n.138 del 02.05.2019 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 4/2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Attuazione della deliberazione n. 956/2016 - Procedimento di iscrizione nell'Elenco degli operatori di fattoria didattica in modalità semplificata

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole", ed in particolare il Titolo II “Fattorie didattiche”;

- la propria deliberazione n. 314 in data 8 febbraio 2010 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative del Titolo II “Fattorie didattiche” della L.R. n. 4/2009, in particolare:

- specificando i criteri ed i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di “fattoria didattica”, nonché le procedure amministrative e di controllo dell'esercizio medesimo (art. 22, comma 3);

- determinando i criteri e le modalità per l'iscrizione agli elenchi provinciali degli operatori di “fattoria didattica” (art. 30, commi 1 e 2);

Richiamate:

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, in particolare l’art. 40, e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 recante “Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale” con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico - venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 recante “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città metropolitana”;

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni contenute nelle normative e negli atti sopra richiamati, dal 1 gennaio 2016 spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca (Servizi regionali) la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, a valenza territoriale, tra i quali l’esercizio di operatore di fattoria didattica e l’iscrizione nell’apposito elenco regionale;

Richiamata la Legge Regionale n. 19 del 12 dicembre 2011 recante “Istituzione del Registro Unico dei Controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura” ed in particolare l’art. 11, che dispone, tra l’altro, che per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

- individua i procedimenti, di competenza della Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere nonché le condizioni cui devono attenersi;

- definisce le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente nonché dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento;

- definisce per ciascun procedimento il termine entro cui l’amministrazione competente deve adottare il provvedimento finale, decorso il quale l'istanza si intende accolta;

Vista inoltre la propria deliberazione n. 956 in data 21 giugno 2016 con la quale, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 19/2011, l’iscrizione nell’elenco delle fattorie didattiche è stato individuato quale procedimento per il quale consentire la presentazione delle istanze per il tramite del CAA, in cui trova applicazione l’istituto del silenzio assenso;

Rilevato che la Giunta regionale con la predetta deliberazione n. 956/2016 aveva rinviato a successivi atti deliberativi, la definizione per ciascun procedimento:

- degli adempimenti istruttori che i CAA avrebbero dovuto svolgere per la presentazione dell’istanza;

- delle modalità tecniche a cui i CAA avrebbero dovuto attenersi per l’esecuzione delle attività istruttorie attribuite;

- della documentazione che avrebbe dovuto accompagnare l’istanza da presentare all’amministrazione competente, dei supporti istruttori e procedimentali relativi all’attività compiuta dai CAA e di ogni altra modalità operativa necessaria alla gestione dei procedimenti, nonché l’individuazione degli operatori da abilitare per la presentazione delle istanze stesse;

- delle modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell’istanza e dell’avvenuto decorso dei termini procedimentali;

- delle modalità di esecuzione dei controlli, da parte dell’amministrazione regionale, sul corretto svolgimento delle attività attribuite ai CAA e le conseguenze correlate ad eventuali inadempimenti o irregolarità riscontrate, fino alla revoca delle attività ad essi attribuite, ferma restando la piena responsabilità amministrativa, civile e penale per l’attività compiuta;

Rilevato inoltre che la medesima deliberazione dava atto:

- che per l’esercizio delle funzioni istruttorie individuate non erano previsti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli già richiesti ai fini del riconoscimento dell’abilitazione ad operare in qualità di CAA;

- che i CAA, ai fini del riconoscimento ed in relazione alla costituzione ed aggiornamento delle banche dati pubbliche su cui operano, avevano già attivato apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell’attività alla Regione, alle altre Amministrazioni pubbliche, agli organismi pagatori nonché agli utenti del servizio;

- che conseguentemente, la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività attribuite risultava assicurata attraverso la suddetta polizza assicurativa;

Considerato che attualmente, nel rispetto della citata deliberazione n. 314/2010, l’iscrizione nell’elenco viene effettuata dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca competenti in base alla sede della fattoria didattica, a seguito di positiva istruttoria della relativa domanda;

Ritenuto di prevedere che i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca proseguano nell’acquisizione delle domande e nella successiva istruttoria definendo tale modalità operativa come “standard”;

Rilevata tuttavia l’esigenza di attuare un iter semplificato, tramite il supporto dei CAA, per velocizzare l’iscrizione nell’elenco che consente alle imprese agricole di presentare al Comune competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), atto indispensabile per poter svolgere l’attività di fattoria didattica;

Ritenuto pertanto possibile prevedere una procedura semplificata in cui i CAA provvedano ad effettuare le verifiche finalizzate ad accertare che l’impresa richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 4/2009 e successive disposizioni attuative, mentre l’iscrizione nell’elenco degli operatori di fattoria didattica rimarrà di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca;

Ritenuto altresì:

- di prevedere che i CAA abilitati ai sensi della normativa vigente che intendono aderire alla suddetta modalità di gestione semplificata debbano presentare specifica richiesta;

- di definire per il procedimento sopra indicato specifiche prescrizioni alle quali i CAA dovranno attenersi per la presentazione della domanda semplificata, nella formulazione di cui all’allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di definire le modalità operative per l'esecuzione dei controlli da parte dell’amministrazione regionale sulle iscrizioni effettuate in seguito a iter semplificato tramite CAA, secondo la formulazione anch’essa contenuta nell’allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di prevedere che con successivi atti del Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare sia aggiornata la modulistica da presentare ai Servizi regionali per la modalità “standard” e sia approvata l’apposita modulistica per la presentazione delle istanze, la costituzione e conservazione dei fascicoli, la verbalizzazione delle attività da parte dei CAA;

Ritenuto, inoltre, opportuno stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni attuative oggetto di approvazione del presente atto possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

Ritenuto infine di omogeneizzare i termini procedimentali per entrambe le modalità “standard” e “semplificata”, prevedendo che il termine per la conclusione del procedimento in entrambe le ipotesi è di 45 giorni dalla data di protocollazione dell’istanza da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di disciplinare, secondo i contenuti dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, le modalità procedimentali per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica e iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di fattoria didattica in modalità “semplificata” attraverso i CAA;

3) di prevedere, in attuazione della deliberazione n. 956/2016, gli adempimenti a cui i CAA dovranno attenersi nel procedimento di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di fattoria didattica in modalità “semplificata”, nonché le attività di controllo a cui saranno assoggettati, anch’essi definiti nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale;

4) di prevedere che i CAA abilitati ai sensi della normativa vigente che intendono aderire alla modalità di gestione semplificata per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di fattoria didattica debbano presentare specifica richiesta;

5) di demandare a successivi atti del Responsabile del Servizio Innovazione, qualità promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare l’aggiornamento della modulistica da presentare ai Servizi regionali per la modalità “standard” e l’approvazione dell’apposita modulistica per la presentazione delle istanze, la costituzione e conservazione dei fascicoli e la verbalizzazione delle attività da parte dei CAA;

6) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni attuative oggetto di approvazione del presente atto possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Innovazione, qualità promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

7) di omogeneizzare i termini procedimentali per entrambe le modalità “standard” e “semplificata”, prevedendo che il termine per la conclusione del procedimento in entrambe le ipotesi è di 45 giorni dalla data di protocollazione dell’istanza da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente;

8) di dare atto che, secondo quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

9) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Innovazione, qualità promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina