n.188 del 10.06.2020 periodico (Parte Seconda)

Adeguamento delle condizioni di remunerabilità dei tirocini finanziati dalla Regione in applicazione della L.R. n. 1/2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- il Regolamento delegato n.1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) 
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012;

- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Viste le Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;

- n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del 25/6/2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/4/2014, n. 559)”;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il “Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;

- la propria deliberazione n. 1 del 12/1/2015 “Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo “Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2/5/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 9/11/2018 C(2018) 7430 FINAL che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 “Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020”;

- n. 992 del 7 luglio 2014 “Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE 
n. 1303/2013, articolo 19”;

- n. 1646 del 2 novembre 2015 “Presa d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso”;

- n. 341 del 11 marzo 2019 “Presa d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro Giovani Più e istituzione del ‘Gruppo interdirezionale per le azioni integrate per i giovani’”;

Viste le Deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- n. 167 del 15/7/2014 “Approvazione del Documento Strategico Regionale dell’Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione” (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 571);

- n. 75 del 21/6/2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;

Richiamato l’art.31 della L.R.n.13/2019 che al comma 1 stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa”;

Richiamate in particolare:

- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro”, come modificata in ultimo dalla Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”;

- la propria deliberazione n. 1005/2019 “L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini”;

- la propria deliberazione n.27/2020 “DGR n. 1005/2019: rettifica del primo elenco soggetti erogatori del servizio di formalizzazione esiti tirocini e integrazione termini per procedure autorizzazione”;

- la propria deliberazione n. 1143/2019 “L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di deroghe, quantificazione e ammissibilità della spesa dell'indennità dei tirocini”;

- la propria deliberazione n.21/2020 “L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii. Modifica ed integrazione degli schemi di progetto di tirocinio art. nn. 24 e 26 novies approvati con DGR n. 1143/2019”;

Viste inoltre:

- con riferimento all’Obiettivo Tematico 8 – Priorità di Investimento 8.1 le procedure di evidenza pubblica di cui alle proprie deliberazioni nn. 464/2016, 1205/2017, 221/2018, 186/2019;

- con riferimento all’Obiettivo Tematico 9 – Priorità di Investimento 9.1 le procedure di evidenza pubblica di cui alle proprie deliberazioni nn. 131/2015 – Allegato 2, 1751/2016, 1910/2016, 2324/2016, 2137/2016, 1674/2017, 1258/2018, 2081/2018, 2190/2018, 2195/2018;

- con riferimento all’Obiettivo Tematico 10 – Priorità di Investimento 10.4 le procedure di evidenza pubblica di cui alle proprie deliberazioni nn. 1403/2016, 1200/2017, 974/2018;

- con riferimento al Fondo regionale disabili le procedure di evidenza pubblica di cui alle proprie deliberazioni nn. 758/2017, 759/2017, 485/2018, 597/2018, 426/2019, 696/2019;

Dato atto che ciascuna delle procedure ad evidenza pubblica 
sopra citate si è conclusa con l’adozione degli specifici atti di approvazione di Operazioni, alcune delle quali sono ancora in corso e ricomprendono progetti di promozione di tirocini, correlato servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ed eventuale indennità per la partecipazione al tirocinio;

Atteso che:

- con riferimento al servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio, la Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. all’art. 26 ter, comma 4,come modificato dalla L.R. 1/2019, prevede che, ai fini del rilascio dell’attestazione finale, il tirocinante partecipi alle attività per almeno 45 giornate effettive, ridotte a 20 giornate nel caso in cui il datore svolga un’attività stagionale, condizione necessaria ai fini della remunerabilità del servizio al soggetto attuatore per tutti i tirocini autorizzati con le modifiche introdotte ai sensi della L.R. 1/2019, ovvero per quei tirocini con convenzione e progetto inviati tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe a far data 
dal 1 luglio 2019;

- con riferimento all’indennità per la partecipazione al tirocinio, in attuazione della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., con propria deliberazione n. 1143/2019 per i tirocini autorizzati con le modifiche introdotte ai sensi della L.R. 1/2019, ovvero per quei tirocini con convenzione e progetto inviati tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe a far data dal 1° luglio 2019, sono state definite le disposizioni attuative qualora questa venga corrisposta con risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali nell’ambito di Operazioni approvate e finanziate con atti regionali;

Dato atto che nelle procedure ad evidenza pubblica approvate successivamente all’entrata in vigore della Legge regionale n. 1/2019 di cui alle proprie deliberazioni n. 1256/2019, 1822/2019, 1823/2019, 1936/2019, 1937/2019 e 480/2020 con riferimento in particolare alle condizioni per la remunerabilità, in fase di rendicontazione, della promozione dei tirocini, si è stabilito quanto segue:

- con riferimento all’Obiettivo Tematico 8 e all’Obiettivo Tematico 10, che le giornate di frequenza effettiva del tirocinante riscontrabili dalle “schede individuali di rilevazione” siano complessivamente pari a 45 giornate, considerando l’intera durata del tirocinio;

- con riferimento all’Obiettivo Tematico 9 ed al Fondo regionale disabili:

- che le giornate di frequenza effettiva del tirocinante riscontrabili dalle “schede individuali di rilevazione” relative ai primi due mesi del tirocinio siano risultate complessivamente superiori al 50% del numero di giornate previste nel medesimo periodo, indipendentemente dalla durata in mesi dello stesso;

