n.19 del 23.01.2024 (Parte Seconda)

Assegnazioni a destinazione vincolata in materia di sanità e per progetti comunitari. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato in particolare l’articolo 51, il quale stabilisce:

  • al comma 2, che “Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a. l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.”;

  • al comma 3, che “L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.”;

Viste:

  • la L.R. 27 dicembre 2022, n. 24 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di Stabilità regionale 2023)”; 
  • la L.R. 27 dicembre 2022, n. 25 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025”;
  • la legge regionale 28 luglio 2023, n. 11 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025”
  • la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna” per quanto applicabile;
  • la propria deliberazione n. 2357 del 27 dicembre 2022 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025”;

Richiamata la propria deliberazione n. 104 del 1 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione”, ed in particolare il punto B) lettera a) dell’allegato parte integrante al medesimo provvedimento, che attribuisce alla Giunta la competenza per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale per l'iscrizione delle entrate derivati da assegnazioni vincolate nonché delle relative spese;

Preso atto delle assegnazioni a destinazione vincolata di seguito elencate:

Contributi dello Stato a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI)

Visti:

  • l'art. 26, comma 7, del Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che al fine di fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili – FOI - finalizzato a consentire l'avvio entro il 31/12/2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi;
  • l’art. 1, commi da 369 a 379, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, che tra l’altro incrementa la dotazione del FOI sino al 2027 e trasferisce tali risorse, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in GU n. 213 del 12 settembre 2022, sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

Visti i decreti del Ragioniere dello Stato:

  • 52 del 2 marzo 2023 col quale vengono assegnate definitivamente le risorse relative al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili relative al 2022 e in particolare alla Regione Emilia-Romagna:
    • euro 28.085.920,90 per l’intervento 1.1 “Case della comunità” finanziato dal PNRR,
    • euro 13.544.145,19 per l’intervento 1.3 “Ospedali della Comunità” finanziato dal PNRR,
    • euro 294.088,82 per l’intervento dell’Intervento 1.2.2 “COT, Interconnessione aziendale, device” finanziato dal PNRR,
    • euro 15.384.889,14 per l’intervento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile (nuovi progetti)” finanziato dal PNRR;
  • prot. 25491 del 28 marzo 2023 che destina alla Regione Emilia-Romagna:
    • euro 84.768,00 per l’intervento 1.1 “Case della comunità” finanziato dal PNRR,
    • euro 42.498,47 per l’intervento dell’Intervento 1.2.2 “COT, Interconnessione aziendale, device” finanziato dal PNRR;
  • n. 185 dell’8 agosto 2023, in attuazione dell’articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, col quale si è provveduto ad assegnare definitivamente le risorse per gli interventi che hanno i requisiti e che assegna in favore della Regione Emilia-Romagna:
    • euro 1.529.608,12 per l’intervento 1.1 “Case della comunità” finanziato dal PNRR,
    • euro 134.499,94 per l’intervento dell’Intervento 1.2.2 “COT, Interconnessione aziendale, device” finanziato dal PNRR;
  • n. 211 del 17 novembre 2023, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, il quale assegna definitivamente le risorse del FOI nella misura del 10% agli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, ed in particolare alla Regione Emilia-Romagna:
    • euro 362.847,40 per l’intervento 1.1 “Case della comunità” finanziato dal PNRR,
    • euro 203.371,30 per l’intervento 1.3 “Ospedali della Comunità” finanziato dal PNRR;

Vista altresì la richiesta di variazione dell’Assessore alle Politiche per la salute Prot. 20.12.2023.1259285.I;

Assegnazione dello Stato dal Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età

Visti:

  • l’art. 33 comma 6 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che istituisce nello stato di previsione del  Ministero  della  salute  un fondo con una dotazione di  10  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinato a promuovere il benessere  e  la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce  più deboli della popolazione, con priorità per  i  pazienti  affetti  da patologie  oncologiche,  nonché'  per  il  supporto  psicologico  dei bambini e degli adolescenti in età scolare;
  • il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 163 del 10/01/2022, avente ad oggetto “Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi psicologici” che assegna a tal fine alla Regione Emilia-Romagna euro 681.492,43;
  • l’Intesa Rep. Atti n. 198/CSR del 6 settembre 2023 con la quale è stata riproposta per l’anno 2022 la medesima assegnazione dell’anno 2021, che per la Regione Emilia-Romagna ammonta ad euro 681.492,43;
  • il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 275 del 24/11/2023, avente ad oggetto “Riparto del fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonchè per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.”, con cui è stato ripartito a livello nazionale un fondo di euro 10.000.000,00 per l’anno 2022, destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico di bambini e adolescenti in età scolare e che assegna alla Regione Emilia Romagna euro 681.492,43;
  • la bolletta d’incasso n. 23718 del 18/12/2023 di euro 681.492,43, con causale “TESUN-83896788450998 DM 13 ottobre 2023 Cap. 2306 Tit. 5 art. 1”;

Assegnazione dello Stato sul Fondo per la concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

Visti:

  • la legge n. 210 del 25 febbraio 1992 che riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e ss.mm.ii., che ha trasferito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi riconosciute ai sensi della legge n. 210/1992;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ed in particolare l’articolo 1, comma 821, che ha previsto l’istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, disponendo, altresì, che il suindicato fondo venga ripartito tra le regioni interessate, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato- Regioni;
  • l’art. 9, comma 11, D.l. 18 ottobre 2023 n. 145 che ha incrementato il fondo ci cui al predetto comma 821, legge 178/2020 di 50 milioni di euro per l’anno 2023;
  • lo schema di decreto del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell’economia e delle Finanze di riparto delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che assegna in favore della Regione Emilia-Romagna Euro 5.897.335,95 per l’anno 2023;
  • l’Intesa, Rep. Atti n. 289/CSR del 6 dicembre 2023, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto sopracitato;

