n.27 del 01.02.2023 periodico (Parte Seconda)

Concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso agricolo e igienico ed assimilati in comune di Reggio Emilia (RE) località Gorganza - Codice Procedimento RE22A0049. Titolare: La Quercia – Società Cooperativa Agricola e Sociale

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta La Quercia – Società Cooperativa Agricola e Sociale C.F./P.IVA 00931650352 con sede in Canossa (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Gorganza da destinarsi ad uso agricolo e igienico ed assimilati;

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,0 per un volume complessivo annuo non superiore a m3 2.600 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2032;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 13 gennaio 2023, n. DET-AMB-2022-156

(omissis)

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà procedere all’istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata e comunicare l’avvenuta installazione a questo Servizio, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

  • ARPAE - SAC di Reggio Emilia - Piazza Gioberti n.4 - 42121 REGGIO EMILIA -pec: aoore@cert.arpa.emr.it;
  • Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera n.8, 40127 BOLOGNA - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto all’obbligo d’installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 32 del R.R. 41/2001.

(omissis)

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