n.151 del 05.06.2013 periodico (Parte Seconda)

Assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni di Carpi (MO) e Pieve di Cento (BO) e integrazione a favore del Comune di Rolo (RE), a titolo di acconto, del fabbisogno finanziario da essi stimato a copertura del NCAS dei nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia riferito ad uno o più periodi ricadenti nel bimestre febbraio-marzo 2013

IL DIRETTORE

Visti:

  • la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
  • il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  • il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
  • il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;
  • la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
  • la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, della durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, per l’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
  • l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale i Direttori alla protezione civile delle Regioni colpite, tra cui il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna sono stati nominati responsabili dell’attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
  • la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza della durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 per l’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
  • l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, ed, in particolare, l’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 3/2012, come modificato dall’art. 2 dell’OCDPC n. 9 del 15 giugno 2012, che stabilisce che agli oneri finanziari connessi alle iniziative d’urgenza di cui alla medesima OCDPC n. 3/2012 ed alla precedente OCDPC n. 1/2012 si fa fronte a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2012 nel limite di € 34.900.000,00, da ripartirsi tra le province delle tre Regioni colpite dagli eventi sismici, e per la cui gestione ai sensi del comma 2 del predetto art. 7 è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali in favore dei dirigenti regionali alla protezione civile, tra cui il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna;
  • il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122, che ha provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

Evidenziato che l’OCDPC n. 1/2012 all’art. 3, comma 1, autorizza i dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l’Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati dal sisma, ad assegnare un contributo ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici in parola, un contributo per l’autonoma sistemazione nei limiti e secondo i parametri ivi indicati;

Richiamata la determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, con la quale è stata approvata un’apposita direttiva di dettaglio attuativa dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012, di seguito denominata Direttiva, disciplinante i termini, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012,

Rilevato che il Capo del Dipartimento della protezione civile con ordinanza n. 15 del 1 agosto 2012 ha disposto la cessazione al 2 agosto 2012 della funzione di coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione della Di.Coma.C., tra cui quelle volte al monitoraggio ed all’erogazione, per il tramite dei Comuni interessati, dei contributi per l’autonoma sistemazione, prevedendo al contempo il subentro dal 3 agosto 2012 dei Commissari delegati nella relativa gestione, in forza della nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha confermato la scadenza della prima fase di emergenza al 29 luglio 2012;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato:

  • n. 17 del 2 agosto 2012 "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del commissario delegato ex DL n. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C" che ha individuato l’Agenzia regionale di protezione civile, di seguito Agenzia regionale, quale struttura a supporto dell’azione commissariale, al fine di assicurare tra le altre, la funzione e l’attività di assistenza alla popolazione e, tra queste, la gestione dei contributi per l’autonoma sistemazione;
  • n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”;
  • n. 24 del 14 agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal primo agosto 2012”, parzialmente rettificata dall’ordinanza commissariale n. 32 del 30 agosto 2012, la quale, oltre a confermare le parti ivi indicate della richiamata Direttiva, ha stabilito nuovi parametri e procedure per l’erogazione a decorrere dal 1 agosto 2012 del contributo a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione denominato appunto “nuovo contributo per l’autonoma sistemazione”;

Visto altresì il decreto commissariale n. 73 del 26 settembre 2012 “Modalità e tempi di rendicontazione, liquidazione ed erogazione del Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione di cui all’ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012, come parzialmente rettificata e modificata con ordinanza n. 32/2012” che ha ridefinito i termini temporali e le modalità di assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni interessati delle somme a copertura del Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione (Nuovo CAS) di cui all’ordinanza n. 24/2012, così come parzialmente rettificata dall’ordinanza commissariale n. 32 del 30 agosto 2012, al fine di imprimere la massima celerità alle procedure di spesa per le ragioni ivi indicate;

Considerato che il citato decreto commissariale n. 73/2012 per quanto qui rileva prevede che:

  • l’Agenzia regionale, proceda all’assegnazione e liquidazione ai Comuni interessati, a titolo di acconto, delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno finanziario stimato dai Comuni per il quadrimestre agosto - novembre 2012 e riportato nell’elenco riepilogativo ER-NAS trasmesso dai Comuni all’Agenzia regionale, unitamente alla richiesta di trasferimento delle relative risorse;
  • le somme a conguaglio relative al suddetto quadrimestre agosto-novembre 2012 saranno determinate in sede di aggiornamento dell’elenco riepilogativo ER-NAS, da effettuarsi a cura del Comune alla data del 30 novembre 2012, contenente altresì il fabbisogno finanziario stimato per il successivo bimestre dicembre 2012 - gennaio 2013, da trasmettersi all’Agenzia regionale entro il 10 dicembre 2012; 
  • le somme a conguaglio saranno calcolate in addizione e sottrazione all’acconto del successivo bimestre dicembre 2012-gennaio 2013 e liquidate dall’Agenzia regionale su richiesta dei Comuni interessati, fermi restando eventuali recuperi di somme non dovute;
  • le successive scadenze per la trasmissione all’Agenzia regionale degli elenchi riepilogativi ERNAS da parte dei Comuni interessati, unitamente alla richiesta di trasferimento delle relative risorse, sono fissate al 10 febbraio 2013 (acconto febbraio-marzo 2013) al 10 aprile (acconto aprile-maggio 2013) e, ai fini del conguaglio finale, al 10 giugno 2013;

