n.67 del 21.03.2018 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dei criteri, termini e modalità per la concessione e liquidazione dei contributi previsti dall'art. 8, commi 1 e 2, della L.R. 10 luglio 2006, n.9 e ss.mm. per le annualità 2018, 2019 e 2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, “Criteri, termini e modalità per la concessione e liquidazione dei contributi previsti dall’art. 8, commi 1 e 2, della L.R. 10 luglio 2006, n.9 e ss.mm.ii, per le annualità 2018, 2019 e 2020”;

2. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

La data di consegna della documentazione indicata al punto 6, secondo comma, dell’allegato A è da intendersi entro e non oltre il 28 febbraio 2019.

ALLEGATO A

Criteri, termini e modalità per l'assegnazione, la concessione e liquidazione dei contributi previsti dall’art. 8 comma 1 e 2 della L.R. 10 Luglio 2006 n. 9 e ss.mm. per le annualità 2018, 2019 e 2020

1. Soggetti beneficiari

Sono individuati come soggetti beneficiari i Comuni e le Unioni di Comuni sul cui territorio ricadono geositi e grotte individuate nei catasti approvati con Delibera di Giunta n.1302 del 1 agosto 2016.

2. Termini e modalità di presentazione delle domande - obblighi relativi ai prodotti attesi

Le domande per ottenere i contributi relativi al 2018 devono essere rivolte alla Regione Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente nel BURERT esclusivamente mediante posta elettronica certificata [1] (PEC) all’indirizzo segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC. Per le annualità 2019 e 2020 le domande, con le stesse modalità devono pervenire entro il 30 gennaio di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

  • Programma di attività o progetto che comprenda descrizione dettagliata delle attività da svolgere, dei prodotti da realizzare, localizzazione e caratteristiche delle opere previste;
  • Localizzazione e individuazione cartografica del geosito o dei geositi oggetto di valorizzazione;
  • Cronoprogramma di attuazione;
  • Piano onnicomprensivo delle spese.

I contributi possono essere concessi anche sui progetti già in corso di realizzazione e non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, a condizione che comunque ne sia prevista la conclusione entro l'anno di finanziamento;

In caso di predisposizione di pannelli illustrativi o materiale informativo relativo al progetto, sia in formato cartaceo che digitale oppure on-line, il contenuto informativo dovrà essere concordato con il Servizio geologico, sismico e dei suoli, utilizzando l’immagine coordinata ed il logo relativo al progetto di valorizzazione dei geositi.

3. Misura del contributo regionale

Sono ammesse a contributo le spese relative ai soli costi esterni di cui al Piano onnicomprensivo sopra citato.

In caso di superamento delle richieste di contributo rispetto alla disponibilità presente nel capitolo di bilancio per l’anno oggetto di finanziamento, i progetti potranno essere finanziati parzialmente e fino ad esaurimento delle risorse, fino ad un massimo finanziabile di 10.000,00 euro per progetto.

4. Criteri di valutazione delle domande di contributo

I criteri di merito per la valutazione delle domande di contributo si baseranno:

i. sulla rilevanza del sito o dei siti interessati dal progetto, sulla base della loro classificazione nei catasti regionali di cui alla Delibera di Giunta n. 1302 del 1 agosto 2016. I progetti o programmi relativi a geositi classificati di rilevanza regionale e grotte classificate di massima importanza saranno valutati fino a un massimo di 40 punti; i progetti o programmi relativi ai restanti siti saranno valutati fino ad un massimo di 20 punti;

ii. sulla capacità del progetto o programma di valorizzare un sistema di siti legati fra loro da valori paesaggistici, scientifici, turistici, culturali, o da percorsi di fruizione o itinerari geologico naturalistici, storici, culturali, religiosi (fino ad un massimo di 30 punti);

iii. sulla presenza, fra i prodotti proposti nel progetto o programma, di pannelli illustrativi delle caratteristiche dei geositi da apporsi sul territorio (fino ad un massimo di 20 punti)

iv. sulla presenza di un cofinanziamento del progetto da parte dell’ente richiedente e/o di Comuni, di Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e Parchi nazionali territorialmente interessati, nella misura di: cofinanziamento fino al 30% fino a un massimo di 15 punti; cofinanziamento fino al 50% fino a un massimo di 25 punti, cofinanziamento superiore al 50% fino a un massimo di 35 punti.

