n.178 del 15.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Schema di Protocollo in materia di adozione tra Regione Emilia-Romagna, Tribunale per il Minorenni dell'Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Enti autorizzati all'adozione internazionale, Associazioni di Famiglie adottive e loro coordinamenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii. nella quale, tra l’altro, si afferma che: 

“Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma” (art. 1, comma 3); 

Vista, in particolare, la legge 19 ottobre 2015, n. 173 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, che ha evidenziato l’importanza dei legami affettivi sviluppatisi durante il periodo dell’affidamento familiare ai fini dell’eventuale adozione; 

Dato atto altresì che la legge 184/1983 e ss.mm.ii. dispone, tra l’altro: 

- che le Regioni e le province autonome, nell'ambito delle loro competenze, promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; 

- l’istituzione degli Enti Autorizzati ed il loro inserimento in un apposito Albo nazionale, soggetti alla vigilanza ed ai controlli della Commissione per le Adozioni Internazionali, con il compito di: informare, formare, affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale; curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; sostenere le famiglie nel percorso di post-adozione; 

Viste: 

- la delibera n. 13/2008/SG della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissione per le Adozioni Internazionali (di seguito CAI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 11/12/2008 che all’allegato A approva “Criteri per l’autorizzazione all’attività degli enti previsti dall’articolo 39 ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni. Disciplina delle modalità di iscrizione nel relativo albo”; 

- la delibera n. 3/2005/SG della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali che approva le “Linee Guida per l’ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri”; 

Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 in materia di valorizzazione delle associazioni di promozione sociale che stabilisce, tra l’altro: 

- la Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale;

- sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica, senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate, tra l’altro, allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale (…);

Vista la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” che all’art. 30 dispone, tra l’altro, che:

- le attività e i servizi del territorio della Regione relativi all’ adozione si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991, e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (comma 1);

- la Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti;

Dato atto che il Direttore generale alla Sanità e Politiche sociali (ora Cura della Persona, Salute e Welfare) ha costituito con determinazione n. 19046 del 23 dicembre 2014 il “Tavolo tecnico regionale in materia di adozione” che ha orientato i propri lavori, tra l’altro, alla definizione di una proposta di schema di protocollo in materia di adozione, in attuazione della L. 184/1983 e ss.mm.ii. sopra citata; 

Viste le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, diffuse con nota prot. n. 7443 del 18/12/2014; 

Viste: 

- le linee di indirizzo regionali per le adozioni nazionali ed internazionali, approvate con deliberazione della Giunta regionale 1495 del 28 luglio 2003 e ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2014, n. 1102, “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento”, che raccomanda l’integrazione degli interventi socio-sanitari di tutela, secondo un approccio unitario multidisciplinare, anche nelle modalità di attivazione delle équipe; 

Preso atto della proposta di “Schema di protocollo in materia di Adozione tra Regione Emilia-Romagna, Tribunale per il Minorenni dell’Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale, Associazioni di famiglie adottive e loro coordinamenti definitivamente”, licenziata in data 14 aprile 2016 in sede di tavolo tecnico regionale in materia di adozione (come riportato nel verbale dell’incontro conservato agli atti); 

Visto il parere favorevole sullo schema di protocollo espresso dal Comitato tecnico-scientifico della Cabina di Regia per le politiche sociali e sanitarie, in data 29 aprile 2016;

Preso atto:

- della volontà di sottoscrizione del protocollo allegato da parte del Tribunale per i Minorenni per l’Emilia-Romagna, che ha partecipato al tavolo tecnico regionale, in qualità di invitato permanente, sottolineando gli aspetti peculiari dell’apporto della Magistratura minorile, e ha contribuito attivamente al dibattito ed alla stesura dello schema di protocollo allegato;

- della volontà di sottoscrizione del protocollo allegato da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (MIUR) che ha partecipato al tavolo tecnico regionale, in qualità di invitato permanente, sottolineando particolarmente le attività e gli interventi da effettuare per favorire l’inserimento scolastico dei bambini adottati;

