n.124 del 18.05.2023 (Parte Seconda)

ALLUVIONE MAGGIO 2023: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI

IL PRESIDENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 191 che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Considerato che nel corso della prima settimana di maggio 2023 alcuni eventi meteorici eccezionali hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali in conseguenza dei quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato, nel corso della riunione del 4 maggio 2023, lo stato di emergenza per il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;

Considerato altresì che a partire dalla giornata del 16 maggio 2023 la Regione Emilia-Romagna è stata colpita da ulteriori eventi meteorici eccezionali che hanno interessato larga parte del suo territorio, in conseguenza dei quali è in corso la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Rilevato che:

- tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità sul territorio regionale, che ha comportato esondazioni di fiumi e l’attivazione di frane e smottamenti e, conseguentemente, ha provocato danni ad edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica;

Ritenuto che:

- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dall’alluvione ancora in corso, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;

- occorre conseguentemente agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti generati dagli eventi riducendo al minimo gli impatti ambientali e sanitari;

Ritenuto altresì che:

- l’attuale situazione emergenziale comporta la produzione di un quantitativo di rifiuti straordinario, che non può essere gestito attraverso le ordinarie modalità di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti;

- si rende pertanto necessario ampliare e rendere più diffusa sul territorio la capacità di stoccaggio, in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza, al fine di garantire la tempestiva rimozione e gestione dei rifiuti generati dagli eventi alluvionali;

- al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani si rende, inoltre, necessario operare in deroga anche alle autorizzazioni in essere per impianti di stoccaggio, di gestione dei rifiuti solidi e liquidi, di discarica e di termovalorizzazione;

- emerge l’esigenza di modificare i flussi pianificati dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB) per il 2023, limitatamente ai rifiuti rimossi a seguito degli eventi alluvionali;

Ritenuto che sussistano quindi le condizioni per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione all’eccezionalità e gravità della situazione in atto, alla dimensione regionale dell’evento, e ai rischi sopradescritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Dato atto che:

- il presente provvedimento ha effetto esclusivamente per i Comuni interessati dagli eventi;

- gli interventi possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al punto che precede, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi alluvionali;

Acquisito formalmente il parere dell’Agenzia regionale prevenzione ambiente energia (ARPAE), secondo quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 191, Dlgs. n. 152/2006, quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1) I rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 152/2006, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d’acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge, sono classificati come rifiuti urbani. Ai rifiuti solidi urbani indifferenziati è attribuito prevalentemente il codice EER 20.03.01, ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingombranti, ferma restando la possibilità di attribuire il codice EER 20.03.99 ove ne ricorrano le condizioni. Ai rifiuti liquidi sopra richiamati sono attribuiti i codici EER 20.03.04 e 20.03.06. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti urbani prodotti a seguito dell'alluvione è il Comune di origine dei rifiuti stessi;

2) i rifiuti provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali restano tali ancorché derivanti dagli eventi alluvionali;

3) i rifiuti urbani di cui al punto 1 sono gestiti dal soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ad eccezione dei rifiuti liquidi che possono essere gestiti dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato;

4) i gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta laddove non sia possibile effettuarla secondo le modalità ordinarie di esercizio;

5) il gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, individua i punti di primo raggruppamento di cui all’art. 183 comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo, ove tecnicamente possibile, la raccolta in maniera differenziata dei RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero. Il detentore del rifiuto RAEE e indifferenziato potrà conferirlo sulla strada o al primo raggruppamento ove lo consentano le dimensioni e non arrechi pregiudizio alla libera circolazione separando i RAEE dagli altri rifiuti. Il gestore del servizio provvederà alla loro raccolta mantenendoli distinti per le successive fasi di gestione. Qualora l’ingombro di detto rifiuto sia tale da non consentirne il collocamento sulla sede stradale, esso sarà raccolto a chiamata del detentore. Il detentore del rifiuto potrà in alternativa conferirlo ai centri di raccolta comunale qualora la tipologia di rifiuto sia coerente con le frazioni ivi conferibili e gli stessi siano in funzione. In tutti i casi in cui ne è a conoscenza, il detentore è tenuto a comunicare al gestore la possibile pericolosità del rifiuto;

6) il trasporto dei rifiuti urbani di cui al punto 1 è svolto dai gestori del servizio pubblico mediante mezzi idonei e iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali; per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l’impiego di ulteriori mezzi, in deroga all’articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l’iscrizione alla White list di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190. Il gestore predispone inoltre l’elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati dai soggetti individuati per il trasporto e non rientranti nella propria organizzazione, comunicandolo al gestore dell’impianto di riferimento. Tale elenco deve essere inoltre inviato a: Prefettura, Comune, Regione, ATERSIR, ARPAE e Sezione regionale dell’Albo gestori ambientali ed è pubblicato sul sito web della Regione;

7) i rifiuti di cui al punto 1 possono essere trasportati, oltre che dai soggetti individuati ai sensi del punto 5, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., Esercito, Corpo Forestale dello Stato e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni;