5. Procedimento di istruttoria, valutazione e concessione dei contributi

Il procedimento è istruito presso il Servizio Geologico, sismico e dei suoli, Viale della Fiera n.8 – 40127 Bologna (tel. 051/5274792, e-mail segrgeol@regione.emilia-romagna.it), ove è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.

L’istruttoria delle domande pervenute viene effettuata provvedendo alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste al fine di predisporre l’elenco da ammettere a contributo.

In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni, che decorrono dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Detto termine si intende sospeso per una sola volta e per non più di 30 giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio regionale competente e interrotto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni.

Il Dirigente responsabile della struttura adotta la determinazione di approvazione dei progetti, della graduatoria e di concessione dei contributi, assumendo contestualmente gli impegni di spesa a carico del pertinente capitolo del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione.

L’elenco delle domande ammesse, finanziate ed escluse, verrà pubblicato nel B.U.R.E.R.T. Verrà comunque data comunicazione personale a tutti i soggetti richiedenti dell’esito della richiesta presentata con l’indicazione, ai sensi del comma 4, art.3 della legge 241/90 del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell’Amministrazione procedente.

6.  Termine e modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi 

I destinatari dei contributi sono tenuti a realizzare i progetti o programmi finanziati entro il 31 dicembre dell’anno di finanziamento.

La liquidazione del contributo concesso avviene in un’unica soluzione, a seguito dell’invio alla Regione, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it o consegna diretta a mano al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, entro e non oltre il 28 febbraio 2018, della documentazione seguente:

a. una relazione da cui risultino le modalità di attuazione del programma o del progetto ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti;

b. la documentazione comprovante l’approvazione, da parte dell’ente, delle spese ammesse, e l’elenco dei titoli di spesa, fiscalmente validi, con riferimento alle spese effettivamente sostenute.

La Regione liquiderà il contributo, totalmente o parzialmente, a fronte di un parere di congruità da parte della struttura regionale competente ed in ordine all’ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate con i relativi giustificativi di spesa e documenti contabili.

7. C ontrolli

La Regione si riserva la facoltà di svolgere, secondo le modalità da essa definite, in corso di attuazione del progetto e fino a 1 anno successivo alla data di erogazione del saldo, anche tramite incaricati esterni, sopralluoghi e controlli, anche a campione, finalizzati alla verifica della attuazione del progetto e del rispetto del cronoprogramma, e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della documentazione fornita, al fine di verificare:

- il rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo;

- la conformità delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse a contributo;

- che le spese rendicontate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondenti ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

8. Revoca dei contributi - Clausola di rinuncia

Il contributo è revocato qualora:

a) l’attività non sia rendicontata entro il termine previsto all’art.6;

b) dai controlli e/o sopralluoghi effettuati emergesse la non conformità delle modalità di attuazione del progetto rispetto a quelle previste in fase di concessione del finanziamento, ovvero la non autenticità delle informazioni rese, ferme restando le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000;

c) l’Ente beneficiario rinunci formalmente al contributo concesso in suo favore;

In caso di rinuncia al contributo da parte dell’Ente beneficiario prima dell’avvio o durante lo svolgimento delle azioni previste dal progetto, la Regione concederà il contributo al primo Ente in graduatoria ammesso a finanziamento ma non finanziato per insufficienza di risorse.

[1] I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi attraverso la casella di posta elettronica certificata dell’Ente richiedente. L’invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell’invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 82/2005.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

In caso di firma autografa è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

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