n.159 del 19.05.2020 (Parte Seconda)

Aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale del 16 aprile 2020, n. 350 "COVID-19: Disciplina dei test sierologici"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

- l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23/10/1992, n. 421";

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, e successive modifiche, che prevede che questa Regione, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

- il D.L. 23/2/2020, n. 6 avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;

- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 avente ad oggetto misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.L. 9 marzo 2020, n. 14, recante "Misure urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto misure di potenziamento del servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

- il D.L. 10 maggio 2020, n. 30, “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche su SARS-COV-2”;

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- il D.P.C.M. 23/2/2020 concernente disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 1 marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 26/4/2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/2/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630/2020 e seguenti recanti interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 576 del 23/2/2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione medesima;

- le Ordinanze del Ministro della Salute del 25/1/2020, 30/1/2020, 21/2/2020, 22/3/2020, 28/3/2020, e le circolari prot. 2619 del 29/2/2020, n. 2627 del 1/3/2020, n. 7422 del 16/3/2020, n. 7865 del 25/3/2020, n. 7942 del 27/3/2020, n. 8076 del 30/3/2020, n. 11257 del 31/3/2020, n. 11715 del 3/4/2020, n. 13468 del 18/4/2020 e n. 15279 del 30/4/2020 e n. 16106 del 9/5/2020;

- le Ordinanze firmate dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23/2/2020 e del 3/4/2020 aventi ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

- la propria deliberazione n. 350 del 16 aprile 2020 “COVID-19: disciplina dei test sierologici”;

- i Decreti del Presidente della Regione Emilia-Romagna:

n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019’”

n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19”;

n. 26 del 29/2/2020 “Ridefinizione composizione unità di crisi regionale COVID-19 istituita con decreto del Presidente n. 25/2020”;

n. 27 del 4 marzo 2020 “Misure organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento di beni/servizi in ambito di protezione civile”;

n. 28 del 5 marzo 2020 “Ulteriori misure organizzative per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 – nomina del Commissario ad acta”;

n. 29 dell’8/3/2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 31 del 9 marzo 2020 “Nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 32 del 10 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 35 del 14 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 36 del 15/3/2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;

n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;

n. 41 del 18 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Contrasto alle forme di assembramento di persone”;

n. 42 del 20 marzo 2020 “Misure organizzative Servizio sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza COVID-19”;

n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

n. 44 del 20 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizione relative al territorio della provincia di Rimini”;

n. 45 del 20 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.”;

n. 46 del 22 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione all’ordinanza n. 44 del 20 marzo 2020 relativa al territorio della provincia di Rimini”;

n. 47 del 23 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.”;

n. 48 del 24 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti i territori delle province di Piacenza e Rimini. Revoca delle precedenti ordinanze 44 e 47”;

n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;

n. 53 del 2 aprile 2020 “Emergenza coronavirus: proroga dell’incarico del Commissario ad acta”;

n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 62 del 22/4/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;

n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. provvedimenti in merito ai territori della provincia di rimini e del Comune di Medicina”;

n. 70 del 27/4/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;

n.73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;

n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;

n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive”;

Considerato:

che con nota 239280/2020 del Commissario ad acta per l’emergenza COVID-19, dr. Sergio Venturi, è stato trasmesso alle Direzioni delle Aziende Sanitarie un documento sull’utilizzo dei test correlati a COVID-19 ed individuati, quali coordinatori regionali per tale tematica, il Prof. Vittorio Sambri ed il Prof. Pierluigi Viale;

che tale documento definisce i primi presupposti per la effettuazione di una indagine regionale di screening sugli operatori sanitari e socio-sanitari;

che tale documento è stato successivamente integrato e maggiormente specificato, anche a seguito del confronto con i coordinatori regionali e della specifica valutazione da parte dei professionisti sulla sensibilità e specificità dei diversi test sierologici rapidi, e trasmesso alle Aziende Sanitarie con nota 264347/2020 del Direttore generale Cura della Persona Salute e Welfare;

