n.85 del 29.03.2023 periodico (Parte Seconda)

Modifiche agli artt. 36, 47, 49, 50, 52, 53, 54 e 55 dello Statuto comunale di Dozza

Con Deliberazione n. 9 del 1/3/2023, esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio Comunale di Dozza (BO) ha approvato modifiche agli artt. 36, 47, 49, 50, 52, 53, 54 e 55 dello Statuto Comunale, riformulandoli come segue:

Art. 36. Proprietà delle reti e forme di gestione

I. I servizi pubblici locali, che si suddividono in servizi con rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, si concretizzano in una attività rivolta alla produzione di beni o all’erogazione di servizi in funzione di un’utilità per la Comunità locale, non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale. Essa è comunque preordinata a soddisfare interessi collettivi.

II. Il Comune è proprietario delle reti comunali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La erogazione di servizi pubblici comunali di rilevanza economica avviene in regime di concorrenza, secondo la disciplina di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio a Società di capitali.

III. I servizi privi di rilevanza economica hanno per il Comune di Dozza una dimensione e una finalità tese a soddisfare esigenze più propriamente sociali.

IV. Tali servizi sono gestiti sulla base delle Leggi statali e Regionali di settore e, nell’ambito delle possibili forme gestionali ammesse dalla Legge, devono essere privilegiate quelle che garantiscono condizioni di efficienza, efficacia ed economicità.

V. La Delibera di assunzione del servizio dovrà comunque essere debitamente motivata in relazione:

a) alla rispondenza ai bisogni della collettività;

b) alla qualità del servizio;

c) alla fattibilità di un piano economico-finanziario che assicuri la compatibilità dell'assunzione del servizio con il bilancio dell’Ente.

VI. Il Consiglio Comunale, nei limiti previsti dalle leggi di settore e del Codice Civile

– nel caso di erogazione di servizi svolti attraverso soggetti economici che rientrano nella disciplina civilistica – svolge comunque la necessaria attività di controllo direttamente o attraverso i rappresentanti dell’Ente all’interno delle Società che gestiscono o sono titolari del servizio pubblico.

VII. In particolare forme di controllo da parte del Consiglio Comunale devono essere previste nei contratti di servizio di gestione relativi a servizi privi di rilevanza economica.

Art. 47. Segretario Comunale

I. Il segretario comunale, nominato in base all’Art. 97 T.U. 267/2000, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l'attività; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all’articolo 49 T.U. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’Ente non abbia responsabili di Settore o in caso di loro assenza o impedimento;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

II. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

Art. 49 – Direttore generale - ABROGATO

Art. 49. Responsabili di settore

I. I responsabili di settore hanno responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dal Sindaco e dalla Giunta in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio e rispondono della corretta amministrazione e dell’efficace gestione delle attività cui sono preposti.

II. Ai responsabili di settore spettano:

a) la responsabilità del buon andamento del proprio settore, ivi compresa la ripartizione dei carichi di lavoro ed il controllo in ordine all'osservanza dei doveri di ufficio da parte del personale addetto;

b) l'espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni che interessano il proprio settore e, per il responsabile di ragioneria, l'espressione del parere di regolarità contabile;

c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

d) la responsabilità delle procedure di appalto per le materie ricadenti nel proprio settore, salvo diverse disposizioni di legge;

e) la stipulazione dei contratti;

f) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

g) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

i) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

j) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

k) gli ulteriori atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Il. Il Sindaco, nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, tenuto conto della idoneità dei dipendenti e delle esigenze di attuazione dei programmi comunali, provvede alla nomina dei responsabili dei settori. L'attribuzione di tali funzioni è fatta per un tempo determinato e può essere rinnovata.

III. La copertura dei posti di responsabile di settore o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

IV. L'attribuzione delle funzioni di cui ai commi precedenti può essere revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano della performance o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 50. Sistema finanziario e contabile

I. Il sistema finanziario e contabile del comune di Dozza si svolge in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 267/2000 e sue successive modifiche e ai Princìpi Contabili generali e applicati in uso per gli Enti Locali.

II. Il regolamento di contabilità disciplina compiutamente le modalità organizzative del servizio finanziario e tutti gli aspetti procedurali e di controllo per il funzionamento ottimale del sistema economico-contabile e finanziario dell’Ente.

Art. 52. Bilancio di previsione e Rendiconto annuale

I. Il Bilancio. di previsione, riferito al triennio, viene proposto all’approvazione del Consiglio Comunale, entro il termine previsto dalla legge unitamente al Documento Unico di Programmazione che copre un periodo pari a quello del bilancio.

II. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) e le relative Note di Aggiornamento individuano sulla base delle linee programmatiche di mandato, gli obiettivi strategici e operativi dell’ente.

Per gli organismi gestionali indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

III. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto, approvato nei termini di legge, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. L’organo esecutivo allega al rendiconto una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 53. Patrimonio

I. La gestione dei beni patrimoniali dell’Ente è ispirata a principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse.

Art. 54. Nomina del Revisore

I. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri.

Il Revisore svolge la propria attività in riferimento a tutti gli atti di gestione formati nel periodo del suo mandato, anche avvalendosi delle rilevazioni ed osservazioni del Revisore antecedente.

Il. La Legge disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio di Revisore e di revoca e di decadenza.

III. Il Consiglio Comunale pronunzia la revoca del Revisore che risulti inadempiente agli obblighi del suo mandato: la revoca è disposta nel caso in cui il Consiglio Comunale, dopo aver dato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida. Contestualmente alla pronunzia di revoca, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione.

IV. Il Revisore ha diritto di accesso agli uffici ed atti dell'amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria. Il Revisore viene invitato ad assistere alle sedute del Consiglio, può essere invitato ad assistere alle riunioni di Giunta, su richiesta del Sindaco volta per volta, quando sono in discussione argomenti per i quali venga ritenuta opportuna la sua collaborazione.

Art. 55. Attività di controllo del Revisore

I. Il Revisore uniforma il suo mandato in modo attivo e sostanziale cooperando nelle funzioni di controllo ed indirizzo del Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla. regolarità economica, finanziaria, contabile della gestione del Comune.

Il. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia attribuite al Revisore.

Il regolamento prevede, inoltre, i sistemi ed i meccanismi necessari ad assicurare i col legamenti e la cooperazione tra gli organi' elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione, gli organi burocratici ed il Revisore.

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