n.149 del 30.09.2011 (Parte Seconda)

Modifica alla delibera n. 80/2011 recante: "Regolamento dell’Ufficio di Presidenza ai sensi degli articoli 40 comma 2 e 90 comma 6 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa (articolato in materia di privacy)"

 L’UFFICIO DI PRESIDENZA

 Visti:

 - il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), e in particolare l’art. 65, comma 5, che prevede: “I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.”;

- l’art. 14 dello Statuto regionale il quale, al comma 1, prevede che l’”attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni...”;

- l’art. 40, comma 1, del Regolamento interno dell’Assemblea che prevede che l’”Assemblea legislativa promuove l’informazione, la conoscenza e la trasparenza delle procedure e degli atti regionali di sua competenza…”;

- il Regolamento regionale 13/2/2006, n. 2 “Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in particolare le allegate schede n. 8 “Attività politica, di indirizzo e di controllo – Sindacato ispettivo” e n. 11 “Documentazione dell’attività istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale e degli organi assembleari”;

- l’art. 67, comma 1, del Regolamento interno dell’Assemblea che prevede: “Il resoconto integrale dei lavori dell’Assemblea, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente nelle sedute assembleari, è pubblicato sul sito web dell’Assemblea”;

- l’art. 40, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea che prevede che ai “fini di cui al comma 1, l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, in attuazione dello statuto, delle leggi e degli atti d’indirizzo approvati dall’Assemblea, definisce le modalità di comunicazione e informazione ai cittadini e ai media delle attività dell’Assemblea e dei suoi organi; regola l’eventuale diffusione in diretta radiofonica, televisiva e telematica, dei lavori dell’Assemblea; opera per l’utilizzo ottimale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento alla visibilità e all’implementazione del sito web dell’Assemblea…”;

- l’art. 90, comma 6, del Regolamento interno dell’Assemblea che prevede che con “regolamento dell’Ufficio di presidenza sono disciplinate le modalità di accesso e il comportamento del pubblico;

Richiamata la delibera n. 80 del 17 giugno 2011 con cui l’Ufficio di Presidenza ha adottato uno schema di ”Regolamento dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa ai sensi degli articoli 40,comma 2 e 90 comma 6 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa” relativo alla gestione della tutela e riservatezza dei dati personali sensibili e giudiziari nell’ambito della diffusione degli atti e dei lavori dell’Assemblea legislativa e ha disposto di dare luogo ad una fase iniziale di applicazione sperimentale del citato regolamento per testarne in concreto la fattibilità e consentire ai Consiglieri regionali di segnalare eventuali proposte migliorative o criticità;

Dato atto che lo schema di regolamento è stato trasmesso (prot. n. 20233 del 20/6/2011) al Garante della privacy per raccogliere eventuali sue segnalazioni, nel rispetto del parere reso dal Garante medesimo sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle Assemblee regionali del 29 dicembre 2005;

Considerato che i tre mesi trascorsi dalla adozione dello schema di regolamento possono considerarsi sufficienti a considerare chiusa la fase sperimentale di attuazione del regolamento;

Dato atto che il Garante della privacy non ha fatto pervenire alcuna segnalazione, mentre per quanto riguarda il riscontro da parte dei Consiglieri regionali solo il Consigliere Andrea Pollastri ha ritenuto di segnalare alcune proposte di modifica, che sono state in parte accolte dall’Ufficio di Presidenza così come riportato nel verbale n. 25 del 21 settembre 2011;

 A voti unanimi

 delibera

 a) di approvare l’Allegato A recante ”Regolamento dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa ai sensi degli articoli 40,comma 2 e 90 comma 6 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa” - quale parte integrante e sostanziale del presente atto - che entra in vigore il primo ottobre 2011;

 b) di pubblicare il ”Regolamento dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa ai sensi degli articoli 40,comma 2 e 90 comma 6 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa” nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Regolamento dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa ai sensi degli articoli 40 comma 2 e 90 comma 6 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa

Art. 1 Diffusione degli atti e dei lavori dell’Assemblea legislativa  

1. Sono sempre consentite le riprese audiovisive delle sedute assembleari da parte dei competenti uffici dell’Assemblea legislativa tranne il caso di sedute segrete a norma del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa. Le riprese effettuate dall’Ente possono essere diffuse dall’Ente stesso, ad accesso gratuito, con qualsiasi mezzo o canale telematico e di informazione. Di norma la diffusione della seduta è realizzata attraverso la diretta streaming dal sito istituzionale dell’Assemblea. Sono vietate le riprese delle sedute assembleari da parte del pubblico, del personale regionale, dei collaboratori degli organi politici e da parte dei Consiglieri, tranne il caso di espressa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza per un singolo evento e sulla base di adeguata motivazione. Il divieto opera anche per le sedute delle Commissioni assembleari.

2. Al consigliere e ai gruppi assembleari è rilasciata, su richiesta, copia della ripresa audiovideo della seduta assembleare, anche scaricando il file dall’archivio informatico non appena disponibile. Possono altresì diffondere le relative immagini ai soli fini della comunicazione dell’attività istituzionale del Consigliere e del gruppo assembleare nel rispetto della normativa sulla privacy. In ogni caso la diffusione deve essere rispettosa della dignità dell’istituzione e dei singoli consiglieri, senza stravolgere il significato dei loro interventi. Il Consigliere o il Presidente del Gruppo, a seconda di chi ne fa uso, sono rispettivamente i responsabili del trattamento dei dati personali relativi alla ripresa della seduta. Eventuali irregolarità nella diffusione possono essere segnalate dai Consiglieri ai Questori, che ne riferiscono all’Ufficio di presidenza che può assumere i provvedimenti utili alla eliminazione delle irregolarità fino, nei casi più gravi, al divieto della diffusione per un tempo determinato.

3. Gli oggetti assembleari - comprese le risposte scritte agli atti ispettivi - dopo essere stati protocollati vengono pubblicati integralmente in internet nel sito istituzionale dell’ Assemblea. Se l’oggetto assembleare contiene dati sensibili, giudiziari o idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente alla diffusione in internet ai sensi dell’art. 65, comma 5 del Dlgs. N. 196 del 2003, i dirigenti degli uffici competenti dell’Assemblea provvedono a cassare nei testi pubblicati i nomi e i cognomi delle persone fisiche ed altresì ogni altro diretto riferimento idoneo alla loro identificazione. I testi degli oggetti assembleari sono sempre comunicati ai Consiglieri nel testo integrale. Copia integrale del testo è altresì consegnata all’interessato qualora venga avanzata richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/90.

4. I resoconti integrali dei lavori d’Aula e i relativi allegati, fatta eccezione per gli atti relativi alle questioni trattate in seduta segreta, sono pubblicati nel sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa. Per gli oggetti assembleari pubblicati in allegato si osserva la disciplina del comma 3.

5. L’Ufficio di Presidenza trasmette ai Consiglieri e agli uffici interessati le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Esulano dal presente articolo le attività poste in essere dai competenti organi di informazione nell’esercizio del diritto di cronaca.

Art. 2 Norme sul pubblico che intende assistere alla seduta dell’Assemblea

1. Il pubblico, prima di accedere alle tribune ad esso riservate per assistere alle sedute dell’Assemblea legislativa, deve depositare borse, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche che saranno custoditi in appositi contenitori.

2. In attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali, all’ingresso delle tribune riservate al pubblico che assiste alle sedute dell’Assemblea legislativa, sono affissi specifici avvisi per informare della presenza in Aula assembleare di strumenti per riprese televisive o fotografiche e della relativa diffusione delle immagini.

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