n.166 del 19.06.2013 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio della struttura: "Casa di Cura privata accreditata Villa Maria SpA di Rimini"

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Vista la nota pervenuta a questa amministrazione in data 6/12/2012, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell’Ospedale privato accreditato Casa di Cura Villa Maria SpA, con sede legale in Viale Matteotti n. 24, Rimini, chiede l’accreditamento provvisorio per le seguenti attività:

Area di degenza ed ambulatoriali:

  • Ginecologia
  • Day Surgery

Preso atto che la struttura è stata autorizzata all’esercizio con provvedimenti del Sindaco del Comune di Rimini, Prot. n. 169297 del 8/11/2012 e Prot. n. 184394 del 3/12/2012;

Viste le determinazioni n. 15357 del 30/12/2010 e n. 17721 del 21/2/2011, con le quali è stato concesso l’accreditamento alla sopra indicata Struttura;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche sulla documentazione effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2013/5028 del 18/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Richiamato inoltre il DLgs 159/11 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal DLgs 218/12;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l'accreditamento provvisorio, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Casa di cura privata accreditata “Villa Maria SpA., con sede legale in V.le Matteotti 24, Rimini, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, per le seguenti attività:

Area di degenza ed ambulatoriali:

  • Ginecologia
  • Day Surgery

La Struttura manterrà altresì l’accreditamento per le seguenti attività di ricovero ed ambulatoriali:

  • Chirurgia Generale
  • Geriatria
  • Medicina Generale
  • Oculistica
  • Ortopedia e Traumatologia
  • Otorinolaringoiatria
  • Lungodegenti

- l’accreditamento provvisorio concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento ed, ai sensi di quanto disposto dalla propria delibera 53/13, ha validità fino alla data di scadenza del precedente provvedimento di accreditamento (30/12/2014);

- di dare mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di verificare, entro 18 mesi, il possesso dei requisiti di accreditamento; 

- in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 53/013, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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