Precisato che i contenuti della nota succitata definiscono il progetto di screening regionale indicandone presupposti e metodologie; traducendone il razionale clinico-epidempiologico nella definizione di un preciso percorso; definendo l’ordine di priorità di coinvolgimento delle diverse popolazioni di operatori;

Dato atto che il percorso prevede il monitoraggio e la valutazione dei risultati, attraverso la garanzia di una loro tracciabilità, con la finalità di apportare interventi migliorativi ed individuare gli opportuni allargamenti della popolazione interessata, nonché la messa in campo degli opportuni interventi di sanità pubblica;

Considerato che il monitoraggio e la valutazione di cui trattasi rendono necessario un aggiornamento dei contenuti della D.G.R. 350/2020, con la quale sono impartite disposizioni inerenti l’esecuzione dei test sierologici riferiti all’infezione da COVID-19 in Emilia-Romagna;

Considerato che il monitoraggio e la valutazione di cui trattasi rendono necessario un aggiornamento dei contenuti della richiamata D.G.R. n. 350/2020;

Valutato che tale aggiornamento debba interessare sia gli aspetti tecnici relativi al percorso di effettuazione e la tipologia dei test, sia la semplificazione dei percorsi autorizzativi che la platea di soggetti cui l’offerta dei laboratori privati autorizzati alla specifica attività può rivolgersi;

Osservati i risultati dei percorsi di screening fin qui realizzati su una popolazione di circa 60.000 operatori sanitari, socio-sanitari operanti presso strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili, volontari ed appartenenti alle forze dell’ordine, che testimoniano una elevatissima concordanza fra i risultati dei test sierologici rapidi e i test sierologici standard da sangue venoso;

Ritenuta su tale base opportuno e utile, nonché condiviso dai coordinatori regionali in tema di test correlati a COVID-19, semplificare il percorso già definito dalla D.G.R. 350/2020 prevedendo che la verifica dello stato immunitario nei confronti di COVID-19 attraverso test sierologico possa essere effettuata con una sola delle due metodiche succitate, test rapido o test standard, senza necessità di conferma con secondo test sierologico;

Tenuto conto del grande impegno che si sta profondendo a livello pubblico per eseguire il test in fasce via via più ampie di popolazione, poiché alla platea dei 60.000 soggetti a maggior rischio, che dovranno ripetere i test in tutti i casi, la grande maggioranza di negatività, come indicato dalla D.G.R. 350/2020, i territori delle province di Piacenza, Rimini e il comune di Medicina, saranno interessati da una specifica campagna a partire dalla realtà piacentina ed un’ulteriore parte della cittadinanza sarà interessata dallo studio di sieroprevalenza nazionale, fino ad arrivare ad eseguire oltre 250.000 test sierologici;

Considerato che il percorso di autorizzazione di laboratori privati è approdato alla autorizzazione di oltre trenta soggetti e che entro la metà del mese di maggio 2020, anche a seguito delle modifiche richieste a diversi laboratori che hanno inviato istanza, ai fini di metterli nelle condizioni di riformulare correttamente la loro domanda, si ritiene che tutti i laboratori valutati positivamente potranno essere autorizzati;

Valutato che la preventiva conoscenza dei laboratori autorizzati da parte della Regione, permetta di semplificare in maniera radicale il percorso dei soggetti datoriali, per i quali sarà sufficiente una comunicazione sulla base del modulo già allegato 1 alla D.G.R. 350/2020; in particolare per i soggetti datoriali che abbiano già inviato la loro richiesta indicando quale laboratorio di riferimento un laboratorio già autorizzato, pubblico o privato, la richiesta di cui trattasi avrà validità come comunicazione di avvio del programma pur potendosi modificare e semplificare il percorso dei test, prevedendo un solo livello di test sierologici, rapido o standard alternativamente;

