SUPPLEMENTO SPECIALE N.2 DEL 15.04.2020

PROGETTO DI REGOLAMENTO

Articolo 1

Modifiche all’art. 28 (Validità delle sedute e delle decisioni delle commissioni assembleari)

1. Dopo il comma 3 dell’art. 28 del Regolamento interno è aggiunto il seguente comma 4:

“4. La partecipazione dei consiglieri regionali alle sedute di commissione è consentita anche in modalità telematica, senza alcuna differenza dalla presenza fisica, ma esclusivamente nei casi in cui quest’ultima non sia possibile a fronte di oggettivi ed eccezionali impedimenti, individuati sulla base di criteri definiti dall’Ufficio di Presidenza con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k bis). A tale fine costituiscono motivo di impedimento:

- condizioni individuali certificate di disabilità, gravidanza o maternità, o di assistenza a familiari in certificato stato di bisogno;

- condizioni generali o territoriali di particolare complessità e gravità come da comunicazioni delle autorità competenti in ordine a criticità tali da determinare reali condizioni di pericolo per gli spostamenti fisici quali anche quelle meteo-climatiche, ambientali, sanitarie.”.

Articolo 2

Modifiche all’art. 64 (Sedute assembleari e presenza dei consiglieri regionali)

1. Dopo il comma 4 dell’art. 64 del Regolamento interno è aggiunto il seguente comma 5:

“5. La partecipazione dei consiglieri regionali alle sedute dell’Assemblea è consentita, senza alcuna differenza dalla partecipazione fisica, in modalità telematica, secondo le prescrizioni tecniche stabilite nell’apposito atto di indirizzo tecnico dell’Ufficio di Presidenza di cui all’art. 14 lettera k bis).”.

“5. La partecipazione dei consiglieri regionali alle sedute dell’Assemblea è consentita anche in modalità telematica, senza alcuna differenza dalla presenza fisica fermo restando quanto previsto al comma 6, ma esclusivamente nei casi in cui quest’ultima non sia possibile a fronte di oggettivi ed eccezionali impedimenti, individuati sulla base di criteri definiti dall’Ufficio di Presidenza con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k bis). A tale fine costituiscono motivo di impedimento:

- condizioni individuali certificate di disabilità, gravidanza o maternità, o di assistenza a familiari in certificato stato di bisogno;

- condizioni generali o territoriali di particolare complessità e gravità come da comunicazioni delle autorità competenti in ordine a criticità tali da determinare reali condizioni di pericolo per gli spostamenti fisici quali anche quelle meteo-climatiche, ambientali, sanitarie.”.

6. L’atto dell’Ufficio di Presidenza di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k bis) può definire limiti specifici alla partecipazione dei consiglieri regionali alle sedute dell’Assemblea in modalità telematica nei casi di voti espressi a scrutinio segreto, per i quali deve essere assicurata l’assoluta riservatezza della sua espressione.”.

Articolo 3

Modifiche all’art. 14 (Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa)

1. Al comma 1 dell’art. 14 del Regolamento interno dopo la lettera k) è aggiunta la seguente lettera k bis):

“k bis) delibera l’apposito atto di indirizzo tecnico che consenta e regoli la partecipazione in modalità telematica dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni assembleari e ai lavori dell’Assemblea precisando i criteri per l’individuazione degli oggettivi ed eccezionali impedimenti della presenza dei Consiglieri ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni assembleari nonché gli ulteriori limiti di cui all’articolo 64, comma 6;”.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina