n.340 del 06.11.2024 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti - Isolone Società semplice. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelvetro P.no (PC), frazione San Giuliano, località Isolone, ad uso irriguo - Proc. PC01A0445 - SINADOC 27780/2024

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire alla ditta ISOLONE Società Semplice (C.F. e P.I.V.A. 0235110159) - fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0445, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso irriguo;

portata massima di esercizio pari a l/s 30;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 86.039; (omissis) 

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2034; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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