n.309 del 08.11.2023 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 28 - Azienda Agricola Montagnola di Lavezzi S.S. Cambio titolarità della concessione in precedenza rilasciata a Lavezzi Francesco con atto del 26/11/2019 n. 5466 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Calendasco (PC) ad uso irriguo - Proc. PC17A0077 - SINADOC 25447/2023

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

 determina

1. di assentire, ai sensi dell’art. 28 R.R. 41/2001, all’Azienda Agricola Montagnola di Lavezzi (C.F. e P.I.V.A. 01340310331), fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata con atto n. 5595 del 26/11/2019, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC17A0077, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 20;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 8.060 (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2029; (omissis)

Estratto disciplinare  (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)

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