n.96 del 01.04.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Impresa individuale Bisi Filippo. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Calendasco (PC), località Bonina, ad uso irriguo - Proc. PC19A0014 – SINADOC 11076/2019. (Det. n. 648 del 11/2/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di assentire a l l’impresa individuale Bisi Filippo, con sede in Comune di Calendasco ( PC), Località Arena n. 10 - C.F. e Partita I.V.A. 00964230338, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 19A0014, ai sensi dell’art. 5 e seguenti R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 40;
- volume d’acqua concedibile mc/annui 91.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7- Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)