n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)

Recepimento dell'atto di intesa "Accordo ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005,tra il governo le regioni e le province autonome sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Programma annuale per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2016" - Approvazione del "Programma regionale annuale per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti anno 2016- Integrazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato il D.Lgs. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, che:

- le azioni del Servizio Sanitario Nazionale vengano indirizzate verso il rispetto del principio di appropriatezza e l’individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e di linee guida;

- spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria L.R. 29 del 2004 e successive modifiche “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

Vista la legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» che all’art. 14, comma 2, prevede che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all’art. 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» che, all’art. 136, comma 1,prevede che il Ministero della salute prenda tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l’autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prenda tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell’utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/
98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Visto il Decreto del 2 novembre 2015 «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti»;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 804 del 18 giugno 2012, che recepisce l’Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, sancito il 13 ottobre 2011 ed in particolare l’art.5;

Visto il Piano Sangue e Plasma regionale, triennio 2013- 2015, approvato con deliberazione n. 121 del 18/6/2013 dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che, all'art. 4.2, comma a) “Supporto alla programmazione regionale”, definisce, tra le funzioni del Centro Regionale Sangue:

- che sia predisposto un programma regionale annuale per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, definito ogni anno con il Centro Nazionale Sangue, di concerto con la Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale Regionale;

- che il programma regionale annuale per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti sia adottato con proprio atto dalla Regione Emilia-Romagna;

- che le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna recepiscano tale piano annuale con proprio atto formale;

Considerato che l’autosufficienza del sangue e dei suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale e che essa è fondata sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata;

Considerato altresì che la citata legge 21 ottobre 2005, n. 219 riconosce la funzione sovraregionale e sovraziendale dell’autosufficienza del sangue e dei suoi derivati, individuando specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale;

Considerato altresì che l’autosufficienza è un obiettivo cui concorrono le regioni e le province autonome dotandosi di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale;

Considerata la necessità di garantire l’autosufficienza del sangue dei suoi prodotti su tutto il territorio nazionale, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, quale elemento di imprescindibile rilievo strategico a supporto di molti importanti percorsi assistenziali, fra i quali quelli associati alle emergenze, ai trattamenti oncologici ed ematologici, ai trapianti di organi e di cellule progenitrici emopoietiche, alla chirurgia cardiaca, toracica e vascolare;

Preso atto che:

- fin dall’anno 2008 è stato predisposto annualmente dal Centro nazionale sangue un documento basato su indicazioni condivise, sui dati storici relativi agli anni precedenti ed elementi di analisi sistemica, che si configura esso stesso un programma organico, articolato ed esaustivo delle finalità della legge, compatibile con lo stato di attuazione della medesima, quale Programma di autosufficienza;

- ogni anno il Ministero della Salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Nazionale Sangue e dalle strutture regionali di coordinamento, presenta il Programma di Autosufficienza Nazionale che, attraverso la valutazione dei consumi e dei fabbisogni, definisce i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative, i riferimenti tariffari per la compensazione tra le Regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari (Legge 219/2005, Art 14, comma 2);

Dato atto che in data 9 giugno 2016 rep. atti n. 106/CSR la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il documento recante "Accordo ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo le Regioni e le Province autonome sullo schema di decreto del Ministro della Salute recante “Programma annuale per l’autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2016”;

Dato atto che il Centro Regionale Sangue, come previsto dal Piano Sangue e Plasma regionale ha predisposto il documento “Programma regionale annuale per l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2016, integrazione”, inviato in data 20 maggio 2016 alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare- Regione Emilia-Romagna, atto n. PG0060012/2016

Considerato che si rende opportuno sottolineare che:

- tutti gli attori del sistema sangue sono tenuti, per le rispettive competenze ad attuare interventi volti a contenere la variabilità infra annuale del sangue e degli emocomponenti, a modulare la chiamata dei donatori in relazione ai fabbisogni previsti e non prevedibili e ad agevolarne l’accesso ai Servizi trasfusionali ed alle Unità di raccolta del territorio, in particolare nella stagione estiva;

- i Servizi trasfusionale vengono impegnati a porre una forte attenzione non solo agli aspetti produttivi, ma anche all’appropriatezza dei consumi ed alla gestione delle scorte, nonché alla implementazione di programmi di patient blood management, al fine della prevenzione della trasfusione evitabile;

Ritenuto opportuno, stanti le considerazioni sopra evidenziate, recepire l’Atto di Intesa "Accordo ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 21 ottobre 2005,tra il Governo le Regioni e le Province autonome sullo schema di decreto del Ministro della Salute recante “Programma annuale per l’autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2016” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno, stanti le considerazioni sopra evidenziate, approvare l’Atto redatto dal Centro Regionale Sangue “Programma regionale annuale per l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti anno 2016 - integrazione.” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di dare mandato alle Aziende Sanitarie di porre in essere tutte le azioni necessarie conseguenti al recepimento dell’Intesa oggetto del presente atto deliberativo;

Richiamate:

  • la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e succ.mod.;
  • la L.R. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e succ. mod.;
  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
  • le proprie deliberazioni:
    • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche e integrazioni;
    • n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell’incarico di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali”;
    • n. 628 del 29 maggio 2015 ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali" come rettificata dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;
    • n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della organizzazione regionale”;
    • n. 56 del 25 gennaio 2016 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001”;
    • n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
    • n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”
    • n. 702 del 16 maggio 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”
    • n. 1107 del 11 luglio 2016 ad oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Vista la determinazione dirigenziale n.12096 del 25 luglio 2016;

Richiamati:

  • il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
  • la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di recepire per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate l'Atto di Intesa "Accordo ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 21 ottobre 2005,tra il Governo le Regioni e le Province autonome sullo schema di decreto del Ministro della Salute recante “Programma annuale per l’autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2016” (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2. di approvare l’Atto redatto dal Centro Regionale Sangue “Programma regionale annuale per l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti anno 2016 - integrazione.” (allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;;

3. di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie della Regione di operare, laddove necessario, misure di riorganizzazione tali da garantire il rispetto dell’Intesa oggetto del presente atto deliberativo;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa”;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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application/pdf Allegato 2 - 312.3 KB

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