rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale:

- approvazione della proposta di ampliamento di 2 Oasi di protezione di cui alla citata deliberazione n. 905/2020 e denominate “Destra Reno” e “Ex Risaia Bentivoglio”;

- approvazione della proposta di ampliamento delle 13 Zone di Ripopolamento e cattura di cui alla citata deliberazione n. 905/2020 e denominate “Fantuzza Vedrana”, “Fossatone”, “Mascellaro Romita”, “Melo”, “Mirandola”, “Piave”, “Prato Grande”, “Quarto”, “Roslè”, “Sabbiuno”, “San Biagio”, “San Martino” e “Sesto Imolese”;

- rettifica della perimetrazione dell’Oasi di protezione di cui alla citata deliberazione n. 905/2020 e denominata “Contrafforte Pliocenico”;

- approvazione della proposta di perimetrazione di 3 Oasi di protezione denominate “Besana”, “Demanio Alto Senio” e “Laghetti di Tivoli”;

- approvazione della proposta di perimetrazione di 8 Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Cavicchio”, “Corla”, “I Ronchi”, “Montecarbone”, “Paolucci”, “Spazzate Sassatelli”, “Stevanina” e “Valletta”;

- alla contestuale istituzione, per la stagione venatoria 2022/2023, di 27 Zone di Rifugio coincidenti con le Zone di protezione sopra richiamate al fine di assicurare protezione del territorio e delle specie protette ivi presenti, in attesa che venga completato il procedimento amministrativo previsto all’art. 19, commi 5 e 6 della Legge Regionale n. 8/1994;

- all’istituzione di una ulteriore Zona di Rifugio denominata “Guzzano” per la stagione venatoria 2022/2023, così come rappresentata nell’Allegato 2 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì necessario procedere, per il territorio di Ferrara, all’istituzione della Zona di Rifugio denominata “Ripapersico” per la stagione venatoria 2022/2023, così come rappresentata nell’Allegato 3 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- con l’istituzione delle zone protette, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

- in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato e che, pertanto, la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati:

- di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994, in merito alle proposte di ampliamento ed istituzione delle Zone protette;

- di stabilire che tali zone verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Ritenuto, infine, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, di stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto abbia validità fino al termine della stagione venatoria 2022/2023;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, per il territorio di Bologna:

- l’ampliamento di 2 Oasi di protezione di cui alla deliberazione n. 905/2020 e denominate “Destra Reno” e “Ex Risaia Bentivoglio”, come rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- l’ampliamento delle 13 Zone di Ripopolamento e cattura di cui alla citata deliberazione n. 905/2020 e denominate “Fantuzza Vedrana”, “Fossatone”, “Mascellaro Romita”, “Melo”, “Mirandola”, “Piave”, “Prato Grande”, “Quarto”, “Roslè”, “Sabbiuno”, “San Biagio”, “San Martino” e “Sesto Imolese”, come rappresentate nell’Allegato 1 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- la rettifica della perimetrazione dell’Oasi di protezione di cui alla citata deliberazione n. 905/2020 e denominata “Contrafforte Pliocenico”, come rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- la proposta di perimetrazione di 3 Oasi di protezione denominate “Besana”, “Demanio Alto Senio” e “Laghetti di Tivoli”, come rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- la proposta di perimetrazione di 8 Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Cavicchio”, “Corla”, “I Ronchi”, “Montecarbone”, “Paolucci”, “Spazzate Sassatelli”, “Stevanina” e “Valletta”, come rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare inoltre, per la stagione venatoria 2022/2023, nelle more del completamento del procedimento di ampliamento e istituzione delle Oasi e delle Zone di ripopolamento e cattura di cui al punto 1), 27 Zone di Rifugio del territorio di Bologna coincidenti con le Zone di protezione rappresentate nell’Allegato 1 alla presente deliberazione;

3) di istituire, per la stagione venatoria 2022/2023, la Zona di rifugio di cui all’articolo 22 della Legge Regionale n. 8/1994, ricadente nel territorio della provincia di Bologna, denominata “Guzzano” e rappresentata nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di istituire altresì, per la stagione venatoria 2022/2023, la Zona di rifugio di cui all’articolo 22 della Legge Regionale n. 8/1994, ricadente nel territorio della provincia di Ferrara, denominata “Ripapersico” e rappresentata nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di perimetrazione per l’istituzione delle zone protette di cui ai precedenti punti 1);

6) di stabilire che al termine delle fasi di notifica e di istruttoria di cui al precedente punto 5), il Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara, entro i successivi 10 giorni, dovrà comunicare al Responsabile del Settore Attività faunistico–venatorie e sviluppo della pesca, al fine di procedere all'adozione dell'atto finale di istituzione delle zone protette di che trattasi, quanto segue:

- i modi e i tempi dell’avvenuta pubblicizzazione del presente atto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- la percentuale delle opposizioni motivate a loro pervenute;

7) di stabilire, altresì, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994, che tali zone, finalizzate, tra l’altro, alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

8) di demandare inoltre al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara lo svolgimento delle fasi di notifica previste dal citato art. 22, comma 3, della Legge Regionale n. 8/1994, in merito all’istituzione della Zona di Rifugio di cui ai precedenti punti 3) e 4);

9) di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 1 della Legge Regionale n. 8/1994, il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto ha validità fino al termine della stagione venatoria 2022/2023;

10) di dare mandato al Responsabile del Settore Attività faunistico–venatorie e sviluppo della pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna della cartografia di cui ai predetti Allegati 1, 2 e 3 elaborati in formato “shapefile”;

11) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

12) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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