Considerato che il Garante Regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha partecipato al tavolo tecnico regionale in qualità di invitato permanente, richiamando l’importanza dei principi fondamentali della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo ed in particolare il superiore interesse del minore, anche in rapporto alle esigenze di qualificazione e organizzazione dei servizi; 

Richiamate:

  • la legge regionale n. 43 del “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia – Romagna“ e ss.mm.ii;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

Viste:

  • il D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la propria Deliberazione n.66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'Integrità. Aggiornamenti 2016/2018”;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: n. 113 del 9/2/2015, n. 193 del 27/2/2015, n. 628 del 29/05/2015, n. 56 del 25/1/2016, n. 619 del 28/4/2016, n. 270 del 29/2/2016, n. 622 del 28/4/2016 e n. 702 del 16/5/2016;

Richiamata, inoltre la determina del Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare n. 7098 del 29/04/2016 recante “ Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vicepresidente, Assessore a politiche di Welfare e Politiche abitative, Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’allegato A) “Schema di protocollo in materia di Adozione tra Regione Emilia-Romagna, Tribunale per il Minorenni dell’Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Enti autorizzati all’adozione internazionale, Associazioni di famiglie adottive e loro coordinamenti”,  parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare mandato alla Vicepresidente, Assessore a Welfare e Politiche abitative, Elisabetta Gualmini di procedere alla sottoscrizione del suddetto protocollo, apportando allo stesso eventuali modifiche formali e non sostanziali, che si rendessero necessarie per la sua sottoscrizione e per garantirne l’operatività;

3. di stabilire che i sottoscrittori debbano aderire mediante firma del legale rappresentante o suo delegato, secondo quanto stabilito dal protocollo in oggetto;

4. di stabilire che il Protocollo regionale di cui al precedente punto 1 avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di prima sottoscrizione e rimarrà comunque in vigore fino alla stipula del Protocollo successivo; 

5. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nella propria deliberazione di Giunta Regionale n. 66/2016. 

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna garantendone la più ampia diffusione.

ALLEGATO “A”

Schema di protocollo in materia di Adozione tra Regione Emilia-Romagna, Tribunale per il Minorenni dell’Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Enti autorizzati all’adozione internazionale, Associazioni di famiglie adottive e loro coordinamenti

1. Premessa 

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii. nella quale, tra l’altro, si afferma che: 

“Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma” (art. 1, comma 3). 

Vista, in particolare, la legge 19 ottobre 2015, n. 173 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, che ha evidenziato l’importanza dei legami affettivi sviluppatisi durante il periodo dell’affidamento familiare ai fini dell’eventuale adozione; 

Dato atto altresì che la legge 184/1983 e ss.mm.ii. dispone, tra l’altro: 

- che le Regioni e le province autonome, nell'ambito delle loro competenze, promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; 

- l’istituzione degli Enti Autorizzati ed il loro inserimento in un apposito Albo nazionale, soggetti alla vigilanza ed ai controlli della Commissione per le Adozioni Internazionali, con il compito di: informare, formare, affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale; curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; sostenere le famiglie nel percorso di post-adozione; 

Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 in materia di valorizzazione delle associazioni di promozione sociale che stabilisce, tra l’altro: 

- la Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale; 

- sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica, senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate, tra l’altro, allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale (…);

Vista la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, ”Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali; 

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” che all’art. 30 dispone, tra l’altro, che:

- Le attività e i servizi del territorio della Regione relativi all’ adozione si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991, e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (comma 1);

- La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti. 

