n.82 del 30.03.2022 periodico (Parte Seconda)

Individuazione dei soggetti attuatori per le attività di assistenza sanitaria alla popolazione ucraina

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 19/1994 recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

- la L.R. n. 29/2004 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31/12/2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

- il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante “Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina”;

- il D.L. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 872 del 4 marzo 2022, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 873 del 4 marzo 2022, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

Dato atto che l’OCDPC n. 872/2022 stabilisce, all’art. 2, comma 1, che i Presidenti delle Regioni, sono nominati Commissari Delegati, e che, in tale veste, debbano, tra l’altro:

  • coordinare l’organizzazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile, negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina;
  • provvedere alla definizione logistica per il trasporto delle persone, limitatamente al territorio di competenza;
  • assicurare, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nelle more dell’individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture – medesime, nel quadro di distribuzione nazionale dei profughi;
  • provvedere all’assistenza sanitaria e all’assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine;

Dato atto, altresì, che all’art. 4, l’OCDPC n. 872/2022 dispone, in materia di gestione contabile:

  • l’individuazione, da parte dei Commissari Delegati di “uno o più Soggetti Attuatori, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento”;
  • l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato o a uno dei Soggetti attuatori da lui individuato;

Evidenziato che i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe di cui all’art. 9, dell’OCDPC n. 872/2022, per la realizzazione delle attività di cui all’Ordinanza medesima;

Considerata la necessità di individuare, con il presente atto, i Soggetti Attuatori, ai sensi del richiamato art. 4 dell’OCDPC n. 872/2022, per le attività di assistenza sanitaria alla popolazione ucraina in arrivo o già arrivata nel territorio regionale;

Valutata, perciò, l’opportunità di nominare, quali Soggetti Attuatori, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR e degli IRCCS quali Soggetti attuatori – ciascuno per il proprio Ente -, allo scopo di assicurare il tempestivo accesso all’assistenza sanitaria alla popolazione ucraina in arrivo o già arrivata nel territorio regionale;

Considerato, altresì, che:

- gli oneri finanziari relativi alle attività e agli interventi di assistenza sanitaria saranno assunti dai Soggetti attuatori, fatto salvo il successivo rimborso - ivi comprese le spese per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate prima dell’adozione del presente atto - a valere sulla contabilità speciale che, ai sensi del richiamato art. 4, comma 2, della citata OCDPC n. 872/2022, così come previsto dal proprio Decreto n. 23 del 9 marzo 2022, sarà da intestare al Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato;

- i termini e le modalità di rendicontazione saranno definiti con successivo atto;

Visti:

- il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la delibera di Giunta regionale n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”, ed in particolare il relativo allegato D;

- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

  1. di individuare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’OCDPC n. 872/2022, quali Soggetti Attuatori, per le attività di assistenza sanitaria alla popolazione ucraina in arrivo o già arrivata nel territorio regionale nel territorio regionale, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR e degli IRCCS, ciascuno per il proprio Ente;
  2. di stabilire che i predetti Soggetti Attuatori adottino ogni atto che si renda necessario per dare esecuzione agli interventi di loro competenza, stipulando anche i relativi contratti e che possano avvalersi, ai sensi dell’art. 9, comma 1, dell’OCDPC n. 872/2022, delle deroghe ivi previste, purché debitamente motivate;
  3. di stabilire che gli oneri finanziari relativi alle attività e agli interventi di assistenza sanitaria saranno assunti dai Soggetti attuatori, fatto salvo il successivo rimborso - ivi comprese le spese per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate prima dell’adozione del presente atto - a valere sulla contabilità speciale che, ai sensi del richiamato art. 4, comma 2, della citata OCDPC n. 872/2022, così come previsto dal proprio Decreto n. 23 del 9 marzo 2022, sarà da intestare al Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

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