n.7 del 19.01.2022 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Società agricola San Paolo ss – Domanda 20/10/2020 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso zootecnico, dalle falde sotterranee in comune di Collecchio (PR), loc. Vigatto. Concessione di derivazione. Proc PR21A0019. SINADOC 19365.
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire alla Società Agricola San Paolo SS, c.f. 01911570982, con sede legale in Comune di San Paolo (BS), Strada Padernello, Pec sanpaoloss@legalmail.it la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR21A0019, ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 48.85;
– ubicazione del prelievo: Comune di Comune di Collecchio, Dati catastali: foglio 30, mappale 54, di proprietà delle Signore Papotti Emanuela e Papotti Cristina consenzienti; coordinate UTM RER x: 599.854, Y: 4.955.528;
– destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
– portata massima di esercizio pari a l/s 3;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 6000;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2025 in base ai risultati della valutazione ex ante condotta col “metodo Era”(Direttiva Derivazioni);
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; (omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2021-5477 del 3/11/2021 (omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31/12/2025 in base ai risultati della valutazione ex ante condotta col “metodo Era”(Direttiva Derivazioni).
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)