n.362 del 22.12.2021 periodico (Parte Seconda)
Indirizzi attuativi della deliberazione dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”;
- la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”;
- la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, n. 1600/2002/CE “Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente”;
- la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 22 settembre 2006, “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”;
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 14 novembre 2007, n. 141: “Approvazione del piano energetico regionale”;
- la Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica";
- la circolare regionale PG/2011/0084824 del 4/4/2011 "Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia disponibilità di più aree";
- la circolare regionale PG/2011/98128 del 18/4/2011 “Integrazioni alle <Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico...> di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011”;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- la Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- il regolamento (UE)2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- il regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Considerato che:
- la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e la Direttiva 2009/28/CE recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE stabiliscono l’obiettivo di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica;
- il Decreto legislativo n. 387/2003 ha il fine di attuare la direttiva 2001/77/CE promuovendo l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
- la Legge regionale n. 26/2004 pone tra gli obiettivi della programmazione energetica regionale lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche, nella convinzione che l’innalzamento della competitività regionale non debba prescindere dalla sostenibilità ambientale e territoriale del sistema energetico;
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa 14 novembre 2007 n. 141 ha approvato il Piano Energetico Regionale (PER), fissando precisi obiettivi di risparmio e di razionalizzazione energetica, attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica;
- i paragrafi 1.2. e 17.1. delle “Linee Guida” di cui al citato D.M. 10 settembre 2010 prevedono che le Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti per l’istallazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili tra cui l’indicazione di aree e siti non idonei;
- la Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28, in attuazione di dette “Linee Guida”, ha effettuato una prima individuazione dei criteri localizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (nel prosieguo, “impianti fotovoltaici”), prevedendo che sono considerate:
1. aree inidonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le zone particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni ambientali, territoriali o del paesaggio, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione dei vincoli previsti dalle normative vigenti (“Allegato I”, lett. A), della DAL n. 28/2010);
2. aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con condizioni e limiti, le zone in cui è possibile conciliare l’esigenza di tutela del valore paesaggistico e ambientale e delle produzioni agricole esercitate con l’istanza di ampliare la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica (“Allegato I”, lett. B), della DAL n. 28/2010);
3. aree idonee all’istallazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B), le zone il cui utilizzo sia fortemente condizionato dalle opere pubbliche cui sono contigue o le zone già urbanizzate o comunque oggetto di significative trasformazioni (“Allegato I”, lett. C) della DAL n. 28/2010);
4. sempre idonee all’istallazione di impianti fotovoltaici le coperture degli edifici esistenti, nell’osservanza delle eventuali tutele e le aree di pertinenze degli stessi se l’istallazione sulle coperture non è fattibile (“Allegato I”, lett. D), della DAL n. 28/2010);
Richiamato il Piano Energetico Regionale 2030 (PER), approvato con delibera dell’Assemblea Legislativa n. 111 del 1 marzo 2017, che:
- ha fissato fino al 2030 la strategia energetica regionale e gli obiettivi della Regione in materia di rafforzamento dell’economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione;
- ha fatto propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell’economia regionale ed in particolare:
- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l’incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l’impiego di fonti rinnovabili;
- l’incremento dell’efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030;
Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 1899 del 14 dicembre 2020 “Approvazione del Patto per il lavoro e per il clima”;
Dato atto che il Patto, sottoscritto nel dicembre 2020, da Enti locali, Sindacati, Imprese, Università, Associazioni ambientaliste, Terzo settore e volontariato, Professioni, Camere di commercio e Banche, tra gli obiettivi strategici prevede:
- di accelerare la transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050;
- passare al 100% di energie rinnovabili entro il 2035 definendo anche le linee di intervento per il raggiungimento di tali obiettivi;
Rilevato che:
- la potenza installata di impianti fotovoltaici seppur in linea con le traiettorie degli scenari del Piano Energetico Regionale non ha ancora raggiunto gli obiettivi fissati dal Piano stesso;
- appare pertanto quantomai opportuno e necessario promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici, in special modo nelle aree specificamente vocate a tale destinazione d’uso, individuate dall’Allegato I, lettera C), della DAL n. 28/2010;
Constatato che, fra gli ambiti individuati dall’Allegato I, lettera C), della DAL n. 28/2010, come idonei alla installazione di impianti fotovoltaici senza i limiti di cui alla lettera B) del medesimo Allegato I, rientrano le “aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell’impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava”(di seguito denominate “aree di cava dismesse”), ad esclusione di quelle collocate negli ambiti considerati inidonei all’istallazione di impianti fotovoltaici, di cui alla lettera A) del medesimo Allegato I;
Ritenuto pertanto opportuno predisporre appositi indirizzi attuativi, allo scopo di promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree di cava dismesse, in conformità alla DAL n. 28/2010;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29/12/2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche e integrazioni;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. e ss.mm.ii.”;
- n. 415 del 29/3/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;
- n. 111 del 28 gennaio 2021 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 che ha approvato gli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali e Agenzie della Giunta regionale;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alla Montagna, Aree Interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità, dell’Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, dell’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, dell’Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare gli “Indirizzi attuativi della Deliberazione dell’Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse”, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che il presente provvedimento non trovi applicazione, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di approvazione del presente provvedimento, a quelli che alla medesima data risultino formalmente avviati, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere l’applicazione del presente provvedimento, nonché ai procedimenti per l’istallazione degli impianti che, alla data di approvazione dello stesso, siano già stati ammessi a finanziamento pubblico;
3) di prevedere che le previsioni degli indirizzi attuativi approvati con il presente atto, relativi ai requisiti tecnici e alle condizioni di realizzabilità delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici, di cui ai paragrafi 2.3. e 2.4., trovino applicazione fino alla data di entrata in vigore di eventuali norme tecniche statali, dirette a disciplinare in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale i medesimi impianti;
4) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.
