n.56 del 06.03.2013 (Parte Seconda)

Disposizioni relative alla rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di assistenza alla popolazione ivi comprese le spese socio-sanitarie a decorrere dal 30 luglio 2012, di cui alle Ordinanze commissariali n.17, n.19, n.39, n.52, n.56, n.77, n.87/2012, n.01/2013 e successive

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione, di seguito denominato per brevità Fondo, ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

VISTA, altresì, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile (OCDPC) del 1 agosto 2012 n. 15 che ha, tra l’altro stabilito che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;

- alla medesima data cessano anche le funzioni dei “Soggetti responsabili dell’assistenza alla popolazione”, individuati con OCDPC nn. 1/2012 e 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia Regionale) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, sopra citato;

RICHIAMATE  le proprie ordinanze:

- n. 17 del 2 agosto 2012, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, oltre alla definizione delle misure, anche di carattere organizzativo, volte a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione già avviate dalla Di.Coma.C., in stretto raccordo con le strutture regionali e ad assicurare la continuità operativa con la gestione precedente, si è provveduto a programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa stimata complessivamente in € 17.220.000,00 per far fronte agli oneri connessi alle diverse tipologie di interventi emergenziali e di assistenza alla popolazione espressamente indicati nel relativo allegato con riferimento all’arco temporale ivi specificato in corrispondenza di ciascuna tipologia di intervento;

- n. 39 del 13 settembre 2012, con la quale - a valere sulla spesa programmata con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012 - è stata autorizzata alle amministrazioni locali indicate nel relativo allegato 1 e nei limiti di importo ivi specificati in corrispondenza di ciascuna di esse una spesa complessiva di € 3.017.079,08 a copertura degli oneri connessi all’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione per il periodo 30 luglio-31 agosto 2012;

- n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di € 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi emergenziali e delle attività di assistenza alla popolazione come dettagliato nel relativo allegato, ad integrazione delle risorse finanziarie programmate con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012, per un importo totale di € 59.586.000,00 ivi comprese gli oneri per i Vigili del Fuoco e le Forze Armate;

- n. 77 del 16 novembre 2012, con la quale - a valere sulla spesa programmata con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012, e con la propria ordinanza n. 52/2012 - è stata autorizzata alle amministrazioni locali indicate nei relativi allegati 1 (tabelle A e B), 2 e 3 e nei limiti di importo ivi specificati in corrispondenza di ciascuna di esse una spesa complessiva di € 3.021.230,59 a copertura degli oneri connessi all’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione per il periodo agosto-settembre 2012;

- n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per € 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di € 8.500,000,00 per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata alla voce n. 14 “Spese di accoglienza in strutture socio-sanitario di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di € 272.641,00 riguarda gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;

- n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale è stata rimodulata, in € 6.706.955,46 la spesa di € 8.227.359,00 prevista con l’ordinanza sopra richiamata ed approvato l’elenco degli Enti attuatori degli interventi di accoglienza presso strutture socio-sanitarie;

- n. 1 del 15 gennaio 2013, con la quale a valere sulla spesa programmata con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012, e con la propria ordinanza n. 52/2012, è stata autorizzata alle amministrazioni locali indicate nei relativi allegati 1, 2 e 3 e nei limiti di importo ivi specificati in corrispondenza di ciascuna di esse una spesa complessiva di € 2.516.441,77, a copertura degli oneri connessi all’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione nonché per spese di natura sociale e sanitaria, per il mese di ottobre (allegato 1 e 3) e ad integrazione per il periodo agosto- settembre 2012 (allegato 2);

RICHIAMATO il proprio decreto n.191 del 3 dicembre 2012 con il quale:

- si demanda al Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di cui all’art.2 del decreto legge 74/2012, convertito dalla legge 122/2012, iscritte nella contabilità speciale n. 5699, il compito di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alle amministrazioni beneficiarie, autorizzate alla spesa con le ordinanze del Commissario delegato nn. 39/2012 e 77/2012;

- si stabilisce che il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile provveda alla liquidazione, a titolo di acconto, del 50% della spesa autorizzata con le suddette ordinanze, a favore delle amministrazioni locali specificate nelle tabelle allegate alle medesime ordinanze, al fine di assicurare ad esse la liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti più urgenti dei corrispettivi dovuti ai fornitori di beni ed ai prestatori di servizi;

