n. 176 del 22.12.2010 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) per impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede della Ditta Pagani di Pagani Franco & C. S.n.c. di Pontenure (PC) presentato dalla Ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede della Ditta Pagani di Pagani Franco & C. Snc di Pontenure (PC)” da parte della Ditta “B.B.T. di Buzzini Massimo & C. Sas” da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
b) fermo restando le previsioni contenute nelle singole campagne il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre al trattamento presso il centro di messa in riserva della Ditta Pagani di Pagani Franco & C. Sas, che in nessun caso dovrà contenere materiali contenenti amianto, dovrà essere di 13.500 ton/anno, verificabili sul registro di carico e scarico dell’impianto mobile che dovrà essere tenuto presso il cantiere, e potrà riguardare i rifiuti di cui alla Tipologia 7.1 dell’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e in particolare i codici CER 101311, 170101, 170802, 170107, 170904;
c) i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;
d) la durata della campagna di attività potrà avere una durata massima di 43 gg. all’anno;
e) l’impianto dovrà operare esclusivamente all’interno del cantiere della Ditta Pagani di Pagani Franco & C. Sas localizzato in Strada della Ferriera a Pontenure (PC);
f) dovranno essere individuate idonee aree di stoccaggio, immediatamente identificabili, dove posizionare i rifiuti ancora da trattare, i materiali già sottoposti a trattamento ed i rifiuti residuali da tale attività per i quali dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento o a recupero; tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità al “deposito temporaneo” previsto dall’art. 183, comma 1 – lettera m) – del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
g) dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;
h) durante le operazioni di trattamento dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i sistemi di abbattimento delle polveri provvedendo nel contempo all’umidificazione dei materiali anche durante le fasi di movimentazione dei medesimi;
i) dovranno comunque essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pontenure come previsto dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche; in caso si verifichi la necessità di superare tali limiti dovranno essere previste idonee opere di mitigazione presso i ricettori sensibili oppure trattandosi di attività temporanea dovrà essere richiesta apposita deroga al Comune, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;
j) in relazione a quanto disposto dalla citata Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 45/02, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione di lavorazioni disturbanti con l’impiego di macchinari rumorosi (escavazioni, frantumazioni, ecc.), si ricorda che l’attività dovrà essere svolta dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
k) il riutilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento è subordinato all’esito positivo del test di cessione di cui all’Allegato 3 del citato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
l) durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
m) durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
n) è fatta salva la possibilità di effettuare più campagne di attività mediante impianto mobile Komatsu BR380JG-1 da parte della Ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. presso il cantiere di proprietà della Ditta Pagani di Pagani Franco & C. Sas, fermo restando che tale possibilità è inderogabilmente subordinata al rispetto delle suddette prescrizioni e all’invarianza delle disposizioni programmatiche, pianificatorie ed urbanistiche insistenti sull’area in oggetto, nonché alle condizioni progettuali considerate nell’ambito della presente procedura;
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s., alla Provincia di Piacenza, al Comune di Pontenure, all’ARPA sezione provinciale di Piacenza e all’AUSL di Piacenza;
4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.