Viste le linee di indirizzo regionali per le adozioni nazionali ed internazionali, approvate con deliberazione della Giunta regionale 1495 del 28 luglio 2003 e ss.mm.ii.; 

2. Impegni 

Quanto sopra premesso, considerato che occorre rinnovare gli accordi precedentemente vigenti, anche a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che ha stabilito che la Regione eserciti le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, tra le quali quelle in materia di adozione, le parti si impegnano a sostenere la cultura dell'adozione, come cultura dell’accoglienza, secondo i principi di sussidiarietà dell’adozione internazionale e di superiore interesse del minore, di cui alle convenzioni internazionali sopracitate, come di seguito specificato: 

La Regione si impegna a:  

- promuovere l’attuazione e monitorare l’applicazione del presente protocollo in maniera periodica avvalendosi del supporto di tutti i soggetti della rete e insieme a tutti i soggetti sottoscrittori;

- promuovere lo scambio e la riflessione, tra gli operatori del settore, finalizzati alla qualificazione degli interventi e dei servizi in materia di adozione, avvalendosi anche del confronto con gli Enti autorizzati e con le esperienze maturate dai genitori adottivi emiliano-romagnoli in seno alle Associazioni familiari;

- promuovere la realizzazione nell’intero ambito regionale di percorsi di preparazione gratuiti per tutte le coppie interessate ad intraprendere il percorso adottivo, sia nazionale che internazionale, svolgendo altresì un’attività di supporto e monitoraggio;

- promuovere e favorire il dialogo tra Servizi socio-sanitari territoriali, Tribunale per i minorenni, Enti autorizzati, Associazioni di genitori adottivi circa l’omogeneità e le modalità di realizzazione del percorso di indagine psicosociale e la esaustività/appropriatezza delle informazioni contenute nelle relazioni, al fine di perseguire la consequenzialità e congruità del parere finale/valutazione finale;

- promuovere la sperimentazione a livello locale di interventi di accompagnamento e formativi durante la fase dell’attesa, nonché di iniziative di sostegno nel periodo post-adottivo, anche avvalendosi dei Centri per le famiglie e del contributo degli Enti autorizzati e delle Associazioni di genitori adottivi del territorio;

- sostenere la fase del post-adozione, favorendo la diffusione delle buone prassi sperimentate a livello nazionale e nel territorio regionale, nonché l’integrazione fra servizi pubblici (sociali e sanitari, educativi e scolastici), Enti autorizzati e Associazioni di genitori adottivi, a sostegno delle competenze genitoriali e del benessere del bambino, anche in relazione al contesto culturale e sociale dal quale proviene;

- qualificare e mantenere aggiornato, in un’ottica di forte integrazione delle politiche, il tema dell’adozione nazionale ed internazionale collegato all'ambito più generale della programmazione socio-sanitaria, nonché alle tematiche della prevenzione dell'abbandono e dell'integrazione scolastica dei bambini;

- perseguire, con riferimento alle équipe adozioni, un adeguato livello di preparazione e di operatività sovra-distrettuale per garantire qualità e continuità delle prestazioni;

- promuovere e realizzare la formazione permanente degli operatori delle équipe adozioni, anche con iniziative di aggiornamento aperte a tutti i soggetti sottoscrittori del presente protocollo, in relazione a tutte le fasi del procedimento adottivo;

- monitorare l’implementazione degli standard qualitativi delle linee di indirizzo rispetto al funzionamento delle equipe adozioni, anche per quanto riguarda la continuità e l’adeguatezza nell’apporto multidisciplinare di assistenti sociali e psicologi;

- promuovere, attraverso il raccordo con le AUSL, l’adeguato apporto di figure professionali dello psicologo anche per favorire la riduzione di eventuali liste d’attesa;

- coordinare il sistema informativo regionale socio-sanitario, per assicurare una rilevazione periodica e aggiornata dei dati sull’adozione, finalizzata alla programmazione del settore e al monitoraggio del fenomeno nel tempo, attraverso l’analisi e la diffusione dei dati resi disponibili dai servizi del territorio, anche sperimentando a fini conoscitivi e di prevenzione l’incrocio di diverse fonti informative, per monitorare l’evoluzione dei progetti adottivi;

- curare, anche attraverso il sito web regionale, la messa in rete delle informazioni relative alle procedure adottive in essere nella Regione, del materiale di approfondimento e studio relativo all’adozione, dell’elenco degli Enti autorizzati ad operare in Emilia-Romagna secondo l’albo nazionale tenuto dalla CAI e informare delle attività promosse dagli Enti autorizzati e delle Associazioni di genitori adottivi del territorio. 

