n.1 del 02.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della Struttura residenziale e semi residenziale terapeutico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d'abuso Il Timoniere, S. Giustina Mesola (FE) gestita dall'ente coop. Soc. Il timoniere, S. Giustina Mesola (FE)

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della citata deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso; 

Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultime L.R. 4/08, che all’art. 10: 

  • pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta Regionale; 

Visto il decreto dell’Assessore alle Politiche per la salute n. 43 del 28 novembre 2007 con il quale è stato concesso l’accreditamento della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Il Timoniere”, ubicata in piazza B. Rossi 10, Mesola (FE), gestita dall’ente “Coop.Sociale Il Timoniere”, con sede legale in piazza B. Rossi 10, Mesola (FE), per una ricettività complessiva di 12 posti residenziali e 12 posti semiresidenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 26 maggio 2011, e protocollata con n. PG/2011/0133459 del 30 maggio 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di “Coop.Sociale Il Timoniere” chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale della struttura “Il Timoniere” concesso con il citato decreto 43/07 e contestualmente la trasformazione di 8 posti da regime semiresidenziale a regime residenziale;

Preso atto che il provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente alla struttura “Il Timoniere” ha per oggetto l’assetto di posti già accreditato nel 2007, ovvero 12 posti residenziali e 12 posti semiresidenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa;

Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 12 luglio 2011, circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine al rinnovo dell’accreditamento della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2012/1364 del 7 febbraio 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato 

determina:

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Il Timoniere”, ubicata in piazza B. Rossi 10, Mesola (FE), gestita dall’ente “Coop.Sociale Il Timoniere”, con sede legale in piazza B. Rossi 10, Mesola (FE), per una ricettività complessiva di 12 posti residenziali e 12 posti semiresidenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa;

2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. l’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza dell’accreditamento già concesso con precedente provvedimento, ovvero 28 novembre 2011, e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività;

6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

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