n.82 del 08.04.2026 periodico (Parte Seconda)
Determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione dell'art. 7 e degli articoli 16, 17, 19, 22 e 23 della L.R. n. 18/2016 e ss.mm.ii . - Anno 2026
Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” e ss.mm.ii., in particolare, all’interno del Titolo II - “PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ”, il Capo I recante “Interventi di prevenzione primaria e secondaria” e il Capo II recante “Interventi di prevenzione terziaria”.
Richiamato in particolare:
- l’art. 7 recante "Accordi con enti pubblici" che prevede, tra l’altro:
- al comma 1 che “la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
- al comma 2 che “per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana”.
Verificato che, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7, la Regione promuove e incentiva le seguenti misure e interventi:
- “Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione”, previste all’art. 16 della legge, ed in particolare il comma 1 che prevede che “La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2003, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
- a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1;
- b) la realizzazione, in collaborazione con le università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1 nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti alle finalità medesime.”;
- “Interventi per la prevenzione dell’usura”, previsti all’art. 17 della legge, ed in particolare il comma 3 che prevede che La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, opera al fine di prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
- a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
- b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
- c) fornire supporto alle vittime dell'usura, anche nelle forme di consulenza legale e psicologica;
- d) svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura”;
- “Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose”, previsti all’art. 22 della legge, ed in particolare:
- il comma 3 che prevede che “La Regione favorisce, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e ai fenomeni corruttivi, mediante:
a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti;
d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
- il comma 4 che prevede che “La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e reati di corruzione, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 3.”;
- il comma 5 che prevede che “per beneficiare degli interventi di cui ai commi 3 e 4 le vittime devono essere residenti in Emilia-Romagna al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.”;
- “Politiche a sostegno delle vittime dell’usura e del racket”, previste all’art. 23, che prevede che “La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali, anche mediante la concessione di contributi, per realizzare, nelle forme più trasparenti e idonee definite dagli accordi stessi, iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket che intervengono a favore delle vittime, al fine di incentivare la presentazione della denuncia e supportandole nell'assistenza legale.”.
Richiamato inoltre l’art. 19 recante “Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati” che prevede, tra l’altro, che “la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari”.
Considerato che:
- con propria delibera 217 del 21/02/2022 è stato approvato il Piano Integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi relativo al biennio 2022/2023, valido, come previsto al punto 2 del dispositivo, fino all'approvazione del nuovo piano per il biennio successivo, che definisce tra l’altro, all’art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 e ss.mm, le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all’art. 1 della legge medesima;
- l’art. 7 al comma 6 prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi, all’attuazione dell’articolo 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23;
- alla luce dell’esperienza di gestione amministrativo-contabile maturata negli anni nella materia “de qua”, si ritiene utile determinare le modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23 della L.R. 18/2016, così come specificato negli allegati A, B, C, D, E, F, G parti integranti, stabilendo che per l’anno in corso il termine entro il quale i soggetti che intendono realizzare iniziative, progetti/attività, potranno presentare la richiesta di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione di specifici accordi, viene fissato dalla data di pubblicazione sul BURERT della presente deliberazione fino al 04 maggio 2026.
Preso atto che:
- la realizzazione delle azioni previste negli Accordi risulta finalizzata, in termini strategici, anche al raggiungimento degli obiettivi generali perseguiti e delle aree prioritarie di intervento, individuati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ed in particolare nel Goal 16: “Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli”;
- le risultanze delle attività complessivamente realizzate, attraverso il raggiungimento degli obiettivi indicati negli Accordi, potranno essere utilizzate come strumento di verifica ed indicatore qualitativo-quantitativo di risultato in rapporto alla strategia regionale che verrà approvata per dare concreta attuazione all’Agenda 2030.
Richiamati in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni ed organizzazione:
- il D.lgs. 20 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 2416 del 29.12.2008 e succ. mod., per quanto ritenuta ancora applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale 2077/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- la deliberazione della Giunta regionale 2223 del 22/12/2025 “XII Legislatura. Direttiva in materia di organizzazione e personale delle strutture speciali della Giunta regionale. Secondo provvedimento”;
- la deliberazione della Giunta regionale 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”;
- la deliberazione della Giunta regionale 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta regionale 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
- la determinazione 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la determinazione 5761 del 28 marzo 2022 “Istituzione aree di lavoro dirigenziali, conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell’ambito delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta”;
- la determinazione 4223 del 27 febbraio 2026 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale strategie territoriali ed europee, programmazione, innovazione e organizzazione e nell'ambito delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.
Dato atto dei pareri allegati.
Su proposta dell’Assessora all'Agenda digitale, Legalità, Contrasto alle povertà.
1) di determinare le modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione dell’art. 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23 della L.R. n. 18/2016 – anno 2026, elaborate in rapporto alle prescrizioni indicate nella delibera n. 217/2022, specificati negli Allegati A, B, C, D, E ed F quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2) di approvare i criteri di priorità ai fini della concessione dei contributi connessi all’attuazione dell’art. 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23 della L.R. n. 18/2016, di cui all’Allegato G quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di stabilire per l’anno in corso il termine entro il quale i soggetti che intendono realizzare iniziative/ progetti/attività, potranno presentare la richiesta di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione di specifici accordi, entro il 04 maggio 2026;
4) di provvedere, inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs.n.33/2013 e delle disposizioni amministrative richiamate in parte narrativa agli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
5) che il testo del presente provvedimento e gli allegati A, B, C, D, E, F e G parti integranti, saranno pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul seguente sito:
http://legalita.regione.emilia-romagna.it/