Il Tribunale per i Minorenni per l’Emilia-Romagna si impegna a:  

- favorire il monitoraggio dell’evoluzione del minorenne adottato, laddove egli incontri la giustizia minorile nella sua storia post-adottiva;

- segnalare ed accogliere, eventuali criticità incontrate nelle prassi, al fine di contribuire al monitoraggio della qualità dei servizi regionali di tutela del minore e, altresì, al fine di concretizzare interventi migliorativi che risolvano quelle criticità;

- contribuire allo sviluppo ed all’innovazione delle modalità in uso nelle procedure e nelle prassi interne al TM, a partire dall’analisi della domanda sociale, al fine di modulare su di essa i cambiamenti, in un’ottica di servizio al minore in adozione;

- partecipare ai momenti di lavoro comune, assieme a Regione, Servizi Sociali ed Enti autorizzati, al fine di contribuire allo sviluppo della valutazione dei progetti adottivi degli aspiranti genitori;

- garantire il livello di competenza psicologico - clinica dei Giudici onorari delegati in ambito adottivo;

- promuovere e/o partecipare ad iniziative di interlocuzione e formazione, condivise con l’equipe adozioni dei servizi sociali e sanitari (progetti, incontri, interni ed esterni al Tribunale per i Minorenni ecc.), finalizzate ad armonizzare le prassi in essere, relative alla valutazione dei progetti adottivi degli aspiranti genitori; 

L'ANCI-ER promuove l’impegno dei Comuni a:  

- implementare e garantire la continuità e l’adeguatezza nell’apporto multidisciplinare delle figure professionali facenti parte delle equipe adozioni secondo gli standard qualitativi delle Linee di indirizzo, sia rispetto alla organizzazione che al funzionamento delle équipe (in particolare durante le fasi di indagine psico-sociale e post-adozione);

- individuare tra i propri operatori esperti in adozione, coloro che saranno impegnati nel ruolo di formatori durante i corsi di preparazione (pre - post e durante il periodo dell’attesa) rivolti agli aspiranti all’adozione o ai genitori adottivi, da attivarsi con riferimento ad un bacino d'utenza sovra-distrettuale, o di azienda Ausl;

- effettuare il monitoraggio territoriale delle liste di attesa e la ricerca di soluzioni organizzative volte alla loro riduzione o eliminazione, anche a livello sovra-distrettuale;

- favorire la realizzazione di corsi, anche in ambito di area vasta, nei territori dove si registra un ridotto numero di richieste da parte degli aspiranti all’adozione, ed eventualmente con le stesse modalità, corsi espressamente dedicati a coniugi con altri figli biologici o adottivi;

- effettuare la raccolta, conservazione e trasmissione dei dati relativi all’adozione, raccordandosi al sistema informativo regionale socio-sanitario;

- assolvere la funzione informativa (primo accesso informativo) possibilmente entro 30 giorni dalla richiesta degli aspiranti interessati. Gli operatori incaricati, avranno cura di informare gli aspiranti anche sulle procedure regionali in essere in materia di accertamento della salute dei coniugi aspiranti all’adozione e relative alla tutela della salute psico-fisica dei bambini adottati;

- aggiornare i diversi punti informativi della rete (sportello sociale, Centri per le famiglie e Informafamiglie, Urp, ecc.) riguardo all’ubicazione e modalità di accesso alle équipe adozioni.

