n.123 del 28.04.2021 periodico (Parte Seconda)

Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 1940/2020: ulteriore ampliamento della popolazione target destinataria dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti gli articoli 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 di “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” che rispettivamente recitano:

  • i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le Farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza;
  • le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali;
  • all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) l'effettuazione presso le Farmacie da parte di un Farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».

Viste le proprie deliberazioni:

  • n. 858 del 16 giugno 2017 avente ad oggetto “Adozione delle Linee attuative della Legge regionale n. 2 del 28 marzo 2014 "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)";
  • n. 1272 del 28 settembre 2020 di “Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2”;
  • n. 1840 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto “Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus”;
  • n. 1940 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 1840/2020: ampliamento della popolazione target destinataria dell’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus”;

Considerato che i tre Accordi sopra citati, sottoscritti con le Associazioni di categoria delle Farmacie della nostra regione, hanno consentito la realizzazione di attività di contrasto alla diffusione del Coronavirus offrendo ai cittadini, rientranti nei target di popolazione individuati, la possibilità di eseguire a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) inizialmente test sierologici per la rilevazione di anticorpi contro SARS-CoV-2, al fine di cogliere una passata o più recente esposizione al virus, e, successivamente, test antigenici rapidi nasali, atti a rilevare la presenza dell'antigene del Coronavirus;

Preso atto:

  • della previsione dell’Accordo di cui alla deliberazione 1840/2020 sopra richiamata che annuncia l’interrompersi delle attività derivanti dall’attuazione della deliberazione n. 1272/2020, in funzione della loro progressiva sostituzione con l’esecuzione dei test antigenici rapidi;
  • delle richieste formulate dalle Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate mirate a poter:

- eseguire, su richiesta del cittadino interessato - iscritto al sistema di assistenza sanitaria della regione Emilia-Romagna - con oneri a suo carico:

- i test sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2, a far data dall’uscita degli stessi dalla rimborsabilità a carico del SSR;

- i test antigenici rapidi nasali, a favore della popolazione non rientrante nei target degli aventi diritto a ricevere gratuitamente la prestazione secondo le disposizioni regionali di cui al presente atto;

- garantire, nell’esecuzione delle attività di cui ai due punti precedenti (di seguito denominati genericamente test COVID19):

  • un prezzo calmierato pari a quello già definito a carico del SSR;
  • il mantenimento della tracciabilità delle attività e dei relativi esiti tramite l’utilizzo di un apposito applicativo elettronico avente medesime funzioni del programma utilizzato per le attività a carico del SSR, al fine di garantire la tracciabilità e visibilità dei dati al medico di medicina generale del cittadino nonché ai Dipartimenti di sanità pubblica dell’Azienda USL di assistenza del cittadino per le attività conseguenti;
  • l’applicazione del percorso definito con le deliberazioni 1272/2020 e 1840/2020 in riferimento ai contenuti dei seguenti allegati alle medesime deliberazioni:

- allegato 2 sulle misure di sicurezza per effettuare in Farmacia test COVID19;

- allegato 3 sull’informativa al cittadino in merito alla possibilità di eseguire in Farmacia test COVID19;

- allegato 4 relativo all’informativa sul trattamento dei dati per la partecipazione al progetto test COVID19 in Farmacia;

- allegato 6 in merito al modulo di consenso alla partecipazione di minore all’esecuzione gratuita del test COVID19 in Farmacia;

Ritenuto di accogliere le richieste sopra citate al fine di ampliare la possibilità di screening della popolazione e identificare, circoscrivere e spegnere potenziali ulteriori focolai di infezione prima della loro insorgenza;

Considerato inoltre che la deliberazione 1940/2020 definisce che l’attività di offerta dell’esecuzione del test antigenico rapido nasale a carico del Servizio sanitario regionale sia rivolta a persone con assistenza sanitaria nella regione Emilia-Romagna afferenti alla seguente popolazione target:

  1. scolari e studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore);
  2. genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari degli scolari/studenti di cui al punto 1;
  3. sorelle/fratelli degli studenti di cui al punto 1;
  4. altri familiari conviventi di scolari/studenti di cui al punto 1;
  5. nonna/nonno non convivente di scolari/studenti di cui al punto 1;
  6. studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione;
  7. studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);
  8. personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni;
  9. personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP;
  10. farmacisti che partecipano al progetto;
  11. persone con disabilità, collaboranti e in grado di indossare la mascherina;
  12. familiari conviventi delle persone di cui al punto 11;

Ritenuto necessario ampliare il target della popolazione destinataria dell’esecuzione del test antigenico rapido nasale a carico del Servizio sanitario regionale, includendo:

a. educatori che operano nei servizi parascolastici, in centri di aggregazione giovanile, oratori, scout, ludoteche e istruttori e allenatori di società sportive giovanili presenti nel territorio;

al fine di offrire anche a tali operatori, che hanno frequenti contatti con scolari e studenti, la possibilità di coadiuvare il controllo della diffusione del virus nel mondo della scuola partecipando allo screening tramite l’esecuzione di test antigenici rapidi nasali;

b. volontari delle associazioni del Terzo settore che assistono anziani soli o persone con disabilità;

c. caregiver familiari che assistono persone anziane o persone con disabilità;

anche al fine di tutelare le persone che svolgono i servizi di assistenza rivolti alla parte più fragile della popolazione;

Ritenuto altresì necessario, in relazione alla ripresa delle attività scolastiche in presenza e allo scopo di garantire maggiore tutela, consentire agli scolari/alunni nonché al personale scolastico (di cui ai punti 1, 6, 7, 8, 9 sopra riportati) la possibilità di ripetere, a carico del SSR, il test antigenico rapido nasale in Farmacia ogni 15 giorni, precisando che per le restanti categorie la frequenza di esecuzione del test rimane mensile;