RICHIAMATO altresì il proprio decreto n. 238 del 21 dicembre 2012 avente ad oggetto “Interventi di natura socio-sanitaria relativi all’accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili per il periodo 30 luglio - 30 settembre 2012 - anticipazione parziale delle spese sostenute dagli Enti attuatori”, con il quale si approva la spesa complessiva, articolata per singolo Ente attuatore in € 3.035.944,90 e si dispone che il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile provveda alla liquidazione, a titolo di acconto, del 80% della spesa;

DATO ATTO, che lo scrivente ha rinviato ad un proprio successivo atto la definizione delle procedure per la rendicontazione e liquidazione a saldo delle spese autorizzate con le proprie richiamate ordinanze;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di definire le procedure in parola;

EVIDENZIATO che con la propria richiamata ordinanza n. 17/2012, come modificata con ordinanza n. 19/2012, lo scrivente ha disposto di avvalersi dell’Agenzia regionale di protezione civile a supporto della propria azione finalizzata, tra l’altro, alla prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività di assistenza alla popolazione;

RITENUTO, avuto riguardo alle procedure di spesa, di demandare al Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile l’adozione degli atti di liquidazione delle somme spettanti alle amministrazioni beneficiarie;

PRESO ATTO che alle amministrazioni beneficiarie è stato erogato a titolo di acconto il 50% della spesa di assistenza ivi comprese le spese sociali sanitarie per i mesi di agosto e settembre, mentre per le spese socio-sanitarie per disabili e non autosufficienti, è stato liquidato l’80% delle spese previste per il bimestre agosto-settembre 2012;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di definire, come di seguito indicato, le procedure per la rendicontazione della spesa sostenuta dagli Enti locali, per l’acquisizione di beni e servizi finalizzata agli interventi di assistenza alla popolazione a decorrere dal 30 luglio 2012.

2. di stabilire che gli Enti dovranno inviare all’Agenzia regionale di protezione civile separate richieste di liquidazione, rispettivamente una per le spese di assistenza ivi comprese le spese sociali e sanitarie, una per le spese socio-sanitarie, relative ad un periodo non inferiore al bimestre, con allegata la seguente documentazione:

a) Atto amministrativo in duplice copia, di cui una conforme all’originale, contenente il riepilogo analitico delle spese sostenute, (le spese di assistenza vanno raggruppate per tipologia di voce di spesa, secondo l’elenco previsto dall’allegato 2 della nota Di.Coma.C. prot. n. TEREM 39784 del 12 giugno 2012 ed inviato per l’autorizzazione), riportante:

- la spesa complessiva autorizzata;

- la spesa complessiva sostenuta;

- la ragione sociale del fornitore o del prestatore del servizio;

- il numero e la data fattura e/o ricevuta;

- l´importo della fattura/ricevuta comprensiva di ogni onere di legge;

- l’attestazione della congruità della spesa, ove non preventivamente acquisita, anche ex post da parte dei tecnici dell’Ente, ove non sia già riportata negli atti negoziali (convenzioni/contratti). E’ possibile nell’atto amministrativo di approvazione delle spese, dare atto che tale attestazione è riportata nei singoli contratti. Per la spesa relativa all’allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza ed alla gestione aree/strutture è necessario precisare la denominazione del campo e/o l’indirizzo della struttura a cui la spesa è riferita.

b) Atto ablativo e verbale di immissione in possesso del bene o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’atto amministrativo adottato dall’Ente, il verbale di immissione in possesso del bene e dati identificativi del bene stesso, il periodo di occupazione e/o requisizione (per le spese di assistenza).

3. di stabilire che con la prima rendicontazione presentata dall’Ente per le spese di assistenza ivi comprese le spese sociali-sanitarie per il bimestre agosto-settembre, verrà recuperata l’anticipazione erogata con la determinazione del Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile n. 1040 del 6 dicembre 2012. L’integrale recupero dell’anticipazione è prevista anche per le spese  socio-sanitarie riguardanti le strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili, erogata con la determinazione del Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile n. 02 del 16 gennaio 2013.

4. di stabilire inoltre, che nel caso di ulteriori e successive anticipazioni disposte dal Direttore dell’Agenzia dopo l’adozione del presente decreto, le medesime saranno oggetto di recupero a presentazione della relativa rendicontazione.

5. di stabilire che la richiesta di liquidazione e la documentazione deve essere spedita a mezzo posta, all’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna.

6. di disporre che tutta la documentazione di spesa elencata nell’atto amministrativo deve essere tenuta a disposizione di eventuali controlli e verifiche o richieste di esibizione e accesso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, secondo le vigenti disposizioni in materia.

7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 12 febbraio 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani 

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