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, al fine di sostenere le attività e gli interventi in materia di successo formativo e inclusione scolastica dei minori adottati, si impegna a:  

- diffondere le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca diffuse con nota prot. n. 7443 del 18/12/2014;

- promuovere nelle scuole la definizione di protocolli volti a formalizzare le procedure e i comportamenti da assumere per garantire la realizzazione dei piani didattici personalizzati previsti dalla normativa vigente per gli alunni con particolare attenzione agli aspetti di integrazione sociale oltreché scolastica degli alunni adottati;

- monitorare le azioni realizzate dalle istituzioni scolastiche in tema di inclusione degli alunni adottati e collaborare alla conoscenza e diffusione dei percorsi personalizzati e delle buone pratiche educative realizzate dalle scuole, anche per la prima accoglienza, con utilizzo di strumenti didattici innovativi;

- progettare e organizzare iniziative di sensibilizzazione, preparazione e aggiornamento per insegnanti e operatori socio-sanitari in materia di adozione (su specifici obiettivi individuati) condivise anche con i firmatari del presente protocollo;

- diffondere le iniziative congiuntamente progettate alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna;

- co-progettare e collaborare ad iniziative di studio e ricerca in materia di adozione.

Gli Enti autorizzati alle adozioni internazionali si impegnano a:  

- avvalersi di personale qualificato ad assicurarne la formazione per partecipare/realizzare tutte le attività previste dal presente protocollo relativamente a informazione, formazione, sostegno ed accompagnamento avendo cura di garantire il più possibile la continuità e l’esperienza degli operatori coinvolti, in raccordo con gli Enti titolari di funzioni in materia di servizi sociali, sanitari ed educativi;

- partecipare alla realizzazione dei corsi formativi, nei moduli/incontri condivisi e in raccordo con i servizi sociali, individuando tra i loro operatori formatori esperti in grado di portare l’esperienza complessiva dell’adozione internazionale;

- fornire informazioni sul modello operativo e l’iter previsto nella Regione, nel caso in cui le coppie prendano i primi contatti con gli Enti autorizzati;

- segnalare alla Regione, e ai Servizi territoriali competenti, eventuali modifiche rispetto ai contenuti e modalità di stesura delle relazioni richieste dalle Autorità competenti dei Paesi esteri, anche in riferimento alle certificazioni mediche e sanitarie richieste;

- segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni notizie in merito a cambiamenti significativi verificatisi nella famiglia rispetto a quanto contenuto nella relazione psico-sociale;

- collaborare alla promozione di momenti formativi per i coniugi dopo il conseguimento dell’idoneità e nel periodo post-adottivo;

- partecipare alle iniziative formative rivolte ai sottoscrittori del presente Protocollo organizzate a livello territoriale o regionale e collaborare con la rete dei servizi territoriali alla predisposizione di incontri con le agenzie educative e scolastiche ai fini di favorire l’accoglienza e l’integrazione dei bambini adottati, agevolando forme flessibili e posticipate di inserimento. Tale collaborazione potrà riguardare anche l’organizzazione di momenti formativi comuni in materia di adozione rivolti agli insegnanti; 

Le Associazioni di famiglie adottive si impegnano a:  

-realizzare nel territorio regionale attività di sensibilizzazione e di veicolazione di una condivisa cultura dell’adozione, come esplicitato in premessa (durante la fase di pre-idoneità) e informative durante la fase dell’attesa (post-idoneità) e di supporto alle famiglie adottive dopo l’arrivo dei bambini (post-adozione), anche mediante la promozione di attività di gruppo quali il mutuo aiuto e l’auto mutuo aiuto;

-sviluppare opportunità di collaborazione con Regione, Enti Locali e Enti autorizzati nella costruzione di percorsi informativi e culturali a favore degli aspiranti all’adozione e delle famiglie adottive;

-fornire agli aspiranti all’adozione informazioni sul modello operativo e sul protocollo e sull’esistenza e ruolo di tutti gli attori dell’iter previsto in questa Regione prima e dopo la dichiarazione di disponibilità all’adozione;

