n.92 del 06.06.2012 periodico (Parte Seconda)
Modifica accreditamento Salus Hospital S.p.A. di Reggio Emilia
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9 e 10:
- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;
Viste:
le proprie determinazioni n. 15366 del 30/12/2010 e n. 1766 del 21/2/2011, con le quali è stato concesso l’accreditamento alla sopra indicata struttura;
la nota pervenuta a questa amministrazione in data 7/12/2010 (P.G.2010/0304068), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Salus Hospital SpA con sede legale in Reggio Emilia, Via Levi n. 7 chiede una modifica dell’accreditamento già richiesto con nota del 9/8/2007;
la nota dell’Azienda USL di Reggio Emilia prot. n. 2012/26946 pervenuta il 19/3/2012, con la quale il Direttore Generale, esprime il proprio consenso alla modifica dei posti letto accreditati;
Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento ed alla attivazione dell’attività di recupero e riabilitazione (cod.56) con provvedimento del Sindaco del Comune di Reggio Emilia, autorizzazione 85/10 del 6/8/2010;
Tenuto conto della risultanza della verifica effettuata dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 22 marzo 2011, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/10904 del 23/9/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Preso atto che è stato acquisito per le vie brevi, il parere positivo dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, circa la aderenza ai requisiti generali e specifici relativamente anche all’attività di Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod. 60);
Ritenuto necessario concedere la modifica dell’accreditamento già dato con proprie determinazioni 15366/10 e 1766/11;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato il DPR 252/98;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
determina:
- di concedere l’accreditamento provvisorio per l’attività di Recupero e riabilitazione (cod. 56 limitatamente alla riabilitazione cardiologica), e (cod. 60 per la riabilitazione ortopedica), dando atto che, di conseguenza, la struttura è accreditata nei limiti e nei modi sotto definiti:
Salus Hospital SpA, con sede legale in Reggio Emilia, Via Ulderico Levi n. 7;
per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:
Area di degenza: - posti letto complessivi 107
- Angiologia (cod.05)
- Cardiochirurgia (cod.07)
- Cardiologia (cod.08)
- Chirurgia Generale (cod.09)
- Chirurgia Maxillo-Facciale (cod.10)
- Chirurgia Plastica (cod.12)
- Chirurgia Toracica (cod.13)
- Chirurgia Vascolare (cod.14)
- Malattie Endocrine/Diabetologia (cod.19)
- Medicina Generale (cod.26)
- Neurochirurgia (cod.30)
- Neurologia (cod.32)
- Oculistica (cod.34)
- Ortopedia e Traumatologia (cod.36)
- Ostetricia e Ginecologia (cod.37)
- Otorinolaringoiatria (cod.38)
- Urologia (cod.43)
- Terapia Intensiva (cod.49)
- Unità Coronarica (cod.50)
- Gastroenterologia (cod.58)
- Oncologia (cod.64)
- Recupero e Riabilitazione (cod.56) limitatamente alla riabilitazione cardiologica
- Recupero e Riabilitazione (cod.60) limitatamente alla riabilitazione ortopedica
- Day Surgery (cod.98)
- Day Hospital (cod.02)
- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- la modifica dell’accreditamento provvisorio concesso, per l’attività di Recupero e riabilitazione (cod. 56 e cod. 60), decorre dalla data di adozione del presente atto;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.