- oppure che le giornate di frequenza effettiva del tirocinante riscontrabili dalle “schede individuali di rilevazione” siano complessivamente pari a 45 giornate, considerando l’intera durata del tirocinio;

Ritenuto, al fine di favorire una gestione omogenea per tutti i soggetti coinvolti, compresi i soggetti promotori e le aziende ospitanti, di applicare le sopra descritte condizioni per la remunerabilità in fase di rendicontazione della promozione a tutti i tirocini rientranti nell’applicazione della L.R. 1/2019, ovvero a quei tirocini con convenzione e progetto inviati tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe a far data dal 1 luglio 2019, in ossequio al principio di semplificazione dell’azione amministrativa;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che, in considerazione delle peculiarità dell’utenza a favore della quale viene promosso il tirocinio, la specifica condizione di remunerabilità per il riconoscimento della promozione del tirocinio, tra le due sopra indicate, debba essere sempre quella più favorevole per il soggetto promotore del tirocinio;

Precisato che tale principio è da applicare a tutte le Operazioni approvate e finanziate in esito ad Avvisi pubblici nell’ambito dell’OT 9. e del Fondo regionale disabili che prevedono, tra le Misure da erogare, anche la promozione di tirocini rientranti nell’applicazione della L.R. n. 1/2019 anche in corso di svolgimento;

Atteso che con riferimento al servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio e all’indennità per la partecipazione al tirocinio devono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro”, come modificata in ultimo dalla Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 
e le proprie deliberazioni attuative in premessa citate;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamata la L.R. n.43/2001 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n.270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;

- n.1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell’art.18 della L.R. n. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Scorrimento graduatorie”;

- n.1059/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO);

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 52 del 9/01/2018 ad oggetto “Conferimento di due incarichi dirigenziali con responsabilità di servizio presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e Impresa”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

 delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

  1. 1. di stabilire che, per le Operazioni ancora in corso alla data del 1 luglio 2019 che comprendevano progetti di promozione di tirocini, approvate in esito alle procedure ad evidenza pubblica di cui alle sotto riportate proprie deliberazioni:

- nn. 464/2016, 1205/2017, 221/2018, 186/2019 - Obiettivo Tematico 8 – Priorità di Investimento 8.1;

- nn. 1403/2016, 1200/2017, 974/2018 - Obiettivo Tematico 10 – Priorità di Investimento 10.4;

la condizione per la remunerabilità, in fase di rendicontazione, della promozione dei tirocini autorizzati con le modifiche introdotte ai sensi della L.R. 1/2019, ovvero per quei tirocini con convenzione e progetto inviati tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe a far data dal 1° luglio 2019, sia che le giornate di frequenza effettiva del tirocinante riscontrabili dalle “schede individuali di rilevazione” siano complessivamente almeno pari a 45 giornate, considerando l’intera durata del tirocinio, a modifica di quanto originariamente previsto nelle singole procedure sopra richiamate;

2. di stabilire inoltre che, per le Operazioni ancora in corso alla data del 1 luglio 2019 che comprendevano progetti di promozione di tirocini, approvate in esito alle procedure ad evidenza pubblica di cui alle sotto riportate proprie deliberazioni:

- nn. 131/2015 – Allegato 2, 1751/2016, 1910/2016, 2324/2016, 2137/2016, 1674/2017, 1258/2018, 2081/2018, 2190/2018, 2195/2018 - Obiettivo Tematico 9 – Priorità di Investimento 9.1;

- nn. 758/2017, 759/2017, 485/2018, 597/2018, 426/2019, 696/2019 – Fondo regionale disabili;

la condizione per la remunerabilità, in fase di rendicontazione, della promozione dei tirocini autorizzati con le modifiche introdotte ai sensi della L.R. 1/2019, ovvero per quei tirocini con convenzione e progetto inviati tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe a far data dal 1 luglio 2019, a modifica di quanto originariamente previsto nelle singole procedure, sia la seguente: 

- che le giornate di frequenza effettiva del tirocinante riscontrabili dalle “schede individuali di rilevazione” relative ai primi due mesi del tirocinio siano risultate complessivamente superiori al 50% del numero di giornate previste nel medesimo periodo, indipendentemente dalla durata in mesi dello stesso;

- oppure che le giornate di frequenza effettiva del tirocinante riscontrabili dalle “schede individuali di rilevazione” siano complessivamente almeno pari a 45 giornate, considerando l’intera durata del tirocinio;

3. di stabilire infine che, in considerazione delle peculiarità dell’utenza a favore della quale viene promosso il tirocinio, la specifica condizione di remunerabilità per il riconoscimento della promozione del tirocinio, tra le modalità alternative, di cui al punto 2. che precede, debba essere sempre quella più favorevole per il soggetto promotore del tirocinio;

4. di precisare che tale principio è da applicare a tutte le Operazioni approvate e finanziate in esito ad Avvisi pubblici nell’ambito dell’OT 9. e del Fondo regionale disabili che prevedono, tra le Misure da erogare, anche la promozione di tirocini rientranti nell’applicazione della L.R. n. 1/2019 anche in corso di svolgimento;

5. di precisare che:

- con riferimento al servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 26 ter, comma 4 della Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm. e ii.;

- con riferimento all’indennità per la partecipazione al tirocinio, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm. e ii. nonché la propria deliberazione n. 1143/2019;

6. di disporre la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

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