8) i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti di cui al punto 1 e per il tempo di vigenza dell’ordinanza, assicurandone la corretta gestione. Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze potranno essere adottate modalità semplificate previa accordo con i competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e le Prefetture territorialmente competenti. Allo scadere del termine di validità dell’ordinanza il gestore dell’impianto è tenuto a comunicare a Regione ed ARPAE-Direzione Tecnica i quantitativi gestiti in ottemperanza alla presente ordinanza. Presso tali impianti potranno essere svolte operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere e alle disposizioni di cui all’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, e semplici operazioni di selezione e cernita, manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedano un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta (RAEE, ad esempio);

9) i gestori del servizio pubblico possono altresì individuare, previa comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori siti di stoccaggio ubicati in aree adeguatamente delimitate e pavimentate ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti;

10) gli stoccaggi di cui ai punti 8 e 9 devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

A. garantire la presenza di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;

B. garantire, oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai rifiuti stoccati in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche;

C. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti putrescibili;

D. garantire la presenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario;

11) gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa, qualora tale incremento sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore dell’impianto;

12) i soggetti di cui al punto 3 possono altresì individuare, previa comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, vasche di stoccaggio per i rifiuti liquidi ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti, effettuate le opportune verifiche di tenuta strutturale ed idraulica;

13) i rifiuti solidi di cui al punto 1 non sono computati ai fini del calcolo della flessibilità di cui all’art. 18 delle NTA del PRRB e, qualora le condizioni o le caratteristiche dei rifiuti non consentano l’avvio a termovalorizzazione, in deroga a quanto previsto nel D.Lgs. n. 36 del 2003, tali rifiuti possono essere conferiti tal quali in discarica;

14) gli impianti di destinazione dei rifiuti solidi e liquidi di cui alla presente ordinanza, in deroga all’elenco delle tipologie già autorizzate, sono autorizzati a trattare anche i codici EER 20.03.01, 20.03.07, 20.03.99, 20.03.04 e 20.03.06;

15) i rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all’ingresso dell’impianto di destinazione ovvero, qualora ciò non sia possibile, misurati in volume e viene redatto un registro riportante i quantitativi di rifiuti conferiti con annotazione dell’origine riconducibile all’evento alluvionale;

16) resta ferma, ai fini dell’avvio a recupero, la possibilità di attribuire ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice EER 17.04.05, ai metalli misti il codice EER 17.04.07, al legno il codice EER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice EER 17.01.07, ai materiali da costruzione a base di gesso il codice EER 17.08.01* oppure il codice EER17.08.02, ai rifiuti ingombranti il codice EER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) i codici EER 20.01.23*, 20.01.35* e 20.01.36, ai materiali isolanti il codice EER 17.06.03* oppure 17.06.04, ai cavi elettrici il codice EER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice EER 20.01.33* oppure 20.01.34;

17) i rifiuti di cui al punto 1, qualora non sia possibile conferirli direttamente agli impianti già previsti dalla pianificazione e dalla ordinaria programmazione, devono essere conferiti presso gli impianti successivamente individuati e comunicati a Regione, ATERSIR e ARPAE da parte del gestore del servizio, ad eccezione di quelli già differenziati all’origine che seguono le ordinarie modalità di gestione come rifiuti urbani differenziati e possono essere conferiti anche ai centri di raccolta del territorio. L’elenco degli impianti sarà pubblicato sul sito web della Regione;

18) al fine di garantire la continuità del funzionamento dei termovalorizzatori del sistema di gestione regionale dei rifiuti urbani, in caso di necessità comunicata dal Gestore degli impianti connesse alla criticità di conferimento agli impianti già individuati, è autorizzato il conferimento delle scorie di incenerimento presso la discarica di Gaggio Montano secondo le modalità indicate nell’autorizzazione di cui alla DET-AMB-2020-1466 del 30/03/2020, previa comunicazione all’Autorità Competente e alla Regione;

19) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi in ragione dell’esigenza della celere gestione dei rifiuti. In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all’interno degli stessi, aree idonee al loro stoccaggio;

20) ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

21) il sistema di monitoraggio dei rifiuti di cui al punto 1, al fine di mantenerne la completa tracciabilità in tutte le fasi gestionali, e la rendicontabilità ai fini dei costi relativi all’attuazione della presente ordinanza, con particolare riferimento a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all’avvio al recupero dei rifiuti, saranno oggetto di separato provvedimento; ai fini delle tracciabilità è competente il soggetto individuato ai sensi del punto 3. I documenti di tracciabilità dei rifiuti dovranno riportare le opportune informazioni circa il Comune di raccolta e la connessione alla gestione dell’emergenza metereologica;

22) la presente ordinanza ha efficacia per un periodo pari a sei mesi ed è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

23) la presente ordinanza è comunicata ai sensi dell’articolo 191, D.lgs. n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture, ad ATERSIR;

24) la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province, ad ARPAE, alla AUSL e alla Sezione regionale dell’Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

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