INDIRIZZI ATTUATIVI DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 28/2010 PER PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREE DI CAVA DISMESSE
1.EFFICACIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE
I presenti indirizzi attuativi costituiscono indicazioni applicative per promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (nel prosieguo “impianti fotovoltaici”) in “aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell’impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava”).
I presenti indirizzi attuativi non si applicano, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di approvazione del presente provvedimento, a quelli che alla medesima data risultino formalmente avviati, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere l’applicazione del presente provvedimento. Non sono inoltre soggetti alle disposizioni del presente atto i procedimenti per l’istallazione degli impianti che, alla data di approvazione dello stesso siano già stati ammessi a finanziamento pubblico.
I requisiti tecnici e le condizioni di realizzabilità degli impianti “Flottanti” e di quelli “Agrovoltaici”, stabiliti rispettivamente nei paragrafi 2.3. e 3.4., trovano applicazione fino alla data di entrata in vigore di eventuali norme tecniche statali, dirette a disciplinare in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale i medesimi impianti.
2. IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREE DI CAVA DISMESSE
2.1. Definizione di aree di cava dismesse e tipologie
Ai fini del presente atto, per aree di cava dismesse (in attuazione della lett. C) dell’Allegato I della Delibera dell’Assemblea legislativa n. 28/2010), si intendono gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), nonché le aree di cava abbandonate e non sistemate, di cui agli articoli 6, comma 5, lett. c), e 7, comma 2, lett. d), della medesima L.R. n. 17/1991.
Ai soli fini conoscitivi, le aree di cava dismesse sono individuate dal “Catasto delle attività estrattive” di cui all’art. 28, L.R. n. 17/1991.
Ai fini del presente atto, in considerazione delle opere di sistemazione finale realizzate e della destinazione finale stabilita dalla pianificazione di settore (PIAE e PAE) e dagli atti di autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva, nell’ambito delle aree di cava dismesse si distingue tra:
a) aree di cava a destinazione finale ambientale (o agrovegetazionale), qualora alla conclusione dell’attività estrattiva sia stato effettuato, quale sistemazione finale, un intervento di recupero ambientale, ripristino vegetazionale o di restauro naturalistico, e l’area abbia una destinazione finale naturalistico ambientale;
b) aree di cava a destinazione finale agricola, qualora sia stato posto in essere un recupero attraverso tombamento, idoneo a consentire il riutilizzo agricolo cui l’area è destinata;
c) aree di cava a destinazione finale ad invaso (o bacino), qualora sia stata posta in essere una sistemazione finale a bacino idrico;
d) aree di cava abbandonate e non sistemate, qualora non sia stato effettuato alcun ripristino finale e la cava versi in uno stato di abbandono e degrado, secondo quanto accertato dalla pianificazione settoriale (PIAE e PAE) e attestato dal “Catasto delle attività estrattive” di cui all’art. 28, L.R. n. 17/1991.
La destinazione finale ambientale, agricola o a invaso si considera in essere qualora:
- sia stata rilasciata la certificazione di collaudo dei lavori di sistemazione finale, previsti dall’autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva,
- e l’amministrazione comunale abbia operato il conseguente svincolo della fidejussione.
2.2. Impianti fotovoltaici consentiti nelle aree di cava dismesse e ambiti inidonei alla collocazione di impianti fotovoltaici
Nelle aree di cava dismessa aventi destinazione finale ad invaso o bacino (di cui alla precedente lettera c) è consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici c.d. “Flottanti” (o galleggianti), nell’osservanza di quanto specificato al successivo paragrafo 2.3.
