n.255 del 07.10.2015 periodico (Parte Seconda)
Costituzione Commissioni Mediche Locali per le patenti di guida ai sensi del DPR 495 e s.m.
IL PRESIDENTE
(omissis)
decreta:
quanto di seguito specificato:
- 1. Le Commissioni Mediche Locali sono costituite, per ogni singola Azienda USL del territorio della Regione Emilia-Romagna, presso i servizi di Medicina legale dell'Azienda Sanitaria. Per quanto attiene all'Azienda USL della Romagna, è prevista la costituzione di una Commissione Medica Locale per ciascuna provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
- 2. Nomina quali Presidenti delle Commissioni Mediche Locali i sottoelencati medici legali:
- AUSL di Bologna: Dr. Andrea Minarini
- AUSL di Ferrara: Prof. Francesco Maria Avato
- AUSL di Imola: Dr. Carlo Suzzi
- AUSL di Modena: Dr. Sabino Pelosi
- AUSL di Parma: Dr. Giovanni Montani
- AUSL Piacenza: Dr.ssa Anna Maria Greco
- AUSL di Reggio Emilia: Dr.ssa Mariagrazia Cecchini
- AUSL della Romagna: si confermano le tre CML esistenti, assegnando alla Dr.ssa Donata Dal Monte funzioni di coordinamento, ma con le seguenti Presidenze:
- Forlì-Cesena: Dr.ssa Gloria Bissi
- Ravenna: Dr.ssa Donata Dal Monte
- Rimini: Dr.ssa Adriana Binotti.
- 3. La Commissione è composta da un Presidente e da due membri effettivi con almeno due supplenti, individuati tra i medici di amministrazioni e corpi di cui all'art. 119, secondo comma, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della Commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse, con ciò intendendosi anche il personale afferente ad altre Aziende Sanitarie;
- 4. I Direttori Generali delle AUSL, qualora si rendesse necessario, sono incaricati di provvedere con proprio atto alla costituzione, alla sostituzione ed all’integrazione dei singoli componenti all’interno delle rispettive Commissioni, previa consultazione del Presidente della Commissione stessa, nonché alla successiva comunicazione del provvedimento al Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione;
- 5. Al fine di assicurare la massima efficienza ed operatività delle CML, e allo scopo di diminuire i tempi di attesa dell'utenza, è prevista la facoltà per i Presidenti delle CML medesime di poter riunire queste ultime, oltre che nella sede ordinaria, anche presso sedi decentrate nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;
- 6. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da persone con disabilità sensoriali o motorie, la composizione della Commissione Medica Locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria, nonché dal rappresentante della associazione di persone con invalidità, il quale, nel caso, partecipa comunque a titolo gratuito, individuato dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario;
- 7. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti con problematiche alcool-correlate, la composizione della Commissione è integrata da un medico alcologo del SSR;
- 8. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti con diabete mellito, la composizione della Commissione può essere integrata da un medico specialista diabetologo del SSR;
- 9. In ogni caso la Commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di specialisti appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato;
- 10. La Commissione opera presso idonei locali dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, facilmente accessibili e nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 11. Il Presidente convoca la Commissione in relazione al numero e alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della Commissione, avvalendosi di personale in servizio presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale;
- 12. Per ogni Commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati;
- 13. L'interessato che ne faccia richiesta può essere assistito, durante la visita, da un medico di sua fiducia, con onere a suo carico;
- 14. Nel caso previsto dall'art. 119, quarto comma, lettera c) del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la Commissione Medica Locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito del suddetto accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente;
- 15. Il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione Medica Locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la Commissione stessa;
- 16. Il certificato, conforme al modello ministeriale, deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi;
- 17. I giudizi delle Commissioni Mediche Locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del Presidente o, in caso di sua assenza, del vicepresidente che presiede la seduta;
- 18. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 126, ottavo comma, del codice e successivi decreti attuativi in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente,i certificati devono essere consegnati agli interessati secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
- 19. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della Commissione Medica Locale invia al Ministero della Salute e alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute, l'ammontare totale riscosso nonché gli esborsi finalizzati al funzionamento della Commissione di cui trattasi, su modello conforme all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- 20. Tutta l'attività certificativa, al termine dell'implementazione del sistema RURER, dovrà essere costantemente inserita nel sistema informativo regionale suddetto;
- 21. Si dà atto che il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, sentiti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all’ufficio di segreteria, oltre alle quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle Commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l’integrale copertura delle spese di funzionamento delle Commissioni in argomento; sino a diversa, nuova disposizione, permane quanto già attualmente regolato;
- 22. Si dà atto altresì che i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali sono destinati, oltre che per le spese di funzionamento delle stesse, anche alla copertura degli emolumenti ed ai rimborsi di spese ai componenti delle Commissioni medesime; la partecipazione dei membri, nominati effettivi e supplenti, che abbiano un rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Regionale e che svolgono detta incombenza in orario di servizio, non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda USL di riferimento;
- 23. Le Commissioni Mediche Locali costituite prima dell'entrata in vigore del DM 68/2013, restano operanti sino al momento della costituzione delle nuove Commissioni.