n.50 del 11.03.2015 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) per campagna di recupero rifiuti con mezzi mobile da realizzare nel sito di Via Galileo Galilei a Felino (PR)

L’Autorità competente Provincia di Parma comunica la decisione relativa alla procedura di VIA per il progetto appartenente alla categoria B.2.57) della L.R. 9/99 smi “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006..” assogettata a VIA in quanto ricadente in area demaniale di fiumi o torrenti, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 9/99 e smi.

Il progetto interessa il territorio del comune di Felino e della provincia di Parma.

Ai sensi della L.R. 9/99 smi e del DLgs 152/06 smi, l’Autorità competente Provincia di Parma con Decreto Presidenziale n. 40 del 2/12/2014, immediatamente eseguibile, ha assunto la seguente decisione:

per quanto di competenza, salvo diritti di terzi, di ritenere la Valutazione di Impatto Ambientale positiva del progetto in oggetto ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e smi, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza dei Servizi conclusasi il giorno 3 novembre 2014, che ha ritenuto il progetto, nel complesso, ambientalmente compatibile;

di ritenere, quindi, possibile realizzare una campagna di recupero rifiuti con mezzo mobile già autorizzato con D.D. 3997/2003 relativamente alle emissioni in atmosfera e con D.D. 4006/2008 in materia di rifiuti, rettificato con D.D. 4217/2008, nel sito di trattamento rifiuti di Via Galileo Galilei a Felino (PR) autorizzato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi con provvedimento SUAP di Traversetolo prot. n. 2545 del 12/3/2013 e con validità sino al 12/3/2015. Il rifiuto oggetto del recupero è il CER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*”, classificato come non pericoloso, previo analisi, per un quantitativo stimato di 6000 ton, da trattarsi in 15 giorni effettivi di macinazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni elencate all’interno del Rapporto Ambientale al capitolo 4 - Conclusioni, allegato all'atto e di seguito riportate:

1. nel periodo di funzionamento dell’impianto di macinazione mobile verrà tenuto spento l’impianto di macinazione fisso che svolge il trattamento dei rifiuti in virtù dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2. devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste nella autorizzazione con la quale la Ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera prodotte durante la fase di trattamento con l’impianto mobile in argomento;

3. devono, comunque, essere rispettate le norme di prevenzione con particolare riferimento al D.Lgs. 257/2006 (protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto) e s.m.i., alla L.R. 15/2001, alle D.G.R. 45/02, D.G.R. 673/04 della Reg. Emilia-Romagna (impatto acustico), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (sicurezza negli ambienti di lavoro; polveri);

4. tutte le operazioni di movimentazione/stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati dovranno essere condotte tenendo opportunamente bagnati i piazzali e rifiuti/materiali al fine di evitare la diffusione e/o dispersione di polveri nell’ambiente;

5. le attività dovranno essere sospese nelle giornate di vento;

6. tutte le operazioni di movimentazione, smaltimento e recupero rifiuti dovranno essere annotate sia dal produttore che dalla ditta titolare del presente provvedimento, sugli appositi registri prescritti all’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta e dalle specifiche autorizzazioni in possesso per esercitare l’attività;

7. devono essere messi a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari a tutelare la loro salute ed incolumità a fronte di rischi non altrimenti eliminabili in particolare per quanto riguarda il rischio di danni da rumore ed il rischio dovuto alle polveri;

8. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del trattamento dei rifiuti essendo questi classificati con codice “specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da…) per i quali dovrà essere certificata e dimostrata la non pericolosità prima dell’inizio dell’attività di frantumazione. Copia di tali certificazioni devono essere tenute a disposizione dell’autorità di controllo, sia dal titolare del cantiere sia dalla Ditta che effettua il trattamento;

9. fermo restando il pieno rispetto di quanto disposto dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. relativamente al riutilizzo delle materie prime secondarie ottenute dal trattamento di detti rifiuti, il proprietario dei rifiuti ha l’obbligo di effettuare, prima dell’utilizzo, sui materiali ottenuti a seguito di frantumazione, un test di cessione in conformità a quanto previsto dal suddetto Decreto Ministeriale. Il risultato di tale test dovrà essere conservato presso l’impianto a disposizione degli Enti di controllo;

10. la data di inizio della campagna di trattamento deve essere comunicata alla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, Parchi Sicurezza e Protezione civile, A.R.P.A. Serv. Territoriale di Parma, A.U.S.L. Distretto di Langhirano, al Comune di Felino e al Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti di Po, con almeno 5 giorni di anticipo allo scopo di consentire agli stessi di predisporre ogni verifica in loco ritenuta opportuna. Agli stessi Enti dovrà essere comunicata anche la data di ultimazione della campagna in oggetto;

11. che l’inizio effettivo della campagna dovrà avvenire, comunque, entro 90 gg dalla data del presente provvedimento;

12. che la campagna dovrà concludersi, comunque, entro il 12/3/2015, data di scadenza del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi già citato.

Ha altresì dato atto che al fine della realizzazione dell'intervento la Società proponente è tenuta a recepire le successive autorizzazioni/concessioni necessarie e non già accorpate nel presente provvedimento e previste dai diversi dispositivi di legge;

ha disposto infine di inviare copia del provvedimento, a cura del Servizio Ambiente, a tutti gli Enti/Organi facenti parte della Conferenza di Servizi e al Proponente e di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 9/99 smi il presente atto nel BURERT e sul sito web dell’Autorità competente Provincia di Parma, a cura del Servizio Ambiente.

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