n.205 del 07.07.2021 periodico (Parte Seconda)
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994 - anno 2021
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito, a cura delle Regioni, un fondo destinato alla prevenzione e all’indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni, nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare l'art. 40 che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Viste le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, ora Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, per ciascun ambito provinciale, a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015, tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla sopra citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994, disposta con Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;
Visto l'art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificata con la predetta L.R. n. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole”, che, al comma 2, prevede che la Regione possa concedere, tra l’altro, contributi per interventi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge n. 157/1992 all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;
Richiamati:
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Titolo VII, Capo 1, sez. 2, relativo agli aiuti concessi dagli Stati;
- gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare il punto 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria”, punto (143) lett.(e) e punto (144) lett.(g) relativi, tra l’altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da specie protette nonché il punto (155) che fissa l’intensità massima dell’aiuto all’80% dell’investimento, che può essere aumentato al 100% se l’investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari;
- la Comunicazione della Commissione (2018/C 403/06) del 9 novembre 2018, relativa alla modifica dei sopracitati “Orientamenti”, con la quale, tra l’altro, viene modificato il predetto punto (155), prevedendo che l’intensità dell’aiuto finalizzato a prevenire danni da fauna selvatica protetta possa essere aumentata al 100% dell’investimento;
Richiamati altresì:
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, ed in particolare:
- l’art. 3, comma 2 che stabilisce il limite di Euro 20.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari;
- l’art. 3, comma 3 bis che attribuisce agli Stati membri la facoltà di innalzare l’importo totale degli aiuti fino ad Euro 25.000,00, purchè siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b);
- il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura e stabilisce all’art. 3, comma 2, il limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari;
- il D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che, tra l’altro, definisce in Euro 25.000,00 l’importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali finanziari;
Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, così come modificata dalla propria deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019, con la quale sono state recepite le sopracitate modifiche agli “Orientamenti per gli aiuti di Stato in agricoltura” nonchè al richiamato Regolamento (UE) n. 1408/2013;
Atteso che i suddetti criteri erano stati oggetto di specifica notifica alla Commissione Europea che, con Decisione SA 48094 (2017/N) del 27 novembre 2017, li aveva ritenuti conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, così come ha ritenuto conforme la relativa modifica, esprimendo parere favorevole con Decisione SA 53390 del 18 marzo 2019;
Dato atto, pertanto, che i contributi per interventi di prevenzione ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994 possono essere riconosciuti come di seguito indicato:
- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica protetta, si applicano le condizioni ed i criteri definiti nella citata propria deliberazione n. 364/2018, così come modificata con deliberazione n. 592/2019;
- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica non protetta ai sensi delle disposizioni internazionali e nazionali e da specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge n. 157/1992, per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, vengono erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 316/2019;
- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni causati da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici, vengono erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 717/2014;
Visto il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamati:
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;
- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021–2023”;
Rilevato che i predetti criteri per la concessione di contributi stabiliscono che la Regione, nei limiti della disponibilità del bilancio, provvede annualmente alla predisposizione di apposito bando che definisce i criteri e le procedure per l’attuazione dell’intervento contributivo di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, di provvedere, con il presente atto, all’approvazione di uno specifico bando per l’erogazione di aiuti per l’acquisto di presidi di prevenzione a protezione delle produzioni vegetali e degli allevamenti zootecnici ivi compresi gli allevamenti ittici, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
Vista la Legge Regionale del 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 recante “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
- di approvare uno specifico bando per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di destinare agli interventi oggetto del bando di cui al presente atto risorse pari ad Euro 250.000,00 stanziate sul capitolo U78073 “Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15/2/1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale regionale 2021-2023 – anno di previsione 2022;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.