n.124 del 29.04.2014 (Parte Seconda)

Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’ art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art.1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visti in particolare:

- l’art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;

- l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;

- il D.P.C.M. 4 luglio 2012;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (convertito in Legge 24 giugno n. 71)“ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;

Visto che, ai sensi dell’articolo 2 - comma 6, del citato decreto legge n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è stata aperta apposita contabilità speciale n. 5699, presso la Banca D’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna-D.L.74-12”;

Richiamate le proprie ordinanze:

- 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 49 del 2 ottobre 2012 “Programma per il ripristino, la riparazione e il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 119 dell’ 11 ottobre 2013“ Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata;

- n. 26 del 10 aprile 2014 “Alloggi in affitto a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012”;

Preso atto che con la citata ordinanza n. 119/2013 all’art. 9 è stato disposto per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, di ammettere a finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono, in deroga a quanto disposto dall’art. 6 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/12 e smi, ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione od altri soggetti privati che si impegnano a recuperarli confermandone la destinazione d’uso o per destinarli ad un uso compatibile con la pianificazione urbanistica ed affittarli per almeno 8 anni secondo quanto stabilito nella convenzione sottoscritta con il Comune;

Dato atto inoltre che all’art. 9 della citata ordinanza n.119/2013 sono state fornite alcune indicazioni e disposizioni procedurali mentre si è provveduto a rinviare ad una successiva ordinanza la definizione dettagliata delle procedure relative alla quantificazione dei contributi, alle modalità di erogazione e liquidazione dei contributi spettanti e la predisposizione di uno schema di convenzione tipo da utilizzarsi da parte dei Comuni in cui sono localizzati gli interventi ed i soggetti che li realizzano; 

Ravvisata la necessità di definire le procedure relative alle modalità di quantificazione, erogazione e liquidazione dei contributi e di adottare lo schema di convenzione tipo di cui all’allegato A, parte integrante alla presente ordinanza, che regola i rapporti tra i Comuni e i soggetti interessati con particolare riferimento alla determinazione della durata e dei canoni di locazione, dei prezzi di cessione alloggi al termine della locazione, della durata ecc..;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare quanto sopra evidenziato;

Visto l’art. 1, comma 371, lett. c) della l. n. 147 del 20 dicembre 2013 che integra le disposizioni dell’art. 9 dell’Ordinanza 119 estendendo la possibilità di realizzare interventi di ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma che i proprietari non intendono riparare, oltreché ad imprese e cooperative anche a soggetti terzi, pubblici e privati, e che tali immobili possono essere destinati alla residenza ed alla locazione, anche con patto di futura vendita, prioritariamente a coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico secondo modalità stabilite nella convenzione col comune, beneficiando di contributi nella misura stabilita dalla presente ordinanza.

Sentito nella seduta del 8 aprile 2014 il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

  DISPONE   

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate di stabilire:

a) le disposizioni relative alla quantificazione e modalità di erogazione dei contributi spettanti in applicazione dell’art. 9 della sopracitata ordinanza n. 119/2013 sono riportate nell’Allegato A, parte integrante della presente ordinanza;

b) i contenuti della convenzione tipo che regola i rapporti tra i Comuni e i soggetti che realizzano gli interventi sono riportate nell’Allegato B, parte integrante della presente ordinanza;

c) che al comma 1 dell’art. 9 dell’ordinanza commissariale n. 119 dell’ 11 ottobre 2013, dopo le parole “ad altri soggetti privati” siano aggiunte le parole “e pubblici”.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 aprile 2014

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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