Nelle aree di cava dismesse che abbiano conseguito la destinazione finale agricola (di cui alla precedente lettera b), e abbiano in atto una coltivazione verificata mediante registrazione delle relative superfici all’Anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e attuata con Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Regolamento regionale "disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna"), è consentita l’istallazione:
a) sia di impianti c.d. “Agrovoltaici” senza i limiti e le condizioni di cui all’allegato I, lettera B), della DAL n. 28/2010, nell’osservanza di quanto specificato al successivo paragrafo 2.4.
b) sia di impianti a terra, coi limiti e le condizioni di cui all’allegato I, lettera B), della DAL n. 28/2010;
Se il sito non risulta coltivato, sulla base della citata anagrafe regionale delle aziende agricole, per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui alla precedente lettera b), non si applicano i limiti dell’allegato I, lettera B, della DAL n. 28/2010.
Le aree di cava abbandonate e non sistemate (di cui alla precedente lettera d) sono idonee alla realizzazione di impianti a terra, senza i limiti e le condizioni di cui all’allegato I, lettera B), della DAL n. 28/2010, nonché di impianti flottanti di cui al successivo paragrafo 2.3., qualora nelle medesime aree a seguito delle attività estrattive si sia formato un invaso idrico.
Le aree di cava a destinazione finale ambientale (di cui alla precedente lettera a) non sono idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici.
Secondo quanto disposto dall’Allegato I, lettera C), della DAL n.28/2010, sono comunque inidonee alla installazione di impianti fotovoltaici le aree di cava dismesse collocate negli ambiti elencati alla lettera A) dell’Allegato I della DAL n. 28/2010.
2.3. Impianti fotovoltaici flottanti
Con esclusione dei bacini d’acqua situati all’interno di Aree Naturali Protette comunque denominate o di siti della Rete Natura 2000, nelle aree di cava dismesse a destinazione finale invaso o bacino e nelle aree di cava abbandonate e non sistemate nelle quali a seguito delle attività estrattive si sia formato un invaso idrico è promossa la realizzazione sperimentale di impianti fotovoltaici c.d. “flottanti” o “galleggianti”.
Al fine di favorirne l’integrazione ambientale, l’impianto flottante deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) la superficie del bacino occupata dall’impianto non può essere superiore al 50% della superficie dello specchio d’acqua, calcolato con riferimento alla massima estensione del bacino nell’anno precedente all’istallazione, al fine di limitare l’impatto complessivo causato dalla riduzione del soleggiamento sul bacino;
b) considerato che la nidificazione e lo svezzamento degli individui giovanili degli uccelli acquatici avviene sulle rive dei bacini d’acqua, e che le medesime rive rivestono rilevante importanza per la conservazione di piante acquatiche, mammiferi, rettili, anfibi, pesci, invertebrati, è necessario concentrare l’istallazione dei pannelli nella parte centrale del bacino, mantenendo comunque una distanza minima del perimetro dell’impianto dalle sponde non inferiore a 20 metri;
c) considerato, inoltre, che gli uccelli acquatici si alimentano per lo più in acque poco profonde, da pochi centimetri per limicoli, trampolieri e anatre di superficie, a pochi metri per anatre e altre specie di uccelli tuffatori, è necessario comunque escludere l’installazione nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 m;
d) al fine di compensare gli impatti dell’impianto fotovoltaico sull’ecosistema del bacino, la sua realizzazione richiede di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all’esterno dell’eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali.
2.4. Impianti agrovoltaici
Nelle aree di cava dismesse a destinazione finale agricola è promossa l’installazione sperimentale di impianti fotovoltaici c.d. “agrovoltaici”, per l’intera estensione della superficie di cava ripristinata ad uso agricolo.
Gli impianti agrovoltaici devono essere caratterizzati dalla integrazione della produzione di energia attraverso l’impianto fotovoltaico con l’esercizio dell’attività agricola, grazie al ricorso di tecnologie che non comportino impatti negativi significativi, sull’attività di coltivazione agricola e pastorale. L’ammissibilità dell’agrovoltaico in area di cava dismessa a destinazione finale agricola è pertanto subordinata all’osservanza delle seguenti caratteristiche:
a) l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere realizzata in modo tale da non compromettere l’utilizzo colturale dei terreni interessati. A dimostrazione di ciò, l’istanza di autorizzazione degli impianti è corredata da una dichiarazione asseverata con cui un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine e Collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo, descriva analiticamente, sia le soluzioni tecnologiche integrative innovative adottate sia i sistemi di produzione agricola che l’azienda intenda attuare, e dimostri, anche attraverso interventi agronomici ed ambientali e tenendo conto delle caratteristiche nel sito, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il programma di azioni riguardanti l’attività di coltivazione agricola e pastorale, attestando che detto impianto fotovoltaico non comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
b) L’impianto agrovoltaico può adottare soluzioni tecnologiche innovative, che prevedano o il montaggio verticale di moduli, anche bifacciali, o il montaggio di moduli elevati da terra, anche dotati di inseguitori solari. La struttura portante dell’impianto deve comunque consentire il passaggio dei mezzi agricoli idonei alla coltivazione.