n.221 del 13.08.2025 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 31 – Cantine Quattro Valli S.r.l. – Variante sostanziale (aumento del volume annuo di prelievo) alla concessione rilasciata con atto n. 3610 del 04/08/2020 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Piacenza (PC), località Montale ad uso industriale, igienico ed assimilati - Proc. PCPPA0331 – SINADOC 9272/2025

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire, ai sensi dell’art. 31 R.R. 41/2001, a Cantine quattro Valli S.r.l. (C.F. e P. IVA 00110020336), fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale (aumento del volume annuo di prelievo) alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata con atto n. 3610 del 04/08/2020, codice pratica PCPPA0331, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso industriale, igienico ed assimilati;

portata massima di esercizio pari a l/s 20;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 19.800 (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2034; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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