n.229 del 25.07.2018 periodico (Parte Seconda)
Declassificazione e cancellazione dall'"Elenco delle strade comunali interne" delle seguenti vie ubicate nel centro abitato di Mezzano: Via Bartolotti Pietro e Via Sansovini Giuseppe
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
delibera:
a) di procedere per le ragioni in punto di fatto e di diritto esposte in narrativa alla declassificazione con cancellazione dall’“Elenco delle strade comunali interne” delle seguenti vie ubicate nel centro abitato di Mezzano:
- VIA BARTOLOTTI PIETRO - n. 1051 di classificazione, lunghezza 0,070 Km
- VIA SANSOVINI GIUSEPPE - n. 1053 di classificazione, lunghezza 0,413 Km
conformemente alle norme succitate e come da scheda allegata, dando atto che le stesse insistono su aree di proprietà privata, non hanno i requisiti di “uso pubblico” in quanto connesse ad una privata ed esclusiva utilizzazione.
Dette vie pertanto si configurano come “vie private” pur conservando la denominazione stradale (toponimo e anagrafica civici) già assegnata e fatti salvi i diritti di terzi ai sensi del Codice Civile e le servitù eventuali costituite o da costituire finalizzate a garantire l’accessibilità alle proprietà private contermini.
b) di procedere all'approvazione delle schede relative alla declassificazione con cancellazione dall’”Elenco delle strade comunali interne” (allegati A e B) in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, in particolare gli artt. 2 (“Classificazione delle strade”) e 3 (“Declassificazione delle strade”) del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i. e l’art. 1 della legge regionale 19/8/1994, n. 35 recante “Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico”;
c) di prendere atto che le strade oggetto di “declassificazione con cancellazione” comportano una riduzione dei costi di gestione a carico del Comune quantificabili in Euro 2.250 annui (IVA esclusa).
d) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio, per il periodo di 15 giorni consecutivi, ottempera anche alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 1) della L.R. n. 35/94, in materia di pubblicità dovuta per i provvedimenti aventi ad oggetto classificazioni e declassificazioni, evidenziando altresì che, entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizione a questo Comune avverso il presente atto. Sull'opposizione decide l'Ente deliberante;
e) di pubblicare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della citata L.R.35/94, il presente provvedimento nel BUR;
f) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. 35/94 il presente provvedimento ha effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel Bollettino Regionale.