n.59 del 03.03.2021 (Parte Seconda)

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei comuni delle province di Modena e Reggio Emilia

IL PRESIDENTE

Visti: 

  • il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 
  • il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1; 
  • il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”; 
  • il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  • il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; 
  • il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159; 
  • il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; 
  • il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6; 
  • il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
  • il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021; 
  • il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
  • il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Visto il documento recante “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. n. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» in vigore sino al 5 marzo 2021 compreso;

Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale; 

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

Viste la nota dell’Azienda USL di Bologna (allegato 1), la nota dell’Ausl di Imola (allegato 2), la nota dell’Azienda USL di Modena (allegato 3), la nota dell’Azienda USL di Reggio-Emilia (allegato 4) nonché la nota della direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare (allegato 5) allegate alla presente ordinanza e qui richiamate quali parti integranti e sostanziali; 

Preso atto che dalle note della Aziende USL sopra richiamate si evince un significativo incremento dei contagi, in particolare nella popolazione in età scolastica, ed il rischio di una forte pressione sulla disponibilità di posti letto ospedalieri, sia in reparti COVID-19 che in reparti di terapia intensiva, e che le misure previste per le zone arancioni risulterebbero, in relazione alla curva epidemiologica registrata, non sufficienti ad arrestare in modo efficace la crescita del contagio, rendendo necessarie ulteriori e più efficaci restrizioni; 

Considerato che in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati, e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati dalla presente ordinanza, è emersa una situazione di particolare criticità nei comuni del territorio della Città metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, tali da richiedere l’adozione delle misure previste per le c.d. zone rosse, e per i comuni della provincia di Reggio Emilia le misure già previste con la precedente propria ordinanza approvata con decreto n. 23 del 1 marzo 2021 per l’area della Romagna; 

Ritenuto, pertanto, opportuno definire misure specifiche di restrizione fino al 21 marzo 2021, periodo durante il quale si procederà al costante monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica;

Comunicata l’adozione, del presente provvedimento, per le vie brevi, ai Prefetti di Bologna, Modena e Reggio Emilia e al Ministro della Salute e sentiti i componenti dell’Unità di Crisi regionale di cui al proprio Decreto n. 25 del 28 febbraio 2020, e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto: “Approvazione dei criteri per l'applicazione di misure regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus SARSCoV-2”; 

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus; 

Dato atto dei pareri allegati; 

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti: 

1) per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna e per i comuni della provincia di Modena: 

a) l’applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; 

b) nelle giornate del 4 e 5 marzo in ragione delle indicazioni pervenute dalle competenti Aziende sanitarie nelle note relative all’andamento epidemiologico della popolazione in età scolastica citate in premessa, l’applicazione delle seguenti misure: 

- fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

- è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18 del DPCM 14 gennaio 2021, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del DPCM 14 gennaio 2021; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; 

2) per i comuni della Provincia di Reggio-Emilia:

a) l’applicazione delle seguenti misure, già in parte previste dalla vigente normativa nazionale per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto: 

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti e nei territori in cui la stessa è consentita. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori dei comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private, ivi inclusi gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti previsti e disciplinati dall’art. 2 del decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021;

- sono sospese tutte le attività sportive previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

- i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile; 

- sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;

b) in ragione delle indicazioni pervenute dalla competente Azienda sanitaria nella nota relativa all’andamento epidemiologico della popolazione in età scolastica citata in premessa, l’applicazione delle seguenti misure: 

- fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

 - è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18 del DPCM 14 gennaio 2021, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; 

3) alla luce delle nuove evidenze sulla maggiore trasmissibilità delle nuove varianti SARSCoV-2:

a) che siano applicate tutte le misure volte ad implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi indicate nella citata Circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, tra cui l’impiego del test molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni con test molecolare;

b) che non potrà essere interrotto l’isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma dovrà proseguire l’isolamento fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo; 

4) che a far data dal 6 marzo 2021 e fino alla scadenza dello Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 trovi applicazione anche nei confronti dei “servizi ricreativi” di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. 19/2016;

5) che le disposizioni della presente ordinanza, ad esclusione del precedente punto 4), si applichino dalla data del 4 marzo 2021 e siano efficaci fino al 21 marzo 2021;

6) che le violazioni alla presente ordinanza siano applicate ai sensi dell’art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020 e accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981;

7) di trasmettere la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;

8) di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente 

Stefano Bonaccini

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