Ribadito che i costi dei programmi di screening avviati dai soggetti datoriali, volontariamente e nell’esercizio della loro responsabilità d’impresa, nonché a supporto del riavvio delle attività, ricadono sugli stessi relativamente a tutto il percorso, compreso l’eventuale tampone;

Ribadito inoltre che l’adesione da parte dei dipendenti ai programmi di screening avviati dai soggetti datoriali è volontaria;

Valutato che il divieto di eseguire tamponi su privati cittadini da parte di laboratori privati previsto dalla D.G.R. 350/2020 debba essere rivalutato, tenuto conto della necessità che la volontà del singolo cittadino di conoscere il proprio stato immunologico rispetto a COVID 19 necessiti di una preventiva valutazione di appropriatezza da parte del medico di fiducia, al fine di evitare percorsi non corretti e/o fraintendimenti sulla utilità dei test, come può accadere per cittadini paucisintomatici che decidano di sottoporsi a test sierologico invece che a tampone;

Considerato che, relativamente ai singoli cittadini, l’accesso al test sierologico necessiti, previo contatto telefonico, di prescrizione in carta libera da parte del medico di fiducia, che deve essere messa nella disponibilità del cittadino preferibilmente con modalità telematiche e comunque senza prevedere l’accesso diretto allo studio medico, ma eventualmente alle aree limitrofe;

Tenuto conto che, a fronte della prescrizione, il cittadino si sottoponga a proprio carico al test sierologico presso uno dei laboratori autorizzati il cui elenco aggiornato è reperibile al link http://salute.regione.emilia-romagna.it/laboratori-autorizzati-covid-19;

Valutato che:

a fronte di risultato positivo (IgG, IgM o entrambi in cittadini che non abbiano già contratto la malattia e avuto diagnosi con tampone di malattia e guarigione), la notifica del caso sospetto di COVID-19 e la necessità di essere sottoposto a test molecolare su tampone avvenga a carico del Direttore sanitario del Laboratorio autorizzato nei confronti della articolazione del Dipartimento di Sanità pubblica territorialmente competente per il comune di residenza del cittadino;

il cittadino positivo e senza precedente diagnosi con tampone di malattia e guarigione da COVID-19, venga informato già dal Direttore sanitario del laboratorio circa la necessità di contattare il numero telefonico di riferimento aziendale per il COVID-19 per fissare il luogo ed il momento nel quale recarsi, con le necessarie protezioni, presso le strutture aziendali per eseguire il tampone e di porsi da subito in isolamento fiduciario a domicilio in attesa dell’appuntamento per l’esecuzione e del risultato del tampone che verrà eseguito a carico del SSR, fatti salvi i casi in cui il cittadino non decida di eseguire a proprio carico il tampone nel laboratorio, nei casi in cui questi abbia relazioni di collaborazione con laboratori autorizzati alla esecuzione del test molecolare da tampone. In questi casi resta fermo l’obbligo a carico del Direttore Sanitario del laboratorio stesso, di comunicazione individuale dei risultati del tampone alle competenti articolazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica;

Precisato che il laboratorio autorizzato deve, attraverso i propri sistemi informativi, mettere a disposizione del Servizio Sanitario Regionale e quindi della rete SOLE/FSE gli esiti del test sierologico attraverso le specifiche tecniche allegate alla presente delibera (P1.N1-14 SPA SPF Gestione documenti amministrativi-1.pdf) con particolare riferimento alla pagina 21 sezione 3.1.3.1.8 Emergenza COVID19;

Considerata la opportunità di individuare un costo di riferimento per singola prestazione, al fine di orientare il cittadino e i datori di lavoro nella scelta del laboratorio privato a cui rivolgersi per eseguire il test sierologico, al fine di evitare eventuali comportamenti speculativi, pari a € 25,00 per test rapido, € 25,00 per test standard IgG e € 25,00 per test standard IgM;

Considerato che il costo di riferimento sopra individuato è ad un tempo orientato sia a realizzare un sostanziale beneficio per gli utenti, sia ad assicurare la necessaria concorrenzialità, tenuto conto del presumibile aumento della produzione;