Dato atto pertanto che, per quanto qui rileva ed ai sensi del richiamato decreto commissariale n. 73/2012, l’Agenzia regionale provvederà alla liquidazione in favore dei Comuni ed a titolo di acconto, delle risorse finanziarie dagli stessi stimate per il bimestre febbraio-marzo 2013, al netto delle somme a conguaglio determinate dai Comuni previa rendicontazione dei contributi effettivamente spettanti nei bimestri precedenti, fermo restando, in ogni caso, il recupero di somme non dovute;

Vista l’ordinanza commissariale n. 22 del 22 febbraio 2013 che ha quantificato, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 (convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2012) e nei limiti delle risorse assegnate al Commissario delegato, in € 35.000.000,00 la provvista integrativa della somma di € 39.200.000,00 prevista nell’ordinanza commissariale n. 24/2012, necessaria ad assicurare fino al 31 maggio 2013 la copertura finanziaria dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Viste le note:

  • del Comune di Carpi (MO) prot. n. 17402 del 25/03/2013, acquisita agli atti dell’Agenzia regionale con il prot. n. PC 4605 del 27/03/2013, di trasmissione della richiesta di trasferimento della somma stimata di € 174.237,67 in seguito ad un supplemento di istruttoria e ad integrazione della somma stimata di € 775.476,71 con nota prot. n. 6847 del 26/02/2013, acquisita agli atti dell’Agenzia regionale con il prot. n. PC 3424 del 07/03/2013 e liquidata con propria determinazione n. 136/2013;
  • del Comune di Pieve (BO) prot. n. 2468 del 29/03/2013, acquisita agli atti dell’Agenzia regionale con il prot. n. PC 4710 del 29/03/2013, di trasmissione della richiesta di trasferimento della somma stimata di € 75.541,19;

Preso atto che le somme sopra indicate risultano dagli elenchi riepilogativi ER-NAS, di rendicontazione a conguaglio del Nuovo CAS per il quadrimestre agosto-novembre 2012 e il bimestre dicembre 2012-gennaio 2013 e di stima delle somme a copertura del Nuovo CAS per uno o più periodi ricadenti nel bimestre febbraio-marzo 2013, allegati dai Comuni a dette richieste;

Considerato che con propria determinazione n. 136/2013 è stata liquidata al Comune di Rolo (RE), per puro errore materiale, la somma di € 36.695,55 anziché la somma di € 39.695,55 risultante dalla nota del suddetto Comune prot. n. 866 del 02/02/2013, acquisita agli atti dell’Agenzia regionale con il prot. n. PC 1936 del 07/02/2013, di trasmissione della richiesta di trasferimento della somma stimata per il bimestre febbraio-marzo 2013 al netto dei conguagli dei bimestri precedenti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’assegnazione e liquidazione a favore:

  • del Comune di Rolo di € 3.000,00 quale differenza tra la somma di € 39.695,55 stimata dallo stesso Comune per il bimestre febbraio-marzo 2013 e la somma di € 36.695,55 liquidata con propria determinazione n. 136/2013
  • dei Comuni di Carpi (MO) e Pieve di Cento (BO) della somma complessiva di € 249.778,86 secondo la ripartizione indicata, nel dispositivo del presente atto

a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato e nei limiti delle risorse finanziarie di € 39.200.000,00 all’uopo accantonate con l’ordinanza commissariale n. 24/2012, integrate con le risorse di € 35.000.0000,00 di cui all’ordinanza commissariale n. 22/2013;

Accertata la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n. 5699;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate;

  1. di assegnare e liquidare, ai sensi del decreto commissariale n. 73/2012 la somma complessiva di 252.778,86 ripartita come di seguito:
  • al Comune di Rolo (RE) la somma di € 3.000,00 quale differenza tra la somma di € 39.695,55 effettivamente stimata dallo stesso Comune e la somma di € 36.695,55 liquidata con propria determinazione n. 136/2013;
  • al Comune di Carpi (MO) la somma da esso stimata di € 174.237,67;
  • al Comune di Pieve di Cento (BO) la somma da esso stimata di € 75.541,19;

2. di dare atto che le predette somme sono assegnate e liquidate ai Comuni a titolo di acconto a copertura del Nuovo CAS a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni avuto riguardo ad uno o più periodi ricadenti nel bimestre febbraio-marzo 2013 al netto dei conguagli dei bimestri precedenti, a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012” accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna;

3. di evidenziare, ai sensi del decreto commissariale n. 73/2012, che:

  • i Comuni procedono alla erogazione a titolo di anticipazione del Nuovo CAS nei limiti e nel rispetto dei criteri ivi indicati a favore dei nuclei familiari aventi diritto, fermi restando eventuali conguagli sui periodi successivi ed eventuali recuperi di somme non dovute;
  • le somme di cui al precedente punto 1, liquidate a titolo di anticipazione sulla base del fabbisogno stimato dai Comuni per tutto o una parte del bimestre febbraio-marzo 2013 e riportate negli elenchi riepilogativi ER-NAS trasmessi all’Agenzia regionale, saranno oggetto di conguaglio in sede di aggiornamento, a cura dei Comuni interessati, degli elenchi riepilogativi ER-NAS alla data del 31 marzo 2013 contenenti altresì il fabbisogno finanziario stimato per il bimestre aprile-maggio 2013, da trasmettersi all’Agenzia regionale entro il 10 aprile 2013;
  • le somme a conguaglio saranno calcolate in addizione o sottrazione, all’acconto del successivo bimestre aprile-maggio 2013 e saranno assegnate e liquidate dall’Agenzia regionale su richiesta dei Comuni, fermi restando eventuali recuperi di somme non dovute;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it.

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