n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)

Riorganizzazione dalla rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla Legge 135/2012, dal Patto per la salute 2014/2016 e dal DM Salute 70/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- l’art. 15, comma 13, lett. c del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, intervenendo in materia di revisione della spesa pubblica, ha disposto la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, prevedendo il coerente adeguamento delle dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni; la prescritta riduzione dei posti letto riferita ai presidi ospedalieri pubblici interessa una quota non inferiore al 50% del totale dei posti letto da ridurre e deve essere conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse, previa verifica, da parte della Regione, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, nonché promuovendo l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale e l’incremento dell'assistenza residenziale e domiciliare;

- la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 10/7/2014, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5/6/2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, che all’art. 3 - “Assistenza ospedaliera” - prevede l’emanazione di:

- un regolamento di definizione degli standard qualitativi, strutturali e tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera (comma 1);

- un’Intesa Stato-Regioni sugli indirizzi per realizzare la continuità assistenziale dall’ospedale al domicilio (comma 2);

- un documento di indirizzo con i criteri di appropriatezza dei vari setting riabilitativi per garantire un percorso riabilitativo integrato (comma 3);

- la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 5/8/2014, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il regolamento recante "definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

- con DM Salute 2/4/2015, n.70, pubblicato sulla G.U. n.127 del 4/6/2015, è stato formalizzato il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

Considerato che:

- il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera secondo modelli innovativi è partito in Emilia-Romagna già alla fine degli anni ’90, e si è concretizzato nel Piano Sanitario regionale 1999-2001, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1235 del 22 settembre 1999; tale documento per la prima volta individuava le reti cliniche e sottolineava la necessità di predisporre la programmazione regionale della rete ospedaliera prevedendo due approcci distinti:

a) le aree di competenza e programmazione regionale, per le quali definire assetti secondo il modello Hub and Spoke: il PSR individuava le discipline/attività per le quali la risposta più adeguata alle esigenze di qualificazione e sostenibilità doveva basarsi sulla concentrazione delle casistiche più complesse in centri (Hub) in grado di sviluppare competenze adeguate e mantenere sistemi tecnologici articolati e, tendenzialmente, onerosi. I centri Hub dovevano essere connessi agli Spoke da un sistema di relazioni formalizzate. La definizione operativa delle specifiche reti Hub and Spoke è stata garantita dal lavoro di gruppi interdisciplinari ed interprofessionali che hanno analizzato in modo puntuale i percorsi clinico assistenziali dei pazienti, definendo gli assetti in grado di garantirne la migliore qualità;

b) le reti cliniche integrate: si tratta dell’organizzazione delle attività presenti negli ospedali di tutte le Aziende sanitarie che, attraverso l’integrazione con i servizi distrettuali e sociali, assicura ai cittadini il livello primario dell’assistenza in un determinato territorio, di norma provinciale (autosufficienza territoriale). La logica dell’autosufficienza prevede che, all’interno della rete dei servizi, siano garantite a tutti i cittadini, in condizioni di equità, le prestazioni necessarie ai loro bisogni assistenziali, per tutte le discipline che non presentano le caratteristiche delle reti H&S;

Dato atto che le discipline di rilievo regionale il cui assetto si riferisce al modello H&S proposte dal PSR 1999-2001 sono sostanzialmente sovrapponibili, anche se più numerose, rispetto alle reti cliniche riportate nel DM 70/2015;

Valutato pertanto che la classificazione delle strutture non rappresenta uno degli obiettivi della riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Emilia-Romagna, poiché il ruolo dei singoli presidi e stabilimenti di cura pubblici nella realizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti, in particolare per le reti H&S, è già stato in larga parte definito e ci consegna un quadro coerente con gli obiettivi di qualificazione delle attività e maggiormente articolato ed integrato rispetto a quanto prospettato dai livelli proposti dal DM 70/2015;

Ritenuto di stabilire che gli obiettivi della riorganizzazione sono pertanto:

- ripuntualizzare le discipline di rilievo regionale come evoluzione di quelle già individuate dalla programmazione degli scorsi anni, come sopra narrato, prevedendo che per queste sia il livello regionale a definire i bacini, le UOC, gli assetti di rete e le relazioni, riavviando un lavoro di confronto specifico con le Aziende ed i professionisti, procedendo altresì ad un adeguamento/manutenzione delle reti cliniche esistenti;

- portare la dotazione dei posti letto pubblici e privati accreditati regionali all'obiettivo indicato dal DM 70/2015 (3,7 posti letto per 1000 abitanti, comprensivi di 0,7 per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie), mantenendo una visione di carattere regionale;

- completare la definizione dei bacini di utenza e concentrazione delle Unità Operative Complesse;

- attuare una riorganizzazione che tenga conto dei volumi e degli esiti per le principali patologie in cui è comprovato che all'aumentare dei volumi le complicanze si riducono (es patologia mammaria e la chirurgia oncologica);

Viste:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale“ e successive modifiche;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1511/2011, n. 193/2015, n. 335/2015, n. 628/2015 e 1026/2015;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche e integrazioni;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 12;

Dato atto del parere allegato;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali nella seduta del giorno 1 dicembre 2015;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare i documenti “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera” e “Rete cardiologica”, allegati alla presente deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali;

2. di prevedere che per le discipline non individuate come di rilievo regionale le Aziende sanitarie e le Conferenze Sociali e Sanitarie Territoriali completino il percorso di definizione degli assetti, garantendo il raggiungimento della dotazione massima di posti letto definita per ciascun ambito territoriale entro il 31 dicembre 2016;

3. che i provvedimenti approvati dalle Conferenze Sociali e Sanitarie Territoriali siano tempestivamente inviati all'Assessorato alle Politiche per la Salute, che provvederà a valutarne la congruità;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione di definire il tetto di posti letto privati accreditati effettivamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale per ogni ambito territoriale, fermo restando il tetto complessivo pari a 3969, provvedendo, in caso di modifiche rispetto a quanto preventivato, a rimodulare la tabella 2.4 del documento “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera”. Tale eventuale rimodulazione riguarderà solo la componente privata accreditata effettivamente posta a carico del Servizio Sanitario Regionale;

5. di stabilire che la definizione di proposte inerenti gli assetti delle discipline di rilievo regionale debbano essere formulate da appositi gruppi di lavoro costituiti ai sensi della normativa regionale vigente, attivati entro il 31 gennaio 2016;

6. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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