Ribadito che, a fini diagnostici, è valido esclusivamente il tampone naso o orofaringeo di ricerca della presenza del virus e che pertanto i soggetti con esame sierologico positivo devono sottoporsi alla ricerca molecolare del virus, fatti salvi i casi di soggetti che abbiano già avuto nel periodo precedente diagnosi di malattia COVID 19 e di successiva guarigione con tampone rinofaringeo;

Richiamati:

- la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7/12/1993, n. 517“ e successive modifiche;

- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Richiamate infine:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

delibera

per le motivazioni riportate in premessa, che qui integralmente si richiamano

1. di procedere all’aggiornamento dei contenuti della DGR 350/2020, che rimane valida per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, sulla base delle valutazioni su quanto è emerso dai risultati del primo round di screening regionale su operatori sanitari e a rischio assimilabile;

2. di disporre una semplificazione del percorso di screening che preveda l’applicazione di una sola metodologia per il test sierologico, rapida o standard, senza necessità di conferma con secondo test sierologico;

3. di prevedere che i soggetti datoriali possano limitarsi ad una comunicazione, da indirizzare alla Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, dell’avvio del programma di screening avendo cura di indicare i laboratori autorizzati cui intendono rivolgersi e che, in tutti i casi in cui sia già stata inviata la richiesta di autorizzazione che indica quale riferimento strutture di laboratorio autorizzate, questa possa assumere valore di comunicazione e non essere ripetuta;

4. di stabilire che i privati cittadini che intendano sottoporsi a test sierologico presso laboratori autorizzati possano farlo, a proprio carico, previa prescrizione in carta libera da parte del medico di fiducia che ne valuterà l’appropriatezza; tale prescrizione deve essere messa nella disponibilità del cittadino preferibilmente con modalità telematiche e comunque senza prevedere l’accesso diretto allo studio medico, ma eventualmente alle aree limitrofe;

5. di stabilire inoltre che a fronte di risultato positivo il Direttore Sanitario del Laboratorio debba farsi carico di informare la competente articolazione del Dipartimento di Sanità Pubblica in merito alla necessità di eseguire il tampone da parte del cittadino o dei risultati del tampone stesso nel caso il cittadino ritenga di eseguire a proprio carico presso il laboratorio medesimo il tampone;

6. di stabilire altresì che il Direttore Sanitario del laboratorio autorizzato comunichi al cittadino con esito positivo la necessità di contattare il numero telefonico di riferimento aziendale per il COVID-19, allegato 1 alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, per fissare il luogo ed il momento nel quale recarsi, con le necessarie protezioni, presso le strutture aziendali per eseguire il tampone e di porsi da subito in isolamento fiduciario a domicilio in attesa dell’appuntamento per l’esecuzione del tampone che verrà eseguito a carico del SSR, e del suo risultato, fatti salvi i casi in cui il cittadino decida di eseguire a proprio carico il tampone tramite il laboratorio stesso, che si avvarrà dei laboratori di riferimento e dei laboratori aggiuntivi individuati dalla Regione per la diagnosi molecolare;

7. di individuare, al fine di orientare i cittadini e i soggetti datoriali nella scelta del laboratorio privato a cui rivolgersi per eseguire il test sierologico, al fine di evitare eventuali comportamenti speculativi, un costo di riferimento per singola prestazione – ovvero un valore monetario medio in condizioni di efficienza normale – pari a € 25 per test rapido, € 25 per test standard IgG e € 25 per test standard IgM;

8. di disporre che il laboratorio autorizzato debba, attraverso i propri sistemi informativi, mettere a disposizione del Servizio Sanitario Regionale e quindi della rete SOLE/FSE gli esiti dei test sierologici eseguiti attraverso le specifiche tecniche di cui all’allegato 2 alla presente delibera (P1.N1-14 SPA SPF Gestione documenti amministrativi-1.pdf) quale sua parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento alla pagina 21 sezione 3.1.3.1.8 Emergenza COVID19;

9. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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