n.146 del 18.05.2016 (Parte Seconda)

Influenza aviaria - Ulteriori misure di contenimento dell'influenza aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE

Visti:

  • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
  • l’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
  • il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
  • la Decisione di esecuzione (UE) 2016/697 della Commissione del 4/5/2016 riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia;
  • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
  • il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 “Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9”;
  • l’ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”;
  • il dispositivo del Ministero della Salute 011103-
04/05/2016-DGSAF-COD_UO-P “Influenza aviaria - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria”;
  • l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 3/5/2016;
  • i referti della sezione di Forlì dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna rispettivamente emessi in data 29/4/2016 che riportano l’esito positivo rispettivamente agli esami sierologici e virologici nei confronti di un virus di influenza aviaria sottotipo H7 da campioni prelevati nell’allevamento di galline ovaiole sito nel comune di Portomaggiore (FE), Cod. Az. 019FE0026;
  • gli ulteriori referti del medesimo laboratorio emessi in data 14/5/2016 che riportano l’esito positivo agli esami virologici nei confronti di un virus di influenza aviaria sottotipo H7 da campioni prelevati nell’allevamento di tacchini da carne sito nel comune di Portomaggiore (FE), Cod. Az. 019FE041;
  • i referti del centro di referenza nazionale (IZS delle Venezie) relativi all’azienda 019FE041 che confermavano in data 30/4/2016 la positività sierologica e in data 2/5/2016 la positività virologica evidenziando che si trattava di virus dell’influenza aviaria H7N7 ad alta patogenicità (HPAI);
  • gli ulteriori referenti dello stesso centro di referenza per l’azienda 019FE041 che in data 16/5/2016 confermavano la positività virologica nell’azienda 019FE041 con riferimento a virus dell’influenza aviaria H7N7 HPAI;

Considerati:

  • i riscontri delle indagini epidemiologiche;
  • la situazione epidemiologica regionale e nazionale;

Ritenuto necessario istituire zone di protezione e sorveglianza intorno al focolaio 019FE041 ulteriori rispetto a quelle già istituite con la precedente ordinanza intorno al focolaio 019FE026 e definire le misure da applicare in tali zone ai sensi del decreto Legislativo 9/2010 sopra richiamato;

Ritenuto opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell’influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli;

Valutato necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell’area territoriale circostante gli allevamenti sede di focolaio ed in quelli ad esso funzionalmente collegati;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni adottate con propria Ordinanza n. 72/2016, sulla base del riscontro di virus influenzale Tipo H7 nell’azienda 019FE041;

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute

ORDINA

l’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza intorno ai focolai 019FE026 e 019FE041 con riferimento ai territori indicati nelle mappe riportate rispettivamente in allegato 1 e in allegato 2 e comprendenti comuni o parti di essi elencati in allegato 3.

E

l’adozione delle misure come di seguito specificate.

1. Il Servizio Veterinario delle Aziende U.S.L. competenti per territorio garantisce l’applicazione delle seguenti misure

1.1. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l’aggiornamento dell’anagrafe zootecnica nazionale per le aziende commerciali;

1.2. sopralluoghi in tutte le aziende commerciali per valutare eventuale sintomatologia riferibile a influenza aviare a bassa o alta patogenicità verificando la documentazione dell’allevamento per valutare se ci sono stati nel periodo a rischio di introduzione della malattia aumenti di mortalità, cali della produzione di uova e del consumo di mangime e sottoponendo ad esame clinico il pollame e gli altri volatili detenuti;

1.3. verifica delle procedure di tracciabilità e biosicurezza delle aziende commerciali presenti con particolare attenzione alle procedure gestionali;

1.4. ulteriori controlli negli allevamenti delle specie sensibili secondo le indicazioni del Ministero della Salute e del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di questa Regione.

2. Misure da applicare nelle zone di protezione

Nelle zone di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

2.1. tutto il pollame e tutti gli altri volatili detenuti sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

2.2. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti a disinfezione secondo le procedure previste dall’art. 48 del D.L.gs 9/2010;

2.3. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio a disinfezione secondo le procedure previste dall’art. 48 del D.L.gs 9/2010;

2.4. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame o di altri volatili o di mammiferi domestici; tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: a) non hanno contatti con il pollame o altri volatili detenuti nell'azienda; b) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili detenuti nell' azienda;

2.5. aumenti della morbilità o della mortalità o cali dei livelli di produzione e del consumo di mangime nelle aziende sono immediatamente segnalati alla AUSL competente per territorio;

2.6. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

2.7. il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia; tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario della ASL competente che lo richieda;

2.8. sono vietati, salvo autorizzazione della Regione la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami di volatili proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

2.9. è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico;

2.10. è vietata la vendita ambulante di volatili;

2.11. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende o su rotaia, di pollame, altri volatili, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse;

2.12. è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; b) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui ai punti 2.11 e 2.12 la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

3. Misure da applicare nelle zone di sorveglianza

Nelle zone di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

3.1. è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

3.2. è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza;

3.3. in relazione ai divieti di cui ai punti 3.1 e 3.2 la Regione in accordo con il Ministero della salute e sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviare, può rilasciare specifiche deroghe in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE e s.m.i. defininendone le modalità;

3.4. I detentori in solido con i proprietari degli allevamenti avicoli sono responsabili del rispetto dei requisiti previsti dalle deroghe concesse;

3.5. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

3.6. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonchè qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione secondo un più procedure previste dall’art. 48 del D.L.gs 9/2010;

3.7. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici; tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

3.8. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario della AUSL che svolge gli opportuni accertamenti;

3.9. il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richiede;

3.10. sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario dell’AUSL la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami di volatili proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

3.11. è vietata l’introduzione e l’immissione, nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;

3.12. è vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

4. Altre Disposizioni per l’intero territorio regionale

4.1. Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di pollame e altri volatili;

4.2. È vietata la movimentazione di pollame e altri volatili verso mercati, fiere e concentramenti di animali che si svolgono in altre regioni;

4.3. Nelle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna, nel territorio a nord dell’autostrada A14 tutto il pollame e tutti gli altri volatili sono trasferiti e tenuti all'interno di edifici dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

4.4. Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di questa Regione;

4.5. La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza n. 72 del 3/5/2016;

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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