Assegnazioni dello Stato destinate alla realizzazione di attività volte a favorire l'accesso da parte degli utenti alle tecniche di procreazione assistita

Visti:

  • la legge 19 febbraio 2004, n. 40, “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”;
  • l’art. 1, comma 450, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che “al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l’accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell’infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all’art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”;
  • il successivo comma 451, il quale dispone che “con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 450 anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma”;
  • la bolletta di incasso n. 22295 del 28 novembre 2023 di euro 319.531,56, versante Ministero della Salute e causale “TESUN-83737048435024 Riparto Fondo PMA anno 2023 Cap. 2440 Tit. 7 art. 1”;

Vista altresì la richiesta di variazione di bilancio dell’Assessore alle Politiche per la salute, Prot. 13.12.2023.1236788.I;

Assegnazione dello Stato delle risorse destinate all'erogazione di un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi

Visti:

  • l’art. 1-quater, comma 3, del D.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2021 n. 15, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad erogare un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti provati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi, in seguito all’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità  psicologica,  a  causa  dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica;
  • l’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale, al citato articolo 1-quater, comma 3, dopo il quarto periodo, inserisce il seguente: “Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”;
  • l’Intesa Rep. Atti n. 281/CSR del 23 novembre 2023 sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativa al riparto del contributo per sessioni di psicoterapia cosiddetto “Bonus Psicologo” di cui all’articolo 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari ad euro 5 milioni a livello nazionale. Tali risorse per la Regione Emilia-Romagna ammontano ad euro 376.629,52 e saranno trasferite all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ai fini dell’erogazione del bonus ai cittadini richiedenti;

Assegnazione dello Stato delle risorse aggiuntive per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione agli effetti derivanti dall’emersione dei rapporti di lavoro irregolari prevista al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale   e collettiva in conseguenza emergenza da Covid 19

Visti:

  • l’art. 103 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri
  • il successivo comma 24, il quale prevede che “in relazione agli effetti derivanti dall’attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l’anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le Regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo”;
  • l’Intesa Rep. Atti n. 288/CSR del 6 dicembre 2023 sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto alle Regioni delle risorse per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari di cittadini stranieri annualità 2020 e 2021, tali risorse, per la Regione Emilia- Romagna, ammontano complessivamente ad euro 21.479.247,85 (annualità 2020 euro 7.249.736,70; annualità 2021 euro 14.499.511,15);

Assegnazione dello Stato a valere sul fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP)

Visti:

  • l’art. 1, comma 946 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che istituisce presso il Ministero della Salute il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP), prevedendo 50 milioni di euro annui a partire dal 2016 da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della Salute sentita la Conferenza Stato-Regioni;
  • il parere Rep. atti n. 313/CSR del 20 dicembre 2023 sullo schema di decreto del Ministro della Salute di riparto del Fondo per il gioco d’azzardo patologico per l’anno 2023, che riconosce alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 3.305.797,79;

Assegnazione dello Stato per la realizzazione del programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE presso le sedi delle pubbliche amministrazioni e sui mezzi di trasporto

Visti:

  • l’art. 1 della legge 4 agosto 2021, n. 116 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.” che prevede un del programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE presso le sedi delle pubbliche amministrazioni e sui mezzi di trasporto e a tal fine concede contributi nel limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.
  • l’Intesa Rep. atti n. 189/CU del 20 dicembre 2023 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, concernente le disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) che riconosce alla Regione Emilia-Romagna euro 152.713,21 per ciascuna annualità dal 2021 al 2025;

Vista altresì la richiesta di variazione di bilancio dell’Assessore alle Politiche per la salute;

Riproposizione di risorse vincolate

Preso atto che quote di entrate derivanti da assegnazioni a destinazione vincolata, iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, non sono state accertate al termine dell’esercizio medesimo, né sono state impegnate le correlate spese, per i medesimi importi;

Ritenuto, previa verifica del permanere della validità delle assegnazioni, di procedere alla riproposizione degli stanziamenti di entrate a destinazione vincolata non accertate nel 2022 e dei correlati stanziamenti di spesa non impegnati, al netto delle variazioni già disposte con propria deliberazione n. 515 del 3 aprile 2023 in relazione alla contestuale reimputazione di entrate e spese in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

Vista la richiesta di riproposizione di entrate e correlate spese a destinazione vincolata stanziate e non accertate né impegnate negli esercizi precedenti dell'Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino Istituzionale, Rapporti con Ue, Prot. 18.12.2023.1250883.I - nella quale si dà atto e vengono specificati i motivi per i quali l’assegnazione deve considerarsi tuttora valida;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
  • n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate altresì:

  • la determinazione nr. 2335 del 09/02/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. anno 2022”, che si assume a riferimento;
  • la deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;

     Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:

  • n. 771 del 24/05/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente. Secondo Adeguamento degli assetti organizzativi e linee di Indirizzo 2021”;
  • n. 325 del 07/03/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
  • n. 426 del 21/03/2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
  • n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

Vista, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 6599 del 28/03/2023 “Modifica micro assetti organizzativi e conferimento incarico dirigenziale di settore nell'ambito della Direzione Generale Politiche Finanziarie.”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, rapporti con UE;

A voti unanimi e palesi

delibera
  1. di prendere atto delle assegnazioni indicate in premessa;
  2. di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 – 2025 le variazioni ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023 - 2025 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  4. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  5. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., da trasmettere al Tesoriere (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto);
  6. di trasmettere al Tesoriere, dopo l’adozione del presente atto, il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
  7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  8. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, la presente deliberazione ai sensi del comma 8, dell'art. 31, della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. 

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