Considerata la disponibilità delle Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate ad accogliere l’ampliamento del target di popolazione destinataria dell’esecuzione, a carico del SSR, del test antigenico rapido nasale come sopra descritto;

Considerato, inoltre, che per quanto riguarda l’offerta della prestazione rivolta a studenti fuori sede o stranieri iscritti alle università emiliano-romagnole, o che si trovino a frequentare le università in Emilia-Romagna grazie al progetto Erasmus, che non risultino iscritti al sistema di assistenza sanitaria della regione Emilia-Romagna, sarà definito un apposito percorso operativo dai competenti Servizi regionali;

Ritenuto infine necessario precisare - alla luce dell’art 1, comma 452, della legge 178/2020 che è intervenuto sul tema dell’applicazione dell’IVA prevedendo l’esenzione dall’IVA sia alla strumentazione diagnostica COVID19 sia ai servizi strettamente connessi a detta strumentazione diagnostica - che la remunerazione alle Farmacie convenzionate della regione per le prestazioni previste negli Accordi sottoscritti con le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate relative all’esecuzione a carico del SSR di test COVID19 alla popolazione target individuata dal presente atto, a partire dal mese di gennaio 2021, è così definita:

  • al farmacista verrà rimborsato mensilmente un costo a test pari a 15,00 euro esenti IVA, comprensivi dei costi di approvvigionamento del test diagnostico COVID19, della remunerazione del servizio reso e dei costi accessori strettamente connessi all’esecuzione della prestazione;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le successive circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;

Viste, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”; Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

-n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

-n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;

Richiamata, infine, la determinazione n. 14887/2018 recante “Nomina dei Responsabili del Procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”, aggiornata e integrata, rispettivamente, con la determinazione n. 13861/2019 e con la determinazione n. 19191/2019;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di prevedere che l’Accordo sottoscritto in data 11 dicembre 2020 tra l’Assessore alle Politiche per la Salute e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, avente ad oggetto ”Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus”, sia rivolto al seguente target di popolazione:

a) scolari e studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore);

b) genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari degli scolari/studenti di cui al punto 1;

c) sorelle/fratelli degli studenti di cui al punto 1;

d) altri familiari conviventi di scolari/studenti di cui al punto 1;

e) nonna/nonno non convivente di scolari/studenti di cui al punto 1;

f) studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione;

g) studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);

h) personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni;

i) personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP;

j) farmacisti che partecipano al progetto;

k) persone con disabilità, collaboranti e in grado di indossare la mascherina;

l) familiari conviventi delle persone con disabilità;

m) educatori che operano nei servizi parascolastici, in centri di aggregazione giovanile, oratori, scout, ludoteche e istruttori ed allenatori di società sportive giovanili presenti nel territorio;

n) volontari delle associazioni del Terzo settore che assistono anziani soli o persone con disabilità;

o) caregiver familiari che assistono persone anziane o persone con disabilità;

2. di definire che le fasce di popolazione indicate ai punti a), f), g), h), i) potranno, allo scopo di garantire maggiore tutela in relazione alla ripresa delle attività scolastiche in presenza, ripetere il test antigenico rapido nasale in Farmacia a carico del SSR ogni 15 giorni, precisando che per le restanti categorie la frequenza di esecuzione del test rimane mensile;

3. che a far data dal 1° febbraio 2021 le Farmacie convenzionate della regione potranno eseguire su richiesta del cittadino interessato - iscritto al sistema di assistenza sanitaria della regione Emilia-Romagna - e con oneri a carico del cittadino stesso i test sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2 nonché i test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del Coronavirus, in quest’ultimo caso a favore della popolazione non rientrante nei target degli aventi diritto a ricevere gratuitamente la prestazione di cui al precedente punto 1;

4. nelle previsioni di cui al precedente punto 3, la Farmacia dovrà garantire durante l’esecuzione delle attività:

  • l’applicazione di un prezzo calmierato uguale a quello già definito a carico del SSR, pari di 15 euro a test esenti IVA;
  • il mantenimento della tracciabilità delle attività e dei relativi esiti tramite l’utilizzo di un apposito applicativo elettronico avente medesime funzioni del programma utilizzato per le attività a carico del SSR al fine di garantire la tracciabilità e la visibilità dei dati al medico di medicina generale del cittadino nonché ai Dipartimenti di sanità pubblica dell’Azienda USL di assistenza del cittadino per le attività conseguenti;
  • l’applicazione del percorso definito con le deliberazioni 1272/2020 e 1840/2020 in riferimento ai contenuti dei seguenti allegati alle medesime deliberazioni:

- allegato 2 sulle misure di sicurezza per effettuare in Farmacia di test COVID19;

- allegato 3 sull’informativa al cittadino in merito alla possibilità di eseguire in Farmacia test COVID19;

- allegato 4 relativo all’informativa sul trattamento dei dati per la partecipazione al progetto test COVID19 in Farmacia;

- allegato 6 in merito al modulo di consenso alla partecipazione di minore all’esecuzione gratuita del test COVID19 in Farmacia;

5. di sostituire gli allegati n. 3 e 5 dell’Allegato A alla propria deliberazione n. 1940/2020 con i nuovi allegati 3 e 5, posti in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di definire che a far data dal 1 febbraio 2021 i test sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2 eseguiti presso le Farmacie, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 1272/2020, non saranno più posti a carico del SSR;

7. di dare mandato alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di adottare ogni altro adempimento conseguente;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;

9. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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