-fornire agli aspiranti all’adozione e alle famiglie adottive informazioni aggiornate sulle migliori modalità per favorire l’inserimento ed il benessere scolastico dei propri figli, (anche) avvalendosi di operatori esperti o professionali e sviluppare opportunità di collaborazione con Regione, USR, Enti Locali, Enti Autorizzati nella costruzione di percorsi informativi a favore di tutti gli operatori delle Scuole di ogni ordine e grado;

- partecipare alle iniziative formative rivolte ai sottoscrittori del presente Protocollo organizzate a livello territoriale o regionale e collaborare con la rete dei servizi territoriali alla predisposizione di incontri con le agenzie educative e scolastiche ai fini di favorire l’accoglienza e l’integrazione dei bambini adottati, agevolando forme flessibili e posticipate di inserimento. Tale collaborazione potrà riguardare anche l’organizzazione di momenti formativi comuni in materia di adozione rivolti agli insegnanti;

-collaborare con la Regione e con tutti i sottoscrittori del presente protocollo al monitoraggio dell’applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.

3. Condizioni di adesione 

Oltre ai soggetti pubblici o rappresentativi di soggetti pubblici, possono aderire al presente protocollo i seguenti soggetti senza fini di lucro: 

  • gli Enti autorizzati all’adozione internazionale di cui all’art. 39 comma 1, lettera c) della L. 476/1998, iscritti all’Albo nazionale, tenuto dalla C.A.I. e autorizzati a ricevere incarico da coniugi emiliano-romagnoli, secondo quanto disposto dalle norme statali in materia vigenti al momento dell’adesione;
  • Le Associazioni di famiglie adottive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e i Coordinamenti di Associazioni familiari adottive riconosciuti a livello nazionale, con una esperienza almeno triennale nel campo dell’adozione e di operatività consolidata con gli Enti pubblici; 

Gli Enti autorizzati e le Associazioni di famiglie adottive con le caratteristiche sopra indicate, potranno aderire al presente protocollo anche successivamente alla data di prima sottoscrizione, mediante adesione in forma scritta da parte dal legale rappresentante, da inviare tramite lettera raccomandata o PEC al Servizio regionale competente in materia di minori, unitamente a copia di documento d’identità valido del sottoscrittore. 

La cancellazione di un Ente autorizzato dall’Albo nazionale o la perdita dei requisiti per ricevere incarico da coniugi residenti in Emilia-Romagna comportano la decadenza dall’adesione al presente protocollo. 

La cancellazione di un’Associazione di famiglie adottive dai citati registri regionali comporta la decadenza dall’adesione al presente protocollo. 

Gli Enti autorizzati che sottoscriveranno il seguente protocollo potranno convenzionarsi con l’Ente Pubblico ed accettare incarichi per la realizzazione dei corsi di preparazione per aspiranti all’adozione, da realizzarsi in ambito territoriale o sovra-distrettuale. 

Gli Enti autorizzati e le Associazioni di famiglie adottive potranno collaborare con i Servizi territoriali a progetti/iniziative di informazione, sensibilizzazione e accompagnamento durante la fase dell’attesa o del post-adozione. 

4. Durata

 

Il presente Protocollo ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di prima sottoscrizione. Esso rimane comunque in vigore fino alla stipula del Protocollo successivo.

Bologna, ___________

La Vicepresidente e Assessore a Welfare e Politiche abitative Regione Emilia-Romagna _______________________ 

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni per l’Emilia-Romagna __________________ 

Il Presidente A.N.C.I - Emilia-Romagna _________________ 

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna _________________________

I rappresentanti degli Enti autorizzati all’adozione internazionale:

_________________________

_________________________

I Rappresentanti delle Associazioni di Famiglie adottive

_

_________________________

_________________________ 

I Rappresentanti dei Coordinamenti delle associazioni di famiglie adottive

_________________________

_________________________

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